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INTIMIDAZIONI GIUDIZIARIE: ADUSBEF OTTIENE GRANDE VITTORIA CONTRO L'ACI (AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA),
CHE AVEVA CHIESTO UN RISARCIMENTO DI 10 MILIARDI ALL'ASSOCIAZIONE PER "LESA MAESTA'", CONDANNATA IN TRIBUNALE PERFINO A PAGARE 8.500 EURO DI SPESE LEGALI ! TUTTAVIA OCCORRE AFFRONTARE LA QUESTIONE DELLE CITAZIONI GIUDIZIARIE DEI POTENTATI ECONOMICI CONTRO LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI,CHE POSSONO CONFIGURARE IL REATO DI ESTORSIONE!
di Max Weber
E' oramai noto anche ai sassi che le associazioni dei consumatori,svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dei diritti dei cittadini con una meritoria azione di contrasto contro quei potentati economici che calpestano le elementari regole di mercato per perseguire interessi, non sempre eticamente leciti, esclusivamente legati al profitto. E' meno noto che le grandi aziende,per far affermare taluni prodotti e/o servizi,acquistano enormi spazi pubblicitari che reclamizzano veri e propri bidoni,non solo nel campo del risparmio, giocando sull'equivoco ed ingannando così la buona fede del consumatore. Oltre all'enorme sproporzione economica,di mezzi e di potere che divide i grandi potentati dalle associazioni che tutelano i diritti,esiste anche lo strumento dell'intimidazione giudiziaria,ossia la richiesta dei danni con atto di citazione in Tribunale per fiaccare le attività istituzionali che taluni giuristi configurano nel vero e proprio reato di estersione. Non è la prima volta che dopo le efficaci campagne di Adusbef per tutelare i diritti dei consumatori ed offrire loro informazioni chiare e trasparenti, volte a prevenire inganni ed artifizi mendaci per piazzare prodotti e servizi,il presidente dell'associazione sia stato citato in Tribunale per svariati miliardi di vecchie lire. Accadde anche 4 anni fa quando,dopo una campagna di informazione sugli elevatissimi costi dei passaggi di proprietà di auto e moto,circa 400 euro contro un massimo di 50 euro negli altri paesi europei e dopo le battaglie svolte contro il cartello assicurativo,l'ACI -principale azionista della SARA Assicurazioni-,inoltrò una richiesta di risarcimento danni per 10 miliardi di vecchie lire. Dopo varie udienze,il giudice del Tribunale di Roma Luciana Sangiovanni,ha emesso il 7 aprile 2005 la seguente sentenza n.7901/2005:" Il Tribunale,definitivamente pronunciando,ogni diversa istanza disattesa,respinge la domanda e condanna parte attrice (ACI) al pagamento delle spese di lite,liquidate in 8.500 euro...". E' noto che Adusbef-che nella fattispecie era difesa dagli avv.Antonio Tanza ed Alessandra Di Sarno- non si lascia intimidire anche da altre più pesanti richieste, detenendo-assieme a Federconsumatori- il record di richiesta risarcitoria da parte di un'azienda che opera allegramente nel campo della telefonia mobile,per circa 300 miliardi di vecchie lire ! Ma prima o poi,qualche Tribunale penale,dovrà condannare, mandando nelle patrie galere i dirigenti di queste aziende che operano disinvoltamente ingannando e creando danni ingenti ai consumatori,che non vengono truffati in massa, proprio per l'azione di contrasto messa preventivamente in atto dalle associazioni di consumatori. Roma,21.4.2005
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
il Dott. Luciana Sangiovanni giudice unico
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 7901/05
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2001 posta in deliberazione all’udienza del 15/11/2004 vertente
TRA
ACI - AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA -
In persona del presidente e legale rappresentante p.t. Lucchesi Franco elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala n. 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Majorano, Francesco Guarino, Achille Sinatra e Pietro Balduzzi giusta delega in atti
ATTORE
ADUSBEF - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI e UTENTI SERVIZI BANCARI
FINANZIARI ASSICURATIVI e POSTALI
In persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via L. Ungarelli n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Tanza e Alessandra Di Samo che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI:
all’udienza di precisazione delle conclusioni le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale di udienza matti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’ACI conveniva in giudizio l’ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI e UTENTI SERVIZI BANCARI FINANZIARI ASSICURATIVI e POSTALI (da ora Associazione) per chiedere la sua condanna al risarcimento del danno da diffamazione provocato all’ACI dai comunicati stampa deI 18 e del 19 aprile 2001 rilasciati dalla parte convenuta di natura diffamatoria, danno quantificato in lire 10.000.000.000; chiedeva altresì la pubblicazione della sentenza per estratto su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale; in particolare l’ACI, dopo aver premesso che per statuto ha, tra i suoi scopi, il compito di operare affiché “siano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell’automobilismo italiano”; che nell’ambito di tali prerogative statutarie, in occasione delle consultazioni elettorali del 2001, aveva iniziato una campagna informativa mirata a tutti i candidati politici per ridurre i costi sostenuti dagli automobilisti derivanti dal carico fiscale; che nei comunicati emessi dall’Associazione in data 18 e del 19 Aprile 2001 dal titolo “ RC AUTO: LA TELENO VELA DEL GOVERNO SUGLI SGRAVI FISCALI, LA PUEBLIC1TA’ INGANNEVOLE DELL ‘ACJ SUL 27%+ DELLE TASSE. ESPEDIENTI DI BASSA LEGA PER CONFONDERE I CITTADINI. CONSUMATORI DIFFIDATE DI UN GOVERNO CHE FINGE DI LITIGARE CON LE IMPRESE DOPO AVRE REGALATO LORO, SOTTRAENDOLI AI DANNEGGIATI 3200 MIL1ARDI L ‘ANNO CON LA RIFORMA DEL DANNO BIOLOGICO!” e dal titolo “RC AUTO: DOPO LA SCANDALOSA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE CON LA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI, LA QUALE HA EFFETTUA TO SALA TI AUMENTI, ADUSBEF CHIEDE LO SCIOGLIMENTO DELL ‘ACI, DA METTERE ALL ‘ORDINE DEL GIORNO NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI” 1’ADUSBEF ha offeso l’integrità morale e l’identità personale dell’attrice, definita, tra l’altro “…ente inutile che fa gravare su assicurati ed automobilisti costi proibitivi ed insopportabili”, “lobby” che lucrerebbe sulla pelle degli automobilisti; “corresponsabile degli alti costi dei passaggi di proprietà delle auto”, dove “il Presidente dell’ACI ... è lo stesso Presidente della Sara Assicurazioni”, ed infine che tra l’ACI e la San Assicurazioni spa, per la posizione rivestita dal Presidente Franco Lucchesi, vi sarebbe un “conflitto d’interesse”;
assume inoltre l’istante che tali espressioni assumono una particolare valenza denigratoria perché accompagnate dall’uso di virgolette, domande retoriche, espressioni come “vergogna” e “scandalo”.
Radicatosi il contraddittorio parte convenuta si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda di cui chiedeva il rigetto;
eccepiva la insussistenza dell’illecito penale, il legittimo esercizio del diritto di critica, l’assenza di prova del danno; chiedeva pertanto il rigetto della domanda con la condanna della parte attrice per lite temeraria.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti rassegnate all’udienza del 15/11/2005 , era trattenuta in decisione con la concessione cui all’art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve ritenersi del tutto configurabile nei confronti di una persona giuridica la richiesta di un risarcimento del danno non patrimoniale (che comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad un valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sebbene di riparazione ) che per tale motivo prescinde dalla personalità giuridica del danneggiato (cfr. Cass 23 67/2000) ed anche la richiesta di un risarcimento del cd danno morale da reato, quando dal fatto evento derivi una lesione del diritto costituzionalmente garantito dell’ente alla sua integrità sociale, culturale, politica (cfr. con riguardo alla legittimazione ad agire di un ente territoriale Cass 3807/98).
Nel merito la domanda risarcitoria appare infondata, ritenendosi nella specie legittimamente esercitato da parte convenuta il suo diritto-dovere di critica.
Vanno innanzi tutto premessi i criteri interpretativi di elaborazione giurisprudenziale in tema diritto di cronaca e di critica, inteso come diritto di esprimere attraverso i mezzi di comunicazione, giudizi ed opinioni su fatti e persone di comune interesse.
Al riguardo deve premettersi che il diritto di critica non è estraneo agli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per il diritto di cronaca, ossia l’utilità sociale della informazione, la verità della notizia e la modalità civile dell’esposizione; tali criteri si applicano in maniera meno rigorosa nel caso del diritto di critica, proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere (cfr. Cass 7499/2000).
La giurisprudenza, con indirizzo consolidato, ha indicato i limiti dell’esercizio di critica al fine di coordinare la tutela della persona all’esigenza di espressione del pensiero; con riguardo in particolare al diritto di critica — che si differenzia da quello di cronaca non concretizzandosi, come l’altro, nella narrazione di un fatto, bensì nell’espressione di un giudizio o di un’opinione, per sua stessa natura soggettiva — non si pone un problema di veridicità di quanto affermato ed i limiti scriminanti del diritto garantito dall’art 21 della Costituzione sono soltanto quelli costituiti dalla “rilevanza sociale” dell’argomento e dalla “correttezza di esposizione”.
Il limite del diritto di critica deve intendersi superato quando l’agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, sul piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura del soggetto (o dell’ente o associazione) criticato (cfr. Cass 3477/2000).
Inoltre l’esame delle espressioni utilizzate non può prescindere da un esame globale del contesto argomentativo, tenendo conto non solo delle singole espressioni utilizzate dall’agente, ma del complesso dell’argomento trattato (cfr. Cass 7946/2000).
Sulla base di tali rilievi interpretativi i comunicati del 18 e del 19 aprile 2001 emessi dall’Associazione convenuta nel contesto e sulla scorta delle informazioni rilasciate dall’ACI sul carico fiscale gravante sugli automobilisti per le loro autovetture appaiono del tutto inquadrabili nel corrette esercizio del diritto di critica con riferimento alle specifiche doglianze contenute nell’atto di citazione, trattandosi dì tematica di pubblico interesse, dove la contestazione sull’effettivo ammontare del carico fiscale sulla RC auto è adeguatamente motivata, dove inoltre la problematica del costo dei passaggi di proprietà appare esclusivamente rivolta al Governo ed alle sue future scelte politiche, dove infine la notizia concernente il doppio molo rivestito dall’Avv.to Lucchesi quale Presidente dell’AC e componente del Consiglio di amministrazione della San Assicurazioni spa è del tutto corrispondente al vero (oltre che agevolmente verificabile).
Deve inoltre ritenersi del tutto sussistente la correttezza dell’esposizione utilizzata dall’Associazione che, si ripete, nei suoi comunicati, aveva come interlocutore privilegiato il Governo con i suoi imminenti provvedimenti fiscali (nel corpo del comunicato del 18/4/2001 si menziona proprio il “Governo che si accinge a discutere sgravi fiscali — inaccettabili — per addossare alla collettività i costi di un mercato insufficiente”), ed i suoi rapporti con le Compagnie di Assicurazioni:
dalla mera disamina del titolo del comunicato del 18/4/2001 dove l’Associazione si è riferisce alla “TELENOVELA DEL GOVERNO SUGLI SGRAVI FISCALI ... GOVERNO CHE FINGE DI LITIGARE CON LE IMPRESE, DOPO AVRE REGALATO LORO, SOTTRAENDOLI AI DANNEGGIATI 3200 MILIARDI L ‘ANNO CON LA RIFORMA DEL DANNO BiOLOGICO CHE FINGE DI LITIGARE CON LE IMPRESE” e dal contesto dello stesso comunicato non pare evincersi alcuna espressione diffamatoria nei confronti della parte attrice.
