Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Lecce/Scalea

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009

XXVII

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile
SENTENZA n° 1750
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona del G.U. Dr.ssa Grazia Errede ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.2231/2002 R.G. promossa
Da Associazione tra i produttori di T. salentini AAA in liquidazione, in persona del liquidatore, corrente in Carmiano e De P. M., entrambi elettivamente domiciliati in Lecce presso lo studio- dell'Avv. Antonio Tanza che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Claudio Mangia giusta procura in atti

-Attori e convenuti in riconvenzionale-

Contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'Avv. Stefano San Martino che la rappresenta e difende giusta procura in atti

-Convenuta e attrice in riconvenzionale

All'udienza all'uopo fissata i procuratori di entrambe le parti precisavano le conclusioni trascritte in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16.5.2001 gli attori esponevano che la AAA aveva intrattenuto con la Banca del Salento spa (successivamente incorporata nella MPS) un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento su conto corrente ordinario n.42650-34 iniziato il 18.12.1987 e cessato il 25.7.1994 per revoca della banca, con un saldo presunto debitore di lire 234.211.692. Contestavano la misura del credito della banca deducendo: 1) nullità della clausola relativa all'applicazione degli interessi 'uso piazza' per indeterminatezza e indeterminabilità ; 2) nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non ricorrendo alcun uso normativo; 3) indebita applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto per inesistenza di accordo contrattuale a riguardo; 4) erronea determinazione, a svantaggio dell'attore, dei giorni di valuta; 5)inesattezza del tasso effettivo globale applicato. Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di credito e rideterminarsi l'esatto dare-avere tra le parti contrattuali, condannando , nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte attrice, la banca alla restituzione delle somme eventualmente riscosse oltre interessi legali dalla data della riscossione, con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario. Costituendosi in giudizio la Banca convenuta contestava integralmente le avverse richieste ed argomentazioni, deducendo l'esistenza di un accordo scritto sugli interessi che rinviava per la rispettiva determinazione a quelli usualmente praticati dalle aziende di credito, e tale accordo doveva ritenersi valido e legittimo anche in considerazione della mancata contestazione nei termini degli estratti conto portanti -tra l'altro- gli interessi computati dalla Banca . Assumeva altresì essere parimenti legittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul rilievo che, nella pratica bancaria, ricorresse quell"uso contrario' che, giusto il disposto dell'art. 1283 c.c., consentiva il ricorso all'anatocismo, come pure asseriva la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e l'infondatezza delle questioni riguardanti la valuta. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di lire 234.211.684 oltre interessi, con vittoria di spese. In via preliminare tuttavia chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di De P. M. alla formulata domanda di ripetizione di indebito, rivestendo l'attore la qualità di fideiussore dell'Associazione e non avendo versato, in esecuzione dell'obbligazione di garanzia, alcuna somma alla Banca convenuta. Istruito il giudizio con la produzione documentale delle parti e consulenza tecnica contabile d'ufficio, all'udienza del 6.5.2009 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per deposito e scambio di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fondata è l'eccezione, sollevata dalla Banca convenuta, circa il difetto di legittimazione attiva alla domanda di De P. M. formulata ex art. 2033 c.c., spettando il relativo diritto alla restituzione dell'indebito soltanto al soggetto che ha effettuato il pagamento né risultando il De P. avere versato alcunché alla Banca, sia pure nella veste di fideiussore.
Per ogni altra domanda proposta con l'atto introduttivo, nella specie quelle tese a contestare la validità ed efficacia delle clausole contrattuali concernenti il tasso di interesse applicato al rapporto bancario, il regime di capitalizzazione, ecc., deve invece riconoscersi la legittimazione attiva del fideiussore avendo questi interesse a far risultare l'invalidità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale a carico di AAA onde far valere la conseguente invalidità dell'obbligazione fideiussoria in ragione del suo carattere accessorio (Cass. sent. 4605/83).
Risulta quindi dall'incarto processuale che in data 4.11,1987 la AAA stipulava con la Banca del Salento un contratto di conto corrente di corrispondenza al cui art. 7 co.3 non veniva prevista né la indicazione in cifre del tasso d'interesse né la indicazione della commissione di massimo scoperto, rinviandosi sul punto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Del pari, nello stesso articolo (co.2) si prevedeva la produzione degli interessi sugli interessi in via trimestrale con la capitalizzazione degli stessi e delle competenze.
Ed allora, quanto alla validità della clausola relativa agli interessi cd. 'uso piazza' di cui all'art. 7 del regolamento contrattuale, val la pena di ricordare il noto ed oramai consolidato orientamento nomofilattico -da cui non si ha motivo di discostarsi- secondo il quale 'La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art.1284 co.3 c. c., quando il relativo tasso risulti determìnabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle 'aziende dì credito sulla piazza' può pertanto ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvii agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo, se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca (Cass. sent. 4696 dell'8.5.98; conf. Cass. sent. 6247 del 23.6.98). Tale essendo il paradigma ermeneutico di riferimento, nel caso di specie si osserva che la banca convenuta non ha fornito prova a riguardo della certezza della misura del tasso, non preoccupandosi di offrire una reale spiegazione in ordine alla loro modalità di formazione e rilevamento; per di più, dall'indagine peritale in atti (cfr. relativo elaborato) emerge come la stessa Banca d'Italia, elaborando le rilevazioni effettuate sul mercato con riferimento ad operazioni analoghe a quella in esame e limitandosi a registrare una media individuata all'interno di una fascia di tassi nel cui ambito gli istituti creditizi si muovono con assoluta discrezionalità, concludeva per l'assenza di una prassi univoca e l'inesistenza di un tasso d'uso. Ne consegue che uno degli elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti debitori) nella determinazione del saldo finale indicato dalla banca viene sostanzialmente a mancare per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente nullità della clausola contrattuale (artt. 14181346 c.c.). Inoltre, premesso che i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 -quale quello dedotto in giudizio- sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con riferimento alla clausola contrattuale in esame (quella relativa alla determinazione degli interessi 'uso piazza') troverà applicazione il disposto dell'art. 1284 co.3 c.c. con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 145/92 prima e dal T.U. 385 del 1993 dopo. In particolare, sebbene l'art. 117 T.U. faccia riferimento ai tassi dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata in riferimento ai tassi dell'anno precedente la entrata in vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipula di un contratto, poiché verosimilmente risalente nel tempo.
Con riferimento all'anatocismo, devesi rilevare anche d'ufficio la nullità della relativa clausola di previsione inserita all'art.7 del contratto bancario in atti, risultando ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale 'La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto basata su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex arti. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari'.
L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi (Cass. sent.12507 dell'11.11.99).
Com'è noto la Cassazione, mutando il precedente indirizzo, ha escluso l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.: 'La previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi' (Cass. sent. 2374 del 16.3.99). Peraltro, poco dopo l'affermazione di tale principio lo stesso legislatore è intervenuto introducendo, con l'art. 25 del D.lgs. n. 342/99, al primo comma dell'art. 120 TU due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il 2^ comma dell'art. 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (con delibera del 9.2.2000 il CICR ha provveduto all'incombente riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori simmetrici). Con la seconde, che ha introdotto il co. 3^ dell'art. 120 TU, ha stabilito che 'Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2^, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausola divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente'. Su tale ultima previsione è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 425/2000, dichiarandone la incostituzionalità nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al D.lgs 432/99 e fino all'entrata in vigore della delibera CICR (22.4.00) che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi. Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 21095 del 7 ottobre-4 novembre 2004 hanno definitivamente escluso la possibilità di formazione di un uso negoziale che possa derogare al divieto di anatocismo. La clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetta da nullità siccome non supportata da usi normativi ed inidonea a derogare la disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non risulta essere stato esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al 1942, ed inoltre le- norme bancarie uniformi emesse dall'ABI non sono fonti di produzione del diritto ma solamente schemi contrattuali uniformi che l'associazione delle imprese di credito propone ai suoi associati. Di fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito di inserire nei contratti bancari (peraltro stipulati con moduli prestampati predisposti dalle banche) la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'atteggiamento mentale dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta di adesione necessaria (secondo la regola del prendere o lasciare) ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata contestazione -da parte del cliente-debitore-degli estratti di conto corrente inviati poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile o inefficace resti definitivamente incontestabile (cfr. Cass. sent.10186 del 263.2001).
Come rilevato in giurisprudenza, inoltre, l'uso normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti, rispettivamente di carattere oggettivo e soggettivo consistenti nella uniforme e costante ripetizione di una determinata condotta accompagnata dalla consapevolezza di osservare una norma giuridica, sicché l'uso -come la norma- deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza. In tale contesto, poco rileva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca trovi generale riscontro nei loro rapporti, posto che l'applicazione della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli schemi contrattuali predisposti dalle banche in base a norme bancarie uniformi aventi natura patrizia: la prassi così instaurata si collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto -la banca- cui il cliente non può di fatto sottrarsi. Tale ricostruzione porta ad escludere che l'osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione di attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate situazioni: in sostanza, nell'ambito dei rapporti bancari il cliente stipula sulla base delle condizioni generali fissate dalla banca, ed il fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica tra quelle condizioni ne valorizza la natura negoziale, non normativa.
L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c.
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire -condividendosene appieno le argomentazioni- a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato "Atteso che la contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge l'intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo ab origine privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o dì inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema soltanto ìn presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le parti". (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr.Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardì). Quanto alle commissioni di massimo scoperto, dall'esame del contratto non risulta prevista alcuna pattuizione a riguardo, sicché nulla è dovuto per il relativo titolo trattandosi peraltro di ulteriore voce di addebito nulla per mancanza di causa poiché sostanziantesi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (sul punto cfr. Trib. Lecce, 11.5.2005, Pensa ci MPS GCB s.pa.).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della nullità della clausola 'uso piazza', di quella anatocistica, escluso l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto, occorre prendere in considerazione il conteggio che determina l'ammontare del debito sulla base della sorte capitale e degli interessi calcolati in regime di saggio legale tempo per tempo vigente dell'interesse debitore, sicché alla stregua dell'indagine demandata al CTU -improntata ai corretti parametri della disciplina contabile- si perviene ad un credito in favore dell'Associazione attrice di lire 203.479.155 (pari ad Euro 105.088,21). Peraltro, a riguardo dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, il giudicante non può che evidenziarne l'infondatezza in linea con il consolidato orientamento nomofilattico secondo il quale 'il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo della somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una serie di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente e crediti ed i debiti delle parti tra loro'(Cass. 9.4.84 sent.2262). Nel caso dí specie, il termine prescrizionale decorrente dal 25.7.94 (data di revoca del conto) risulta evidentemente tempestivamente interrotto dalla citazione notificata il 16.5.2001. Dal dì della domanda spettano altresì all'attore gli interessi semplici sulla somma oggetto del credito, al cui complessivo pagamento la banca dev' essere condannata.
All'accoglimento della domanda attrice consegue il rigetto della riconvenzionale proposta dalla Banca essendo evidente l'assenza di fondamento giuridico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Associazione tra i produttori di T. Salentini AAA contro Banca Monte dei Paschi di Siena la accoglie e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto stipulato il 4.11.1987 con riferimento alla determinazione degli interessi.
Condanna la banca convenuta al corrispondere in favore di AAA in liquidazione la somma di euro 105.088,21, oltre agli interessi legali come indicati in motivazione. Rigetta ogni altra domanda.
Condanna l'Istituto di credito a pagare in favore di AAA e De P. M. le spese di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per diritti, euro 8.000,00 per onorari, oltre spese borsuali, iva e cap e rimborso forfetario come per legge. Spese di consulenza per intero a carico della Banca convenuta..

