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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010
XVII
Corte d'Appello di Torino, Cons. Dott. Angelo CONVERSO, Sent. 5221 del 4 maggio 2010;
Tribunale di Tivoli, Dott. Scarafoni, Sent. Parz. 724 del 4 maggio 2010;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Tribunale di Tivoli, Dott. Stefano Scarafoni, Sent. N. 724 del 4 maggio 2010, In persona del giudice unico dr. Stefano Scarafoni, ritirato in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3920/06 R.G. promossa con atto di citazione in data 25.9.2006 notificato in data 26.10.2006 a mezzo del servizio postale dall'ufficio giud. Francesca Biondini cron. N. 10631.
DA
Am. U. s.r.L, in persona del legale rappresentante pro tempore M. Di L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tanza e Vito Di Virgilio giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
BANCA POPOLARE DI ANCONA s.p.a., in persona del procuratore speciale avv, Giuseppe Giannuzzi, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Marco giusta procura in atti.
CONVENUTA
Causa trattenuta in decisione all'udienza del giorno 15.12.2009 e decisa con motivazione ex articolo 132, comma 2, n. 4, c.p c. come sostituito dall'articolo 45, comma 17, legge n 69/09.
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: Voglia l'on.le tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
a) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1986, dell'articolo 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente ordinario n. XXXXXX oltre i secondari confluenti, intrattenuto dall'odierna attrice con la Banca Popolare di Ancona s.p,a., oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'articolo 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
b) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'articolo 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente ordinario n. XXXXXXX; oltre i secondari confluenti, intrattenuto dall'odierna attrice con la Banca Popolare di Ancona s.p.a., oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
c) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
d) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per la mancanza di valida giustificazione causale;
e) Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
f) Determinare il tasso effettivo globale dell'indicato rapporto bancario
g) Accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
h) Condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierna istante;
i) Condannare la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio falsamente qualificato e quantificato;
j) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario:
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: Voglia il tribunale adito, ogni diversa domanda od eccezione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale ai sensi degli articoli 38 e 28 c.p.c., per le causali di cui in premessa, avendo le parti convenzionalmente stabilito, al momento della conclusione del contratto di c/c bancario, la competenza del foro di Ancona per ogni controversia che potesse insorgere tra loro in dipendenza di detto contratto e dovendo quindi la presente causa essere riassunta nei termini di legge avanti al tribunale ordinario di Ancona,
IN VIA PRINCIPALE: nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa.
IN VIA SUBORDINATA: nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni proposte in via preliminare e/o principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto a richiedere il pagamento di eventuali somme debende da parete della banca convenuta nel periodo anteriore al 18 gennaio.1996, con la conseguente estinzione di ogni eventuale credito maturato dall'inizio del rapporto di conto corrente bancario fino ai 18.1.1996.
In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
La società A. U. s.r.l. agisce contro la Banca Popolare di Ancona s.p.a. allegando di intrattenere dal 9.5.1989, con l'istituto convenuto, un rapporto consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c ordinario n. xxxxx: lamenta: a) la nullità della clausola contrattuale di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. "uso piazza", b)la nullità della capitalizzazione dei soli interessi passivi; c) l'inammissibilità della commissione di massimo scoperto; d) la mancanza di giustificazione causale nella diversa determinazione dei giorni valuta consistente in un artifizio per allungare i giorni solari del prestito all'utente e diminuire, invece, quelli degli interessi creditori in favore di quest'ultimo; e)l'omessa previsione nel contratto delle spese; invoca la necessità di una c.t.u. per quantificare il tasso effettivo globale medio annuo del rapporto in essere e lamenta, da ultimo, l'illegittima segnalazione, da parte della banca, della società attrice alla centrale rischi per somme effettivamente dovute, precludendole in tal modo la possibilità di ulteriore accesso al credito; tanto premesso conclude come in epigrafe;
