Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Cassino / Rutigliano

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2013

TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice Unico dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 143 del 6 febbraio 2013

nel proc. 640/2005 rg promosso da:
C. D. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore F. V. nonché in proprio F. V.; C. D.; C. M.. Tutti associati ADUSBEF Onlus, elettivamente domiciliati in Frosinone alla Via America Latina, 141 presso e nello studio dell'Avv. Angelo TURRIZIANI, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio TANZA

Attori

contro

UNIPOL BANCA Spa (c.f. 03719580379) in persona del suo vice direttore generale Rag. Maurizio Castellina, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domenichini e Ferdinando Longo del Foro di Cassino, in via congiunta come disgiunta tra loro e con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Ferdinando Longo in Cassino alla Via Del Carmine n. 7

Convenuta

e

BANCA DI ROMA S.p,A. - GRUPPO CAPITALIA (cf. 06978161005), già denominata Righetti Finanziaria S.p.A., conferitaria del ramo di azienda bancaria della Banca di Roma, ora Capitalia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.. Giuseppe Felici elettivamente domiciliata in Sora, via S. Giuliano Stira, presso lo studio Giuseppe Felici

Terza chiamata


CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv, L. Di Mario, in sostituzione degli avv. Tanza e Turriziani, così conclude: "Voglia l'on. le
Tribunale adito, respinta ogni altra istanza (…): accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cc, dell'applicazione dell'interesse ultralegale con riferimento ai contratti descritti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cc, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; 2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cc, dell'illegittimo anatocismo praticato dalla convenuta banca con riferimento a tutti gli impugnati rapporti di c/c; e, per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi; 3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massima scoperto trimestrale, in ogni caso prive di causa negoziale; 4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cc degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale degli stessi; 5. accertare e dichiarare per l'effetto. l'esatto dare - avere tra le parti contrattuali sulla base della riclassificazione contabile in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 6. determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari; 7. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuto banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cc, della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 8. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti; 9. Dichiarare l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario, in particolar riferimento alle fideiussioni omnibus prestate; 10. in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 cc, da determinarsi in via equitativa; 11, condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti a seguito della segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato; 12. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".
L'avv. Forlini in sostituzione dell'avv. Domemichini per Unipol, così conclude: "Piaccia al Tribunale Civile di Cassino, ogni contraria istanza e domanda disattesa e respinta e con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite in via principale, respingere le domande tutte formulate dagli attori siccome del tutto infondate, per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate negli atti di causa; in via di riconvenzione, accertare e dichiarare che gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 21095 del 4/11/2004 non dispongono di retroattività, per quanto esposto in parte narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto agli attori; - in via di riconvenzione accertare e dichiarare che Unipol Banca Spa sin dallo data del 1/4/2000 si era adeguata al contenuto e alla portata della delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, provvedendo alla liquidazione trimestrale sia degli interessi debitori sia di quelli creditari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 T.U.B. e che conseguentemente nulla è dovuto agli attori: in via di riconvenzione accertare e dichiarare che la corresponsione delle somme frutto di calcale anatocistico in ogni caso e ove diversamente ritenuto costituiscono frutto di una obbligazione naturale, derivante da convincimento sociale, e che conseguentemente Unipol Banca Spa nulla deve in restituzione, a D. di F. V. e C snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i signori C. D., C. M. e F. V. al pagamento, in solido tra loro e a favore di Unipol Banca Spa, della somma di € 23.062,60 (ventitremilsessantadue/60), oltre interessi al tasso di legge, competenze e spese maturati dal 31/3/2005 al saldo, ovvero quella diversa somma che fosse ritenuta dovuta di giustizia, in via di subordine nella denegata ipotesi in cui Unipol Banca Spa dovesse essere dichiarata tenuta al pagamento di qualsivoglia somma in favore degli attori, dichiarare tenuta e quindi condannare la Banca di Roma Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma al Viale Umberto Tupini n. 180, a tenere indenne a manlevata Unipol Banca Spa da ogni pretesa degli attori che ,fosse giudizialmente statuita; accertare e dichiarare che la domanda formulata da Banca di Roma Spa nella memoria ex art. 183 c.p.c. relativa al rigetto delle domande di Unipol Banca di Roma Spa nei suoi confronti per asserita prescrizione costituisce domanda nuova tempestivamente contestata da Unipol Banca Spa in seno alla propria memoria ex art. 183 c.p.c. in replica, su cui non si è esteso il contradditorio, e per l'effetto dichiararla inammissibile; accertare e dichiarare la nullità della clausola- di cui all' art. 14.7 del contratto di cessione di ramo d'azienda del 30.12.2002 officiato dal Dott. Mariconda rep. N. 42371 racc. n. 11233, nella parte in cui dispone l'esclusione dell'esonero di Banca di Roma Spa dalla responsabilità ivi prevista decorsi 18 mesi dalla data di cessione del ramo d'azienda, e ciò per le ragioni ed i motivi rappresentati in atti ed in particolare nella memoria ex art. 183 in replica c.p. c. offerta da Unipol Banca Spa".
L'avv. Bruni, in sostituzione dell'Avv. Felici, per la Banca di Roma: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria difesa: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa Banca di Roma spa (…); - in via subordinata salvo gravame, nel merito, respingere in toto la domanda principale della Unipol spa nei confronti della Banca di Roma spa siccome prescritte e infondate in fatto e in diritto".

FATTO E DIRITTO


Con atto di citazione in data 14.03.2005 la C. D. s.n.c., nella persona del legale rappresentante F. V., ed in proprio F. V., C. D. e C. M., tutti associati ADUSBEF Onlus, rappresentati e difesi dall'Avv, Angelo Turriziani e dall'Avv. Antonio Tanza, hanno citato in giudizio la Unipol Banca s.p,a. con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 53, ai fini dell'accertamento e della dichiarazione di nullità ed inefficacia dell'applicazione degli interessi ultralegali e dell'illegittimo anatocismo praticati dalla Banca con riferimento ai contratti di c/c, n. 35 in essere presso la Filiale di S. Giovanni Incarico; per l'accertamento e la dichiarazione di nullità ed inefficacia degli addebiti in c/e per CMS, interessi, spese, commissioni e competenze pretesi dalla convenuta Banca su detto rapporto. La C. D. nell'atto di citazione, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione di invalidità parziale dei rapporti bancari di affidamento, iniziati in data 04.01.1989 con l'allora Banco di Santo Spirito, Agenzia di Ceprano, e proseguiti dal 30.09.1992 con la Banca di Roma s,p.a., e dal 01.04.2003 con la Unipol Banca s.p.a., allorquando lo sportello di San Giovani Incarico é stato venduto alla Banca di Roma, nonché l'accertamento a mezzo del ricalcolo delle competenze, dell'esatto dare-avere tra le parti e, quindi, la restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente versate. La C. D. s.n.c. all'atto della sottoscrizione del contratto di c/c, aveva ottenuto dall'allora Banco di Santo Spirito, Agenzia di Ceprano, affidamenti in conto di importi variabili tra L. 20.000.000 e L. 50.000.000; inoltre, utilizzava un castelletto salvo buon fine su ricevute bancarie sui c/c n. 35/57 e n. 30001095, sui quali venivano scontati gli importi anticipati e i costi relativi venivano riversati, secondo quanto dichiarato dagli attori, anche sui conti ordinari, con duplicazione in tal modo delle spese a carico della società, inoltre, presso la Unipol Banca era acceso un altro conto utilizzato soltanto per le R.I.B.A. versate all'incasso. I suddetti rapporti di affidamento erano garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate da F. V., C. D. e C. M. Gli attori dichiaravano di aver sempre contestato l'eccessivo lievitare delle spese bancarie cercando anche la composizione bonaria della vertenza senza ottenere alcun riscontro da parte della Banca. Al contrario, con raccomandata in data 03.03.2005, la Unipol Barica s.p.a. aveva imposto il rientro immediato dell'esposizione quantificata in € 22.919,55. In particolare, i ricorrenti lamentavano la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c,d., "uso piazza", in quanto improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., chiedendo, di conseguenza, l'applicazione dell'interesse legale annuale, sia sui saldi attivi che passivi. I ricorrenti rilevavano, altresì, l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, in quanto nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione dei disposto di cui agli artt. 1283 e 1418 c.c. Ancora, i ricorrenti contestavano l'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale, in quanto priva di valida giustificazione causale avendo la stessa, nel corso degli anni, perso l'originaria funzione di c.d, "provvigione sul mancato utilizzo dell'affidamento accordato" e divenendo una vera e propria voce di costo. Gli stessi lamentavano il costante addebito degli interessi per giorni valuta in mancanza della prova della loro determinazione, nonché della valida giustificazione alla loro applicazione. Alla luce delle argomentazioni esposte i ricorrenti chiedevano dì accertare, qualificare e computare il dare-avere tra le parti sulla base dell'accertamento della suddetta invalidità parziale dei rapporti in esame e dell'applicazione, in via suppletiva, della disciplina legale, realizzando l'effettivo rendiconto della gestione bancaria per evidenziare la sproporzione tra denaro erogato dalla Banca e denaro incassato dalla stessa, Infine, i ricorrenti contestavano l'operato della Banca nei riguardi dei fidejussori e chiedono la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
Con comparsa depositata in data 05.05.2005 si costituiva nel giudizio la Unipol Banca s.p.a., chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e, in via di riconvenzione, di dichiarare dovuti gli interessi calcolati e condannare la C. D. s.n.c. e C. D., C. M. e F. V., al pagamento in solido tra loro della somma di € 23,062,60, oltre interessi al tasso legale, competenze e spese, maturati dal 31.03.2005 al saldo. Inoltre, il suddetto Istituto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Banca di Roma s.p.a. La Unipol Banca s.p.a. contestava l'asserita nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. "uso piazza", in quanto il contratto di c/c, acceso dalla C. D. s.n.c. in data 26.11.1993, riportava chiaramente il saggio dei tassi di interesse a credito (4,25% per giacenza media) ed a debito (13,75%); contestava, inoltre illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, in quanto uniformandosi alle direttive di cui alla delibera del C.I.C.R.. del 09.02.2000, la Banca ha provveduto alla liquidazione trimestrale sia degli interessi a debito sia di quelli a credito del cliente sin dal 01.01.2003, dal momento cioè del subentro nelle ragioni di Banca di Roma s.p.a., e del precedente Banco di Santo Spirito s.p.a. Per quanto concerneva l'inammissibilità della commissione di massimo scoperto, la Unipol Banca s.p.a. faceva presente che la stessa era già prevista nel contratto di c/c n. 35/57 del 26.11.1993 e che tale voce è stata sempre esposta in modo chiaro sia nel foglio informativo di c/c ordinario, sia negli estratti di c/c periodici e nelle note informative analitiche. Per quanto riguardava la valuta, la Banca dichiara che la disciplina del rapporto di valuta é prevista nell'art. 4 delle condizioni generali del c/c. Inoltre, sull'asserita illegittimità delle fidejussioni, la Unipol richiamava l'art. 5 dell'originario contratto di fidejussione del 30.05.1989 che prevedeva la dispensa alla Banca dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c. per far credito al debitore. Pertanto, la Unipol chiedeva che fossero rigettate, respinte le domande formulate dagli attori e, quindi, fosse dichiarato che nulla era dovuto agli stessi e, in via di riconvenzione, fossero condannati i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 23.062,60, oltre interessi al tasso di legge, competenze e spese, maturati dal 31.03.2005 al saldo.
Il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa della Banca di Roma, in conformità alla richiesta in tal senso formulata dalla Unipol.
Con comparsa depositata il 4 novembre 2005 si costitutiva la Banca di Roma, che con i suoi difensori invocava la sua mancanza di legittimazione passiva perché il rapporto contestato era stato completamente novata dalla UGF (ora Unipol) mediante la concessione di una linea di affidamento, la rimunerazione del conto e la stipula di un nuovo contratto con condizioni diverse dall'originario rapporto intrattenuto con il Banco di Santo Spirito (predecessore della Banca di Roma). In data 31 dicembre 2002 la Unipol, inoltre, si era resa cessionaria del ramo di azienda bancaria comprendente tutti i rapporti intrattenuti presso la filiale presso cui gli attori avevano gestito il conto. Nel corso del giudizio il Giudice istruttore disponeva CTU e all'udienza del 19 ottobre 2012 le parti concludevano come in epigrafe.
Per questo Giudice le richieste della C. D. nei confronti della sola Unipol Banca possano accogliersi.
Il primo CTU dott. Luigi Consales ha depositato la relazione di consulenza tecnica peritale in data 27.02.2009 e non avendo riscontrato in atti copia del contratto sottoscritto dalle parti, il CTU ha considerato superfluo avanzare nuova richiesta di deposito di documentazione, perché, con ordinanza del G.I. era stata disposta l'acquisizione agli atti del procedimento di tutta documentazione relativa al conto corrente oggetto di causa e che tale ordine era rimasto senza esito. Pertanto, il CTU ha provveduto a rideterminare le competenze applicando al rapporto il tasso legale fino al 08.07.1992, e dal 09.07.1992 il tasso B.O.T. con capitalizzazione annuale, per cui, alla data del 17.01.2005. il saldo del conto corrente è risultato pari ad € 8.630,77 a credito del correntista. Il CTU ha effettuato, inoltre, il calcolo degli interessi applicando al rapporto il tasso legale per tutto il periodo e la capitalizzazione annuale, per cui il saldo è risultato pari ad € 9.091,73. A seguito della richiesta di chiarimenti formulata al CTU dal legale del Unipol Banca, il G.I. ha affidato ad altro CTU l'incarico di verificare: - se il dott. Consales, nella sua opera di contabilizzazione delle poste in dare ed in avere, ha tenuto conto dei saggi d'interesse (tasso creditore 4,25%, tasso debitore 13,75%, commissioni di massimo scoperto 025%) che sono contemplati nel contratto di conto corrente bancario Banca di Roma Spa, n. 35/57, rimesso in atti da UGF Banca Spa, sub documento n. 3; - se gli estratti di conto corrente rimessi in atti prevedano chiusure trimestrali con saldi attivi a favore del correntista; - se il CTU ha tenuto conto del fatto che UGF Banca Spa è subentrata nel rapporto dedotto in lite a far data dal 01.01.2003, eseguendo le relative partizioni di gestione del rapporto bancario. Il nuovo CTU dott. Francesco Simeone, in risposta ai suddetti quesiti, ha analizzate la precedente consulenza e la documentazione presente in atti, giungendo alle seguenti determinazioni:
1) ha chiarito che l'unico contratto rinvenuto in atti è del 26.11.1993, mentre l'inizio del rapporto decorre dal 1989; detto contratto riporta la pattuizione dei tassi e delle condizioni sopra richiamati; 2) in merito al 20 quesito il CTU ha verificato che solo alla data del 31.03.1989 il conto corrente presenta un saldo attivo.; 3) in merito al 3° quesito il CTU ha chiarito che il dott. Consales, nella sua relazione di consulenza tecnica, ha considerato il rapporto bancario in maniera continuativa. Nella relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU dott. Simeone, in risposta ai chiarimenti richiesti dall'UGF Banca s.p.a, lo stesso ha chiarito che l'unico contratto rinvenute in atti è quello del 26.11.1993, rispetto all'inizio del rapporto datato 04.01.1989. Inoltre, il CTU ha verificato che solo in corrispondenza del 31.03.1989 il c/c presenta un saldo attivo, e che il dott. Consales ha considerato il rapporto bancario succedutosi da Banca di Roma a UGF Banca s.p.a. in maniera continuativa. Il CTU Simeone ha quindi confermato le conclusioni alle quali era pervenuto il precedente CTU e ha compiutamente risposto alle doglianze della Unipol circa l'individuazione dei tempi e lo svolgimento dei rapporti e, soprattutto, l'unitarietà del rapporto, che dimostrata attraverso l'analisi dei documenti, che impedisce anche la prescrizione così come invocata dalla Unipol, in conformità, fra l'altro, alla sentenza della Corte della Corte Costituzionale n. 78 del 2012. Alla luce dei principi elaborati in materia dalla Corte di Cassazione, ai quali questo intende pienamente aderire, è da escludere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi possa essere ricondotta all'esistenza di un Uso normativo nell'ambito bancario e debba considerarsi nullo il patto di determinazione d'interessi in misura superiore a quella legale, mediante il mero rinvio alle cosiddette condizioni "di piazza", nonché l'inapplicabilità di ogni ulteriore addebito non convenuto, c.m.s., giorni-valuta e spese (v., ex plurimis, Cass. sez. 1, sent. del 8 maggio 2008 n. 11466). Allo stesso modo, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. della nullità della clausola anatocistica inserita dalla Banca in un contratto di conto corrente (v., ex plurimis, sentenza del I, sentenza del 1 marzo 2007 n.. 4853), come avvenuto nella specie e dimostrato con le CTU svolte.
Le domande della Unipol verso la Banca di Roma devono essere rigettate, perché nella specie il vero rapporto è intercorso solo fra la prima e gli odierni attori: non a caso, questi non hanno mai menzionato la seconda nei loro scritti difensivi. La chiamata in causa della Banca di Roma è stata fondata dalla Unipol nell'atto di cessione di azienda del 30 dicembre 2002, dal quale emerge con chiarezza che la Unipol è subentrata in ogni rapporto contrattuale ereditato, nello stato di furto e diritto relativo a quel momento, con trasmissione di ogni obbligo o facoltà prima gravanti sulla Banca di Roma. Dai documenti acquisti e vagliati dal CTU è emerso, infatti, che gli attori hanno avuto rapporti solo con la Unipol, il rapporto dedotto è stato inoltre fondato su un'apertura di conio corrente e da un castelletto "Delta Fido sbf", elementi ai quali la Banca di Roma stata sempre estranea, perché da essa mai concessa anche perche le condizioni fra le originarie parti (attori e Banca di Roma) e quelle sopravvenute (attori e Unipol) sono completamente diverse fra loro, come accertato anche dal ctu Simeone.
Pertanto questo Giudice ritiene che debba essere accolto il ricorso presentato dalla C. D. s.n.c, e, data la nullità della clausola determinati va degli interessi mediante rinvio ai cosiddetti "uso piazza", il saldo finale del conto, calcolato applicando il saggio legale di volta in volta vigente,risulta essere pari ad € 9.091,73 alla data del 17.01.2005 a credito del ricorrente; parimenti, deve essere rigettala la domanda riconvenzionale rivolta nei confronti della parte attrice.
Sul fondamento di quanto appena espresso è possibile liquidare anche i danni così come richiesti dagli attori,anche se in via puramente equitativa tenuto conto del tempo trascorso, dell'elaborata istruttoria, della chiamata in causa, ecc.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando;