Lecce, 5.8.2009

Il Giudice
Dott. GRAZIA ERREDE






XXVIII


(...) domanda, Istanza o eccezione, cosi provvede:
ACCOGLIE in parte, nei limiti di cui in motivazione, le domande proposte dall'attrice GRISIA COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti della convenuta B.N. S.p a., e, per l'effetto
DICHIARA !a nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario n. 3022 intestato all'istante, nella parte in cui prevedono:
a) la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi (art. 7 c. 2° e 3° delle condizioni generali di contratto);
b) l'applicazione di interessi al saggio superiore a quello legale con riferimento agli"usi su piazza" (art, 7 o. 3° od.),
c) l'applicazione di commissioni di massimo scoperto determinate con riferimento agli usi su piazza (art. 7 c 5° cit
DICHIARA che l'istituto di credito ha diritto alla corresponsione sui saldi passivi del conto corrente bancario dei soli interessi al saggio legale;
DICHIARA che l'attrice non è tenuta al pagamento in favore della convenuta della somma di E 63,202,54 da quest'ultima indebitamente pretesa e addebitata sul conto corrente in applicazione delle clausole sopra indicate dì cui è stata dichiarata la nullità;
CONDANNA la convenuta a restituire all'attrice la somma di E 63.202,54 da lei indebitamente percepita per le causali sopra indicate, oltre agli interessi al saggio convenzionale creditore (praticato sui rapporto per cui è causa) dal 09 09.2002 sino al soddisfo,
RIGETTA le restanti domande di parte attrice,
CONDANNA la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, si liquidano in complessivi E 8.650,00 (di cui E 670 per esborsi ivi incluso l'acconto di E 350 per l'espletata CTU - E 1,950 per diritti, E 6.030 per onorari), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cp.c, in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Scalea, 10 agosto 2009 Il Giudice
Dott. Fabio MOSTARDA




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