Si costituisce nel processo la Banca Popolare di Ancona che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito perché le parti, al momento della conclusione dei contratto, hanno convenzionalmente indicato per ogni controversia la competenza del foro di Ancona; nel merito contesta che sussista la dedotta nullità della clausola contrattuale di rinvio del tasso d'interesse al c.d. "uso piazza" e la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, trattandosi di uso che la giurisprudenza, fino alla fine degli anni '90, ha sempre ritenuto di carattere normativa; comunque, fa presente di essersi adeguata, dall'estratto conto del 30.6.2000, alla previsione della delibera CICR del 9.2.2000 che impone la pari temporalità della capitalizzazione degli interessi, sicché dalla data del 30.6.2000 la produzione di interessi anatocistici è certamente legittima; da ultimo eccepisce fa prescrizione del diritto a richiedere somme precedenti il termine ordinario decennale della prescrizione, sicché la domanda attrice potrebbe avere ad oggetto solo eventuali spettanze relative al periodo compreso tra il 16.10.1996 (tenuto conto della data di notifica della citazione al 19.10.2006) ed il 31.3.2000 (tenuto conto che la citata delibera del CICR ha regolamentato le modalità di calcolo degli interessi a partire dal secondo trimestre dell'anno 2000); contesta tutte le altre allegazioni e richieste di parte attrice e conclude come in epigrafe;
Il processo è stato istruito con produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. per il calcolo dei rapporti dare - avere;
L'eccezione pregiudiziale d'incompetenza territoriale avanzata dalla banca convenuta è inammissibile perché tardivamente proposta;
la banca convenuta si è costituita all'udienza fissata nell'atto di citazione notificato (in effetti, la causa è stata iscritta a ruolo con una velina che portava una data di prima udienza anteriore a quella indicata nell'originale della citazione notificata, ma per tale ragione la causa è stata rinviata alla prima udienza recata nell'atto notificato); la citazione è stata notificata in data 26.102006, quindi al processo si applica il rito di cognizione ordinaria civile come disciplinato a seguito della legge di riforma n. 80/05 (che, come noto, trova applicazione ai processi iniziati dopo il 1.3.2006);
è necessario rammentare che la disciplina dell'articolo 38 c.p.c., come sostituita dalla legge n. 353/90, precedente alla modifica da ultimo apportata dalla legge di riforma n. 69/09 (non applicabile ratione temporis al presente giudizio), prevedeva che "l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita e pena di decadenza nella comparsa di risposta", e detta disposizione non è stata oggetto di modifica da parte della legge n. 80/05; tuttavia, tale ultima legge ha modificato l'articolo 167 c.p.c. prevedendo la decadenza della parte convenuta dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che non siano state proposte nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; la Corte Suprema ha recentemente interpretato il complesso di dette disposizioni stabilendo che, in applicazione degli art. 38, comma 2, 166, 171, comma 2 e 167, comma 2, c.p.c. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni nella I. 14 maggio 2005 n. 80), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto "fino alla prima udienza", mentre, successivamente alla entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Cass. civ., sez. un., 12.5.2008, n. 11657 alla luce del principio da ultimo espresso dal massimo organo nomofilattico, deve essere affermata la tardività dell'eccezione avanzata da parte convenuta, come peraltro già rilevato d'ufficio dal giudice istruttore all'udienza del giorno 15.2.2007; sul punto è appena il caso di rilevare che la natura commerciale della società attrice esclude che si verta in una fattispecie di contratto del consumatore, con la conseguenza che la dedotta incompetenza territoriale non possa essere nemmeno rilevata d'ufficio fino alla prima udienza secondo il disposto degli articoli 28 e 38 c.p.c. in relazione agli articoli 33, lettera u), e 36, comma 3, del diga. 6,9.2006, n. 206 (codice del consumo);
Parte convenuta ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione per la domanda di ripetizione di tutte le somme antecedenti al 18.10.1996; l'eccezione, seppure avanzata in via subordinata, in realtà riveste carattere preliminare perché, se sussistesse la prescrizione, sarebbe inutile procedere a qualsiasi accertamento nel merito della domanda attrice per il periodo coperto dalla prescrizione;
Tale eccezione deve essere disattesa: è stato affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di merito che quando un cliente chieda alla banca, in virtù di un rapporto di conto corrente, l'accredito della differenza fra quanto addebitatogli per interessi anatocistici e quanto effettivamente dovuto per interessi passivi maturati, a nulla rileva l'eccezione di prescrizione dei cinque anni sollevata dalla banca, relativa al tempo effettivamente previsto per gli interessi, in quanto va applicata la prescrizione ordinaria decennale, prevista per la ripetizione dell'indebito, decorrente dalla chiusura definitiva del rapporto (tribunale Larino, 20.10.2009; tribunale Arezzo, 12.6.2009; tribunale Benevento, 29.8 2008, n. 1432; tribunale Bergamo, 29.5.2006; tribunale Monza, 7.4.2006; tribunale Isernia, 29.6.2005); nella giurisprudenza di merito vi è un recente arresto di segno contrario del tribunale di Genova che ha affermato che, in materia di ripetizione di indebito, i! termine di prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto alla ripetizione può essere fatto valere. Il dies a quo, secondo un criterio di generale applicazione, coincide con quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito, vale a dire, con riguardo all'arbitraria capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte di un istituto di credito, con quello in cui gli interessi passivi vengono effettivamente percepiti dalla banca, normalmente mediante compensazione contabile con le poste attive a favore del correntista. Quando il conto è in attivo, tale percezione avviene a! momento della liquidazione e imputazione sul conto, si che deve escludersi che i! momento iniziale del termine di prescrizione decennale decorra dalla chiusura definitiva del rapporto. Quando invece il conto è in passivo non vi è percezione effettiva di interessi da parte della banca ma un incremento del suo credito, per cui non decorre alcun termine prescrizionale. La prescrizione infatti, come già evidenziata, opera allorché il correntista agisca per la ripetizione di un indebito e quindi presuppone un pagamento effettivo (Tribunale Genova, 4.1.2008, che precisa che l'azione di ripetizione, e di conseguenza la relativa prescrizione, è ipotizzabile - oltre che nel momento in cui un conto corrente sia stato estinto con il pagamento delle relative passività - quando, nel corso del rapporto, il saldo, a seguito di versamenti eseguiti dal correntista, sia divenuto anche temporaneamente attivo, essendo stati in quel momento pagati tutti i pregressi interessi, anche anatocistici e le spese legittimamente o illegittimamente addebitate dalla banca); tale ultimo arresto non appare condivisibile perché, ad avviso di questo giudice, non tiene nel debito conto la specificità del conto corrente bancario che, a differenza del contratto di conto corrente disciplinato dagli articoli 1823 e ss. c.c., che prevede l'annotazione sul conto di crediti derivanti da reciproche rimesse inesigibili fino alla chiusura del conto, è caratterizzato dall'immediata disponibilità del saldo da parte del correntista ed, invece, dall'inesigibilità di qualsiasi pagamento da parte della banca se non al momento della chiusura del conto; solo un'imputazione contabile che darà luogo al pagamento effettivo allorché, a chiusura del conto, la banca liquiderà il saldo attivo a favore del correntista o chiederà il pagamento del saldo negativo determinati con l'imputazione degli interessi illegittimamente conteggiati; ne consegue che sia certamente da condividere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che individua il momento iniziale della decorrenza della prescrizione con la chiusura definitiva del conto; detto orientamento, peraltro, è stato sempre accolto anche dalla giurisprudenza di legittimità; in un arresto più risalente la Corte di Cassazione ha affermato che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. civ., sez. 1, 9,4.1984, n. 2262); anche in tempi più recenti la Corte di legittimità ha confermato i! principio affermando che il diritto del creditore di soddisfarsi sul pegno - concesso dallo stesso debitore e da un terzo - sorge alla scadenza dell'obbligazione garantita, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il debito garantito sia costituito dal saldo negativo di conto corrente , la decorrenza del termine di prescrizione del credito, per la natura tipicamente accessoria della garanzia, comincerà a decorrere solo quando, chiuso il conto por avvenuto recesso della banca, il debitore si rifiuta o non