ACCERTA

e dichiara che l'esatto dare - avere tra gli .atto .1 e la Unipol Banca spa. sulla base della rielassificazione contabile in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta è pari ad Curo 9.091,73, oltre interessi e rivalutazione e accessori di legge:

CONDANNA (...)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari Sezione, Distaccata di Rutigliano Dott. ANGELO PELLEGRINI
in funzione di Giudice monocratico civile ha emesso la seguente

SENTENZA N. 14 del 10 gennaio 2013

nella causa civile in oggetto indicata
TRA
PARTE ATTRICE
T. S.P.A.
Assistita da Avv. R. Zaza-A. Tanza

PARTE CONVENUTA
UNICREDIT BANCA S.P.A.
Assistita da Avv. G. Chiaia Noya

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.
assistita da avv. G. Chiaia Noya



FATTO E DIRITTO

In particolare, in relazione alla eccepita illegittima applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale, con rinvio per la determinazione degli .stessi agli "usi su piazza" va detto che l'art. 1284 co. 3 c.c, prescrive che il tasso ultralegale è dovuto solo se determinato per iscritto: orbene, nel contratto de quo, esso non è specificamente indicato né ad individuarlo, per iscritto, può valere la clausola di rinvio per relationem agli usi di piazza.
La Suprema Corte di Cassazione, superando un suo precedente orientamento (di cui è esempio la sentenza del 09.12.1997 n. 12453) ha meglio precisato il suo pensiero, stabilendo che il rinvio per relationem agli usi di piazza, soddisfa il criterio sotteso dall'art. 1284 co. 3 c.c. solo quando esso contenga criteri prestabiliti e specifici per la concreta determinazione del tasso di interesse, come nel caso in cui si faccia pattiziamente rinvio ad un criterio provvisto dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità.
Invero, il mero rinvio agli usi di piazza sic et simpliciter, come nel caso di specie, non consente di individuare, con i sopraccitati criteri di certezza ed univocità, che escludano ogni valutazione discrezionale della banca, il tasso cui le parti hanno inteso pattiziamente fare rinvio, poiché, appunto, "sulla piazza" sono utilizzati diversi tassi passivi di interesse, diversificati per ammontare dell'operazione, tipo di contratto o tipo di clientela (Cass. CIV. Sez. 1, del 19.07.2000 n. 9465, Cass. Civ. Sez., I n. 1287/2002).
Pertanto, la clausola in questione, rinviando ai c.d. "accordi di cartello su piazza", senza alcuna ulteriore specificazione, è da considerarsi del tutto nulla, non soddisfacendo il criterio della determinazione scritta dell'interesse ultralegale: più radicalmente deve ritenersi che esso non risulta stipulato per iscritto e pertanto si identifica con quello legale poiché la disposizione dell'art. 1284 co. 3 c.c. è norma di carattere cogente, la cui violazione può quindi essere rilevata di ufficio.
Per altro verso, l'inserzione di una simile previsione nei contratti bancari di conto corrente non costituisce un uso normativo ma tutt'al più una tendenza dettata dall'imposizione di uno solo dei contraenti - come nel caso di specie - la Banca terza chiamata - idonea a determinare un uso negoziale ex art. 1340 c.c., la cui formazione risulterebbe irregolare considerando il contrasto di una simile clausola con il divieto imperativo di cui al co. 3 dell'art. 1284 c.c.: al fine della formazione di un uso normativo concorrono due elementi, l'uno esteriore, costituito da un mero fatto consistente nella ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento (c.d. usus), l'altro, psicologico, costituito dalla generale opinione di osservare una norma giuridica (c.d. opinio iuris ac necessitatis).
Orbene, sulla base di tali premesse, risulta evidente come la generalità dei clienti degli istituti di credito è convinta non certo di osservare una norma giuridica ma al contrario di sottoscrivere un contratto unilateralmente predisposto dall'altro contraente.

