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LE PRINCIPALI PROCEDURE CONCORSUALI
CONCORDATO PREVENTIVO
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
LEGGE ANTI SUICIDIO
Con le ultime riforme del diritto fallimentare (anche recentemente modificato dal decreto sviluppo 22 giugno 2012, n. 83) la gestione della crisi è stata innovata e arricchita di disposizioni che agevolano l'emersione dello stato di difficoltà dell'impresa.
Si presenta, di seguito, una sintetica panoramica delle più importanti figure di procedure a disposizione dell'imprenditore che attraversi una situazione di crisi o di insolvenza.
Concordato preventivo (artt. 160 e ss. l.f.)
Il concordato è strumento che consente all'imprenditore che versa in stato di crisi "onesto ma sfortunato" di proporre ai suoi creditori un piano che può prevedere alternativamente:
1. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari o titoli di debito;
2. l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
3. la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
4. trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Inoltre, in virtù delle riforme intervenute nel 2012, l'imprenditore può anche presentare un piano che preveda la continuità aziendale, con - in via alternativa - prosecuzione dell'attività in capo al debitore, cessione dell'azienda in esercizio o conferimento della stessa in società, anche di nuova costituzione.
Il piano è accompagnato dall'attestazione di un professionista indipendente, nominato dall'imprenditore, deputato a verificare la veridicità dei dati in esso contenuti e la fattibilità delle azioni di risanamento programmate.
L'imprenditore avvia la procedura depositando anche solo un ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di legge entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni.
Il tribunale territorialmente competente, se verifica la ricorrenza dei presupposti, ammette il debitore ai benefici del concordato, nominando il giudice delegato e il commissario giudiziale, e fissa la data in cui i creditori dell'imprenditore in crisi sono chiamati a votare sulla proposta di risanamento.
Dalla presentazione del ricorso sono interdette le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore in crisi, il quale continua ad amministrare in via ordinaria l'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Il concordato è approvato quando la proposta del debitore ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei creditori. Successivamente, si passa all'omologazione dello stesso e poi alla sua esecuzione. Viceversa, il debitore può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori o del PM.
Accordi di ristrutturazione (art. 182 bis l.f.)
L'imprenditore in crisi può ricercare una soluzione negoziale della crisi, attraverso accordi raggiunti con il 60% dei propri creditori. L'accordo deve essere depositato dall'imprenditore presso il tribunale territorialmente competente, accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente scelto dal debitore, che attesti la veridicità dei dati e l'attuabilità del piano, oltre al pagamento integrale dei creditori non partecipanti all'accordo entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza dei loro crediti.
L'accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento esso acquista efficacia; durante i sessanta giorni successivi, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Inoltre, dalla data della pubblicazione decorre il termine (trenta giorni), entro il quale i creditori e qualunque interessato possono proporre opposizione.
È l'imprenditore che chiede l'omologazione degli accordi, la quale produce l'effetto dell'esenzione da revocatoria di tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo, nel caso in cui ad esso segua il fallimento.
Piano di risanamento (art. 67 l.f., comma 3, lett. d)
Il piano di risanamento è un atto unilaterale del debitore per il quale la legge non prevede particolari requisiti in relazione alla sua predisposizione; il piano rende immuni da revocatoria tutti gli atti compiuti in esecuzione dello stesso, quando è idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicura il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa e risulta attestato da un professionista indipendente che verifica la veridicità dei suoi dati e la fattibilità del piano.
Transazione fiscale
Attraverso questo strumento il contribuente può presentare al Fisco un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del debito erariale privilegiato e chirografario (non per tutte le voci, tuttavia), nell'ambito di una procedura di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione avviata.
In questo modo, in deroga al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, si privilegia la composizione concordata della crisi, evitando il dissesto dell'imprenditore, all'interno di un contesto sottoposto al controllo del Tribunale.
Informativa Adusbef redatta dallo Studio Legale De Vitis & Associati
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