è in grado di saldare il debito (Cass. civ., sez. 1, 11.5.1999, n. 4659; Cass. civ., sez. l, 11.5.1999, n. 4669; in senso conforme anche, a proposito della prescrizione del diritto della banca ad avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente, Cass. civ., sez. 1, 14.4.1998, n. 3783); il medesimo ragionamento vale certamente anche per le altre domande di ripetizione dell'indebito derivante dall'asserita nullità della pattuizione degli interessi con riferimento agli usi su piazza, dall'applicazione della non pattuita commissione di massimo scoperto, dall'applicazione di interessi ultralegali con decorrenza non pattuita delle valute; ne consegue che l'eccezione di prescrizione debba essere respinta;
Passando al merito della causa, si rileva che al capo d) delle conclusioni la società attrice ha richiesto che sia accertata e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per la mancanza di valida giustificazione causale, la richiesta deve essere respinta perché assolutamente generica; infatti, la società attrice ha genericamente contestato la data valuta applicata alle operazioni di addebito ed accredito effettuate dalla banca allegando che la postergazione di detta data, in caso di accredito di somme, e l'antergazione, in caso di addebito, avrebbero fittiziamente allungato il prestito effettuato dalla banca al cliente; tuttavia, poiché la data valuta differisce per ciascuna tipologia di operazioni bancarie, la società attrice avrebbe dovuto allegare per ogni tipologia specifica di operazioni la data valuta in concreto applicata oggetto della contestazione; è sufficiente rammentare, in proposito, che anche il d.lgs. 27.1.2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il cui articolo 23 disciplina la data valuta e la disponibilità dei fondi per pagatore e beneficiario, non si applica a tutta una serie di operazioni che rimangono escluse dall'applicazione della nuova disciplina (assegni, titoli cambiari, voucher, treveller's cheque e vaglia postali), con ciò confermando che non tutte le operazioni di pagamento possono essere assimilate; né vale sostenere, come effettuato da parte attrice in comparsa conclusionale, che dall'estratto conto prodotto in atti risulta la data valuta applicata alle singole operazioni, essendo onere di parte attrice allegare quale di tali operazioni è in concreto contestata (almeno per tipologia di operazione) e quale avrebbe dovuto essere la valuta in concreto applicata in relazione alla disponibilità della somma accreditata od addebitata nella specifica operazione;
(...)
la segnalazione alla centrale rischi costituisce un'attività di carattere amministrativo imposta alle banche dalle istruzioni dell'organo di vigilanza per il miglior controllo dell'attività di erogazione del credito dalle stesse posta in essere e per permettere a queste ultime di avere dati aggiornati e centralizzati che diano effettiva contezza del rischio che concretamente assumono nel momento in cui contrattano per erogare denaro o concedere credito, sicché rispetto a detta attività - esclusivamente interna ai rapporti fra istituti di credito ed autorità di vigilanza - non sussiste alcun diritto di interazione degli utenti del sistema bancario; a meno che da detta attività, espletata in maniera non conforme alle direttive dell'autorità di vigilanza, derivi un danno ingiusto all'utente di detto sistema; è proprio questo il profilo che lamenta la società attrice allegando che, a causa dell'avvenuta segnalazione del rischio per somme superiori a quelle effettivamente dovute, le sarebbe stato illegittimamente precluso l'accesso al credito; pertanto, la domanda di condanna alla rettifica avanzata da parte attrice deve essere qualificata come una richiesta di risarcimento del danno aquiliano con reintegrazione in forma specifica ex articolo 2058 c.c.;
(...)
per la decisione degli altri capi di domanda il processo deve essere rimesso sul ruolo istruttorio con separata ordinanza necessitando un'integrazione della già disposta c.t.u.;
le spese della presente decisione saranno liquidate con la sentenza definitiva.
PQM
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, cosi provvede:
- dichiara inammissibile perché tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla Banca Popolare di Ancona s.p.a.;
- respinge l'eccezione di prescrizione proposta dalla Banca Popolare di Ancona s.p.a.;
- respinge le domande di parte attrice di cui d), f), g), i) delle conclusioni in epigrafe riportate;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Le spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Tivoli in data 27.4.2010
IL GIUDICE UNICO
Dr. Stefano Scarafoni
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