Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


TRIBUTARIO 1

Altre campagne e approfondimenti

L'ACCERTAMENTO FINANZIARIO SUI CONTI DEI PROFESSIONISTI SI "SGONFIA":
INTERVIENE LA CONSULTA!
dell'Avv. Eleonora Errico

La Sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 6 Ottobre 2010 segna una decisiva battuta di arresto allo strapotere accertativo sui conti correnti dei professionisti.
La sentenza impedisce di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, a carico dei lavoratori autonomi, fondati sulla presunzione oggetto di declaratoria di incostituzionalità e per gli accertamenti già emessi i professionisti accertati avranno un valido asso nella manica!
All'indomani della Sentenza si pongono finalmente limiti all'operatività delle presunzioni con riferimento ai prelevamenti.
ATTENZIONE ALLE LETTURE GROSSOLANE DELLA SENTENZA: quanto deciso non si traduce nell'illegittimità di tutti gli accertamenti finanziari già emessi e che è caduto l'onere della prova in capo al contribuente-professionista; resta, infatti, salva la facoltà dell'Agenzia di utilizzare i prelievi bancari come elemento certo da cui poter presumere, in presenza di ulteriori elementi gravi precisi e concordanti (alla stregua di una presunzione semplice) l'esistenza di compensi sottratti a tassazione.
La Corte Costituzionale ha finalmente messo fine allo "sfortunato"dettato normativo dell'art.32, D.P.R. n. 600 del 1973, dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 2), secondo periodo, come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, delle parole "o compensi".
Ovvero, quella parte della norma che attribuiva natura di presunzione di compensi anche ai prelevamenti dei lavoratori autonomi dai loro conti corrente!!
Già, perché il professionista, fino a questo intervento della Consulta, soggetto a controllo finanziario partiva dalla svantaggiosa posizione di dover giustificare tutti i movimenti non solo in entrata ma addirittura anche in uscita dal suo conto corrente!! Le uscite dal conto, se non giustificate, venivano qualificate come compensi "in nero"!!
Tale presunzione era, a mio giudizio, una evidente violazione degli artt. 24 e 53 Cost. nonchè del principio di tutela dell'affidamento richiamato dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, comportando un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere.
Finalmente la Corte Costituzionale ha acclarato che questo meccanismo accertativo era lesivo del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) in quanto, soprattutto per il lavoratore autonomo, il prelevamento è un fatto oggettivamente estraneo all'attività di produzione del reddito professionale.


Avv. Eleonora Errico
e-mail eleonora.errico@alice.it
tel. 329 5781672

REDDITOMETRO: LA CORTE DI CASSAZIONE NEL 2014 CAMBIA ROTTA SULL'ONERE DELLA PROVA
dell'Avv. Eleonora Errico


Con la Sentenza n. 6396 del 19 Marzo 2014 la Corte di Cassazione vira cambiando significativamente rotta rispetto alle prese di posizione con cui eravamo abituati a fare i conti, in tema di ampiezza della prova contraria a carico del contribuente nell'accertamento sintetico.
Questo intervento permetterà di rimettere in discussioni numerose controversie pendenti.
Da sempre la Suprema Corte si è mostrata rigida sul punto, sia sotto il profilo dei mezzi di prova sia circa l'oggetto della prova stessa.
Troppo spesso il peso dell'onere della prova è stato, ed è ancora oggi, sbilanciato sulle spalle del contribuente e fa ancora più specie quando ciò avviene al cospetto di accertamenti che si fondano su presunzioni, calcoli statistici ed equazioni matematiche!
La questione in esame è uno di questi casi; verte, infatti, sull'interpretazione della lettera della norma di cui all'art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui si prevede - sia nella vecchia formulazione sia nella nuova applicabile dal periodo d'imposta 2009 in poi - per il contribuente la possibilità di superare la presunzione di evasione del redditometro mediante ulteriori disponibilità finanziarie rispetto a quanto già dichiarato.
In soldoni: la prova dell'esistenza di altre risorse idonee a superare la presunzione del redditometro è il punto su cui la Cassazione ha fatto un passo indietro.
La rigida e restrittiva interpretazione "in voga" imponeva al contribuente, per superare la presunzione redditometrica, non solo la dimostrazione dell'esistenza di risorse nella sua disponibilità ma addirittura la prova diabolica, carte alla mano, che proprio con la consumazione di queste ultime fosse stata finanziata la spesa.
A ben vedere , la Suprema Corte con la sentenza in esame ha colto il senso del disposto normativo dell'art. 38, sesto comma, ove il Legislatore non chiede la dimostrazione dettagliata dell'utilizzo della provvista di denaro per sostenere quelle specifiche spese, attenzionate dallo strumento sintetico, bensì richiede al contribuente solo di dimostrare di avere una disponibilità economica idonea.
Così argomenta la Sez. Tributaria della Corte, con la Sentenza n. 6396, nello spiegare il senso di quel comma sesto, dell'art.38, il quale : "non impone affatto la dimostrazione dettagliata: dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione - semplice o legale che sia - che il reddito, dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a beffi, considerare, significa che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi".
La speranza è che la Corte di Cassazione stia cambiando punto di vista in tema di accertamenti fondati su presunzioni, allineandosi a quella fetta di corti di merito che già da tempo ne hanno messo in discussione la portata.


Avv. Eleonora Errico
e-mail eleonora.errico@alice.it
tel. 329 5781672




Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu