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Pagina 2008 Nardò/ Ascoli Piceno

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2008

XXXI

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI NARDO'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il giudice unico dr. Laura Liguori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 151


Nel giudizio civile iscritto al nr. 43272001 tra D. B. M. rappr. e difeso dagli avv. A. Tanza e L. De B.

attore


Contro

Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Rappr. e difesa dall'avv. S. Chiappini

convenuta


All'udienza del 6 novembre 2008 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale.


Svolgimento del giudizio


Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2001 Mario De B. conveniva in giudizio la Banca 121 s.p.a., - poi assorbita nel gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la parziale invalidità del rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c nr. 2212 stipulato in data 10 gennaio 1093, accertare, con il ricalcalo delle competenze, l'esatto dare avere tra le parti e disporre la restituzione in favore dell'attore delle somme indebitamente versate da questi, oltre alla condanna in favore dell'attore al risarcimento dei danni subiti, anche in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi e delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea, stante la legittimità delle condizioni applicate all'attore e segnatamente del calcolo degli interessi passivi.

Nel corso del giudizio il procuratore della convenuta Banca 121 ne dichiarava l'estinzione per fusione e incorporazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio. La causa veniva pertanto interrotta e successivamente riassunta dall'attore.

All'udienza del 20 settembre 2004 venivano formulati i quesiti al CTU e all'esito del deposito della relazione peritale si fissava udienza di p.c., più volte rinviata.

I procuratori delle parti precisavano le conclusioni all'udienza del 6 novembre 2008 e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termine per note.


Motivi della decisione


La domanda è fondata per quanto appresso si andrà a illustrare.

Preliminarmente devono essere affrontate e questioni riguardanti l'avvenuto decorso del termine di decadenza per impugnare l'estratto conto e di quello di prescrizione per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi. Entrambe le eccezioni sollevate dell'istituto di credito convenuto sono infondate.
Con riferimento al primo profilo va ricordato che "l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita" (Cass. civ. nr. 1237212006). Ferma restando l'applicazione della norma di cui all'art. 1832 c.c. e il rispetto del termine di decadenza sia per il cliente che per la banca quando non abbia fatto valere crediti non risultanti dall'estratto conto (Cass. cit.) le conseguenze scaturenti dal decorso di detto termine non si producono quando il giudice verifichi l'esistenza di ipotesi di nullità o annullabilità del contratto, come nel caso in esame per quanto appresso si dirà.
Del pari priva di pregio è l'eccezione relativa al decorso del termine decennale di prescrizione. Detto termine, infatti, decorre dalla chiusura definitiva. del rapporto, trattandosi di unitario, che dà luogo a un unico rapporto giuridico, anche se articolato su una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i debiti e i crediti delle parti tra loro (Cass. civ. nr. 2262/84). Nel caso in esame, quindi, il termine prescrizionale non era ancora decorso quando fu introdotto questo giudizio, poiché l'attore era ancora titolare di un conto corrente bancario presso la convenuta.

Nel merito va detto quanto segue.