Tanto meno può ritenersi diffamatoria la denuncia della “PUBBLICITA’ INGANNEVOLE DELL’ACI SUL 27% DI TASSE , ESPEDIENTI DI BASSA LEGA PER CONFONDERE 1’ CITTADINI”, e nemmeno la denuncia sul possibile “CONFLITTO D’iNTERESSI CHE L’ACI HA INDUBBIAMNETE CON LA COMPAGNIA SARÀ ASSICURAZIONI, LA QUALE HA EFFETTUATO SALATI AUMENTI”, posto che entrambe le espressioni appaiono inconfutabili con riferimento al carico fiscale (che parte convenuta, con adeguata motivazione, assume essere inferiore a quello indicato dal’ACl) ed alla doppia carica rivestita dall’Avv Lucchesi (circostanza pacifica) ed inoltre prive di autonoma portata diffamatoria ed inidonee ad immutare il nucleo fondamentale della verità dei fatti riportati (verità, evidentemente intesa, come detto, quale corrispondenza degli articoli alle informazioni raccolte dall’Associazione e riportate nei comunicati de quibus).
Di paritaria inconsistenza appare inoltre essere la doglianza inerente alle affermazioni riportate dagli stessi comunicati (lobby ed ente inutile che fa gravare sugli assicurati ed automobilisti costi proibitivi ed insopportabili) che parte attrice ritiene idonee a generare “una campagna di sfiducia che, nell’intento dichiarato dei delatori, dovrebbe portare l’opinione pubblica a desiderare niente meno che .. la soppressione dell’ACI” (cfr. citazione).
Ritiene il giudicante che tali espressioni non sono in alcun modo offensive né in sé considerate (definire l’ACI come lobby - espressione che indica l’appartenenza ad una categoria di enti - o come ente inutile costituisce la sintesi di un giudizio individuale, di una valutazione dei fatti in cui si concretizza il diritto di critica che non può essere soggetto ad un giudizio di verità per l’opinabilità connaturata), né ove inserite nel contesto dei comunicati in questione.
Inoltre l’eventuale finalità denigratoria soggettivamente perseguita dall’Associazione convenuta non appare rilevante se non si traduce in un elemento della condotta richiesta dalla legge per f l’integrazione della fattispecie penale sotto il profilo materiale e psicologico.
Come è noto la fattispecie posta a fondamento della richiesta risarcitoria non prevede per la configurazione del reato la sussistenza del dolo specifico per il soggetto agente e pertanto, se dalle affermazioni contenute nei comunicati ed in questa sede contestate non risulta posta in essere la condotta criminosa nella sua materialità, l’eventuale volontà della parte convenuta di comunicare al pubblico un’immagine diffamante dell’ACI sarebbe del tutto irrilevante per dimostrare la sussistenza del reato.
Con riguardo infine alle espressioni “scandalosa pubblicità ingannevole” che “utilizza espedienti di bassa lega per confondere i cittadini” trattasi di valutazioni prive di qualsiasi idoneità offensiva e comunque rientranti nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche perché pertinenti alle informazioni contenute nel contesto dei comunicati del 18 e del 19 Aprile 2001, rispettose del requisito della continenza.
Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo:
Deve rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria spiegata dall’Associazione convenuta, non essendo stata dedotta e tanto meno provata la colpa grave o il dolo della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ,ogni
diversa istanza disattesa, così provvede:
• Respinga la domanda;
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.500,00 di cui € 500,00 per spese ed € 3.500,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge su diritti ed onorari;
• Respinge la domanda di condanna per lite temeraria;
Così deciso in Roma, 2 aprile 2005
Depositato in cancelleria, 7 aprile 2005
IL Giudice
Dott. Lucia na Sangiovanni
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