Ciò posto in via preliminare risulta pertanto superata anche la questione relativa al superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura ex lege 108/96 dal momento che la situazione prescelta è quella dell'applicabilità all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti, degli interessi legali in virtù della sostituzione automatica delle clausole nulle.

In merito all'eccepita nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è da dire che anch'esso è nullo per violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c., cui può derogare solo un uso normativo.
E' infatti noto l'orientamento della Suprema Corte la quale ha di recente affermato che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basata su un uso negoziale ma non su una vera e propria nonna consuetudinaria, è nulla in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (Cass. Civ. 16.03.1999 n. 2374).
Gli "usi contrari" suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c. sono quindi non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi" di cui agli articoli I e 8 delle disp. prel. c.c.
E' noto altresì l'intervento legislativo che, senza provvedere all'abrogazione dell'art. 1283 c.c., il quale continua a sancire un generale divieto di anatocismo, ha introdotto con l'art. 25 co. 3 del D. Lgs. 342/99 una norma ad hoc volta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia di cui ai precedenti commi primo e secondo dello stesso articolo 25; di qui la censura di incostituzionalità dello stesso articolo per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 della Costituzione che rende inutile qualsivoglia tentativo di giungere per altra via ad escludere la possibilità di applicazione del terzo comma dell'art. 120 T.U. ai contratti bancari di conto corrente stipulati precedentemente all'entrata in vigore della novella.
L'eliminazione ex tunc della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme precedentemente vigenti, alla stregua delle quali, per quanto detto, esse non possono che dichiararsi nulle perché stipulate in violazione dell'art 1283 c.c..
Il saggio degli interessi anatocistici, in difetto di usi contrari o di convenzione scritta posteriore alla loro scadenza, è dunque quello legale.
Peraltro, non hanno valenza normativa le raccolte di usi e consuetudini bancarie antecedenti al 1942, salvo che recepite o fondate su una norma vigente, né tanto meno le Norme Bancarie Uniformi o gli accordi del cartello bancario, trattandosi per le prime, di raccolte di usi negoziali a cura dell'ABI, i cui associati peraltro sono gli stessi istituti di credito.
Per la loro stessa natura, le Norme Bancarie Uniformi possono costituire solo semplici usi negoziali non vietati; infatti l'art. 1374 c.c. prevede che il contratto possa essere integrato da un uso negoziale laddove la legge generale dello Stato o quella speciale del contratto nulla dispongano: tuttavia tale integrazione non può a norma dello stesso articolo 1374 c.c. essere in conflitto con la volontà della legge generale né tanto meno costituire il fondamento di un uso che possa qualificarsi come normativo.
Dalla comune esperienza emerge infatti che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti unilateralmente dagli Istituti di Credito in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Eguale discorso deve farsi per la commissione di massimo scoperto.
Essa consiste infatti nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento.
Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

A ciò aggiungasi che il pagamento degli interessi passivi addebitati non è idoneo a configurare l'adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità della prestazione degli interessi, non ravvisandosi i presupposti richiesti dalla disposizione de qua, vale a dire la "spontaneità della dazione" e il convincimento di eseguire doveri morali o sociali cosicché nessun adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale può rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento d'interessi anatocistici pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un'obbligazione giuridica ancorché in forma invalida e non già di mero dovere morale o sociale.

Parimenti deve rilevarsi come la mancata previsione nel contratto di conto corrente della determinazione della valuta comporta che nel rapporto dare/avere operante tra le parti si debba tenere conto solo della valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni banca alla valuta effettiva).



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