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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009
XLI
Tribunale di Catania, Dott. Antonino FICHERA, Sent. 4937 del 30 ottobre 2009
XLII
Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Lupia,
ordinanza del 09 dicembre 2009 nel giudizio (RG Cont. C. 643/09)
introdotto
dalla ditta G. A. fu A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franca GIACALONE ed Antonio TANZA;
contro
Banca Monte dei PAschi di Siena (già Antonveneta), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Paolo GALLO;
"Il giudice, melius re perpensa,
ritenuto che non può darsi raggiunta la prova della sussistenza di un valido contratto di conto corrente fra le parti, stante la presenza in atti di un documento sottoscritto unilateralmente dal correntista e non recante la sottoscrizione anche della convenuta, da reputarsi pertanto nullo (tribunale di Mantova 13 marzo 2006);
ritenuto che, vertendosi in tema di contratti di durata, tale nullità importa la ripetibilità di ogni somma versata dal correntista in favore della banca a qualunque titolo, laddove essa non risulti essere stata successivamente restituita da quest'ultima tramite versamento diretto al correntista di fatto o a terzi per suo ordine, stante l'operatività anche in sede di ripetizione dell'indebito del generale principio compensatio lucri cum damno, indipendentemente dalla mancata opposizione di una specifica eccezione di compensazione delle somme dovute con quelle versate da parte della banca;
ritenuto tuttavia che l'azione di ripetizione esercitata a cagione della nullità del contratto incontra il limite della prescrizione;
rilevato che nella specie la stessa è stata specificamente eccepita, che il primo atto interruttivo di cui si ha prova è quello della citazione nel presente giudizio, risalente al 19 marzo 2009, che pertanto potranno essere ripetuti i pagamenti che risultino dal decennio precedenti in poi;
ritenuto che la ricostruzione dei versamenti effettuati dalle parti reciprocamente può essere effettuato solo in forza di documentazione idonea a provare i relativi pagamenti;
che nel caso di specie tale documentazione deve essere individuata nelle copie degli estratti conto relativi al contratto nullo e la cui veridicità non è stata contestata da alcuna delle parti.
pqm
revoca l'ordinanza del 18.11.09 nella parte in cui dispone per l'udienza odierna la discussione orale della causa;
ordina alla Banca d'Italia di comunicare eventuali iscrizioni, tuttora presenti, effettuate alla Centrale Rischi in forza di denunzie della convenuta;
dispone CTU contabile, intesa a ricostruire, sulla base delle esposte premesse, l'eventuale ragione creditoria vantata dall'attore nei confronti del convenuto, come emergenti dagli estratti conto depositatati in giudizio;
nomina a tal fine il Dott. S. Andrea, con studio (omissis) rinviando all'udienza del 28 luglio 2010 ore 11 per il giuramento e la formulazione del seguente quesito:
"letti i documenti prodotti in giudizio ed in particolare gli estratti conto, nonché ogni altra documentazione non prodotta e fornita con il consenso di ambedue le parti, dica il CTU quali siano le somme versate, a qualunque titolo, dall'attore alla banca a partire dal 18 marzo 1999 e sino alla chiusura del conto, decurtate di quelle versate dalla banca all'attore in persona o su suo ordine. stabilisca all'esito di tale calcolo quali siano le eventuali ragioni di credito complessivamente vantate dall'attore."
Si comunica la CTU.
Il Giudice Dott. Francesco LUPIA
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