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Pagina 2008 Lecce/Torino

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2008

XXVII

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile
SENTENZA n°2125/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona del G.U. Dr.ssa Grazia Errede ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1356/97 R.G. promossa

Da
A. Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.Antonioo Tanza, mandato in atti

Attrice

Contro

Rolo Banca 1473, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Sesta e Giovanni Piccinni, mandato in atti

Convenuta

Cui è stata riunita la causa n. 2641/97 RG promossa
Da
De M. Massimo e A. Massimo, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Tanza, mandato in atti
Fideiussori-Opponenti

Contro

Rolo Banca 1473, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Piccinni e Giuseppe Piccinni, mandato in atti

Creditrice opposta

Cui è stata riunita la causa n. 2650(97 RG promossa
Da
A. Immobiliare srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.Antonio Tanza, mandato in atti

Debitrice principale opponente

Contro

Rolo Banca 1473, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Piccinni e Giuseppe Piccinni, mandato in atti

Creditrice opposta

Dell'11.7.2007 le parti precisavano le conclusioni in atti trascritte.

Fatto e diritto

Con sentenza non definitiva n. 1533/2005 resa nelle presenti cause riunite il 4.9.2005, dep.Il 19.8.2005, il G.U. ha cosi statuito: '1) dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista contenuta nel contratto di apertura di conto corrente bancario n. 1514 del 3.5.90 e, pertanto, dichiara non dovute le somme, da determinarsi a mezzo CTU, di cui è stato ingiunto il pagamento ad A. Immobiliare s.r.l.' e a De M. Massimo ed Acquaviva Massimo, quali fideiussori della prima in applicazione di detta clausola; 2) dichiara non dovuta la commissione di massimo scoperto e le somme a debito dipendenti dal calcolo di giorni di
valuta fittizia in quanto difformi da quelli di valuta effettiva con riferimento alla movimentazione a debito e a credito sul conto corrente 'Acquaviva Immobiliare s.rl' da determinarsi a mezzo CTU; 3) dichiara non dovuta ogni somma dipendente dall 'applicazione di costi non previsti contrattualmente, da determinarsi a mezzo CTU.
Rimessa la causa sui ruolo istruttorio ed espletata CTU contabile in conformità a quanto disposto con ordinanza resa lo stesso 4.9.2005, all'udienza dell'11.7.2007 la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti in atti trascritte, con assegnazione dei termini di rito per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, occorre quindi rilevare che il CTU, con indagine improntata a rigore scientifico e metodologico, rispondendo ai quesiti formulati dal GI che prescrivevano la determinazione delle somme complessive dovute dalla 'A. Immobiliare s.r.l.' all'Istituto di credito convenuto alla data di chiusura del conto 'escludendo dal calcolo le c. m. s. non pattuite così come ogni altra voce di costo o spesa non pattuita, calcolando i cd giorni di valuta effettiva, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi e procedendo al doppio conteggio alternativo: a capitalizzazione annuale degli interessi sino alla chiusura del rapporto; b- esclusione di qualsiasi capitalizzazione di interessi' ha quindi accertato l'esistenza invece di un credito a favore della società attrice, in relazione al c/c n.l5l4, pari ad euro 93.163,142 in ipotesi di calcolo con capitalizzazione annuale e di euro 180.641,015 in ipotesi di calcolo senza capitalizzazione. Ritiene questo giudicante che nel caso di specie il credito a favore della società debba essere determinato in conformità alla seconda delle ipotesi indicate, vale a dire con calcolo senza capitalizzazione. Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, si ritiene infatti di dover aderire condividendosene appieno le argomentazioni- a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato 'Atteso che la contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1283 c. c. involge l'intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo ab origine privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le partt' (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr.Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardi). Conseguentemente, la Banca convenuta dovrà restituire alla 'A. immobiliare s.rl.' la somma di euro 180.641,015 (centottantamilaseicentoquarantuno/015) poiché indebitamente percetta nel corso del rapporto in forza dell'applicazione delle clausole già dichiarate nulle, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva innanzi richiamate, dovrà inoltre essere revocato il decreto ingiuntivo n. 302/97 emesso il 27.9.97 nei confronti della 'A. Immobiliare s.rl.' quale debitrice principale e di De M. Massimo e A. Massimo quali suoi fldeiussori teso ad ottenere il pagamento del saldo di conto corrente n. 1514 acceso il 3.5.1990. Risultando in atti che in data 1.4.1998 veniva chiuso il predetto conto mediante versamento di lire 318.357.292 da parte di De M. Massimo, a quest'ultimo andranno restituite dalla Banca tutte le somme versate in adempimento dell'ingiunzione di pagamento, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le stesse, eccezione fatta per quelle di CTU eventualmente anticipate dagli attori, andranno distratte in favore del procuratore che ne ha fatto rituale richiesta.

PQM

Tribunale di Lecce seconda sezione civile in finzione monocratjca definitivamente decidendo nei giudizi riuniti un. 1356/97, 2641/97 e 2650/97 RG così provvede:
I) revoca il decreto ingiuntivo n.302/97 emesso il 27.9.1997;
2) condanna la Banca convenuta alla restituzione, in favore di De M. Massimo, di tutte le somme percepite in esecuzione del predetto decreto, oltre interessi legali dal dì del pagamento al soddisfo;
3) condanna la Banca convenuta al pagamento in favore della 'A. Immobiliare s.rl.' della somma di euro 180. .641,015 (centottantamilaseicentoquarantuno/015), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
4) condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Tanza, che si liquidano in euro 5.938,00 per diritti, euro 20.000,00 per onorario, oltre euro 32,50 per spese imponibili, iva, cap e spese forfetarie come per legge, oltre all'eventuale rimborso spese CTU
Lecce, 25.9.2008 Dott. Grazia ERREDE


XXVIII
TRIBUNALE DI TORINO
Sez. VI civile
Dott. Maurizia Giusta
R.G. Cont. Civ. N. 31047

ORDINANZA pronunciata fuori udienza nella causa civile n.31047/2005.
Il G.I. letti gli atti di causa ed i documenti prodotti;

Rilevato

che -secondo l'insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass.14.5.2005, n.10127, con richiami di precedenti conformi) il momento dal quale inizia a decorrere il termine per l'esercizio dell'azione va individuato nella chiusura del contratto di conto corrente bancario;
che, nel caso in esame, le operazioni di. chiusura del conto corrente intercorso tra le parti sono state effettuate in data 19.9.2003;
che il credito è stato azionato dall'attrice con l'atto di citazione notificato in data 23.10.2005 (avente efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito ex art.2033 CC.), per cui i conteggi volti a determinare l'effetto anatocistico devono essere eseguiti (anche) in riferimento al decennio anteriore, a far tempo dal 28.10.1995, (ove si ritenga applicabile il termine di prescrizione decennale);
che deve, pertanto disporsi la rimessione della causa in istruttoria al fine di integrare il quesito giudiziale demandato al C.T.U. nel senso sopra indicato;
che la rimessione della causa sul ruolo è altresì finalizzata alla valutazione, in contraddittorio, della necessità di procedere all'integrazione della C.T.U., richiesta da parte attrice a pag.56 della comparsa conclusionale;

P.Q.M.


Dispone la rimessione della causa in istruttoria e fissa udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per assumere chiarimenti in ordine all'eventuale integrazione della C.T.U. e per tentativo di conciliazione al 22 gennaio 2009, ore 10,30.
Torino, 29 novembre 2008 Il G.I. Dott. Maurizia GIUSTA
Depositato il 1° dicembre 2008


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