Con la stipula del contratto di conto corrente nr. 2272 il Credito Popolare Salentino, poi assorbito nella Banca 121 a sua volta assorbita nel gruppo Monte de Paschi di Siena cui da questo momento si farà riferimento per indicare la banca convenuta stabilì che gli interessi dovuti dal correntista all'istituto di credito sarebbero stati individuati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza - art. 7 del contratto di conto corrente . Si tratta di clausola inserita nel contratto in palese violazione con la norma di cui all'art. 1284 c.c., come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Trattandosi di contratto di conto corrente, stipulato prima dell'entrata in vigore della L. nr, 154/92 e al t.u. sulle banche nr. 385/93 la disciplina applicabile è esclusivamente quella dettata dal codice, sicché "la convenzione relativa agli interessi validamente stipulata in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c. 3° co. quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa convenzione indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende dì credito sulla piazza può, pertanto, ritenersi valida e univoca se coordinata alla esistenza dì vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi e non consentano per la loro genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare riferimento in concreto" (Cass. civ. nr. 5675/2001). Quand'anche si voglia fare richiamo per relationem ai tassi di interesse applicati, senza indicarli nello specifico, è dunque necessario che il contratto individui in forma scritta i criteri in base ai quali essi siano determinabili senza incertezze. E' evidente come nell'ipotesi in esame il richiamo contenuto nel contratto per cui è causa sia assolutamente generico e inidoneo a rispondere a quei criteri di determinatezza più volte sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, volti a garantire il rispetto della disciplina dettata dal codice per i negozi stipulati prima dell'entrata in vigore delle leggi di cui si è detto. Contrariamente a quanto eccepito dal procuratore della convenuta, pertanto, detta disciplina non è applicabile al contratto di conto corrente intestato all'attore, non avendo il legislatore disposto la irretroattività di tutte o di parte delle norme contenute in quelle leggi, soggette al principio generale di irretroattività della legge. Da qui l'applicabilità della disciplina dettata dal codice civile e il rispetto di quei criteri di determinatezza. di cui si è detto, che non è dato ravvisare nel caso di che trattasi. Ciò fa sì che non sia corretto il calcolo delle competenze effettuato dall'istituto di credito nel periodo intercorso tra il 10 gennaio 1983 e il 7 settembre 1998, quando intervenne una modifica delle precedenti condizioni e che debba essere dichiarata la nullità dell'art. 7 co. 2 e 3 di detto contratto, poiché viola una norma imperativa.
Facendo applicazione di tali principi è errato il calcolo del saldo dovuto da De B., anche perché il contratto di conto corrente prevedeva che gli interessi passivi producessero a loro volta interessi nella stessa misura, con cadenza trimestrale. Su questo punto l'orientamento giurisprudenziale sì è consolidato nel corso degli anni nell'affermare che è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo (Cass. civ. nr. 19882/2005, nr. 21141/2007).
Al fine di determinare il saldo sul conto corrente intestato all'attore fu dato incarico al perito cui si chiese di distinguere il periodo intercorso fra il 10 gennaio 1983 e il 7 settembre 1998 con quelle successivo. Per il primo il consulente avrebbe dovuto applicare il tasso di interesse legale sia sui saldi creditori che su quelli creditori - senza tenere conto del ricalcalo né della commissione di massimo scoperto. Con riferimento al secondo avrebbe dovuto applicare le condizioni stabilite dalla contratto che modificava quello precedente con il regime di capitalizzazione annuale e semestrale.
In ordine alla commissione di massimo scoperto il giudicante ritiene di aderire a quell'orientamento che ritiene nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale di massimo scoperto ex plurimis Cass. civ. nr. 11772/2002).
In ossequio ai quesiti ricevuti in occasione del conferimento dell'incarico il perito ha proposto due soluzioni a seconda che si applichi il metodo della capitalizzazione trimestrale o di quella annuale. Il primo metodo è senza dubbio quello corrispondente alla prassi adottata dagli istituti di credito, sicché in questa sede si terrà conto dei risultati raggiunti dal perito con il metodo della capitalizzazione annuale.
L'adozione di tale calcolo fa sì che l'attore risulti creditore della banca per un importo pari a euro 432,53 . Si tratta di un risultato di assoluto rilievo se posto a confronto con il saldo debitore di De B. secondo i metodi di calcolo applicati dalla banca pari a 4.647,70 euro. La somma di euro 432,43 dovrà pertanto essere restituita dal Monte dei Paschi di Siena all'attore, con applicazione degli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
L'attore ha formulato domanda di risarcimento del danno provocato dalla segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia.
Le circostanze innanzi illustrate e l'esito favorevole all'attore del giudizio di che trattasi consentono di affermare che la segnalazione alla centrale rischi fu indebita e potenzialmente produttiva di danno. In concreto, tuttavia, non è stata data prova che tale danno si sia verificato e quale incidenza abbia avuto sulla sfera patrimoniale e/o personale dell'attore. Pur essendo stata richiesta una valutazione equitativa da parte del giudicante, l'attore era tenuto all'assolvimento dell'onere probatorio, anche con elementi che avrebbero potuto costituire indice presuntivo di danno, quali l'attività dell'attore ovvero la perdita di chances correlata alla segnalazione alla centrale rischi. Ciò fa sì che detta domanda non possa essere accolta,


p.q.m.


il giudice unico dr. Laura Liguori, definitivamente pronunciando nel giudizio civile tra De B. Mario e Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore così decide: dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 co. 2 e 3 del contratto di conto corrente stipulato in data 10 gennaio 1983 e per l'effetto inefficaci gli addebiti sul conto corrente nr. 2272 intestato all'attore in applicazione di quanto previsto da detta clausola, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di curo 432,73, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, rigetta le altre domande, Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese della consulenza tecnica di ufficio come liquidate in atti nonché di quelle di lite che si liquidano in complessivi euro 5522,78, di cui euro 586,78 per spese, euro 2336,00 per diritti e euro 2600,00 per onorari, oltre iva, c.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Nardò in data 1 dicembre 2008.

Il giudice unico


Dott. Laura Liguori



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