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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007

I X

X

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. n. 4011/2002 RG, promossa con atto di citazione
DA
DIFFUSIONE BASILE S.R.L., Francesco BASILE, Antonietta D’OTTAVIO,
con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

- ATTORI -

CONTRO
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.
, con l'avv. Alvise Bragadin

- CONVENUTA –

cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5131/2004 R.G. promossa
DA
DIFFUSIONE BASILE S.R.L., Francesco BASILE, Antonietta D’OTTAVIO,
con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

- OPPONENTI -

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., con l'avv. Alvise Bragadin

- OPPOSTA -

oggetto: diritto bancario
come precisate all'udienza del 31.5.2006 e riportate dal relativo verbale di causa.
Per gli attori opponenti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente nn. 12506/N e 12515E (Diffusione Basile Srl già Diffusione Basile S.a.s. di Francesco Basile & C), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate delle Aziende di credito sulla piazza e, per 1'effetto, DICHARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dellart. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente nn. 12506/N e 12515E (Diffusione Basile Srl già Diffusione Basile S.a.s. di Francesco Basile & C), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per 1'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
4.
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5.
ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l’esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7.
ACCERTARE e DICHIARARE previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perchè eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8.
CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
9.
DICHIARARE l’inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario, in particolar riferimento alle fideiussioni omnibus prestate dai Sigg.ri Francesco BASILE e Antonietta D' OTTAVIO;
10. in ogni caso,
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
11.
CONDANNARE la banca al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".
In via istruttoria si chiede:
DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c n. 12515E e 12506N, a) CALCOLARE la durata dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) CALCOLARE la sorte capitale (ovvero la scopertura media in linea capitale); c) CALCOLARE l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto (specificando l'ammontare delle competenze derivanti da giorni valuta; da interessi ultralegali; da commissioni di massimo scoperto trimestrale; da anatocismo; da spese varie non convenute) d) CALCOLARE il Tasso Effettivo Globale medio annuo; e) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 108/1996; f) DETERMINARE leffettivo dare avere in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni e CMS, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi.
Per parte convenuta opposta:
come in comparsa di costituzione e risposta: la nullità dell'atto di citazione e rigettarsi le domande attoree, con rifusione delle spese legali.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Diffusione Basile s.r.l. ed i fideiussori Francesco Basile ed Antonietta D'Ottavio convenivano in giudizio Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (d'ora in. avanti per brevità "Antonveneta") con citazione ritualmente notificata il 10.7.2002, riferendo che la società aveva acceso con l'istituto di credito un rapporto di apertura di credito con scopertura mediante affidamento a far data dal 22.11.1988 (n. 12515 E) e che la DOttavio, dal canto suo, aveva aperto analogo rapporto nella stessa data: il primo era stato revocato il 9.5.2002, mentre il secondo era stato chiuso dalla correntista nel febbraio 2002.
Gli attori muovevano molteplici doglianze inerenti le modalità con cui l'istituto aveva conteggiato il proprio credito; nella specie:
- eccepivano la nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi debitori ultralegali con riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, configurando le somme a tale titolo versate dai correntisti quale indebito oggettivo e chiedendo la ripetizione di quanto versato nel limite prescrizionale di dieci anni a decorrere dalla chiusura di ciascun rapporto;
- eccepivano la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale (così come annuale) degli interessi passivi, anche nella forma dell'interesse di mora, con conseguente inammissibilità di qualsiasi capitalizzazione dei frutti;
- eccepivano l'inammissibilità di qualsiasi pretesa a titolo di commissione di massimo scoperto, atteso che alcunché avevano pattuito le parti al riguardo;
- rilevavano che nulla i contratti prevedevano neppure con riferimento ai
giorni di valuta;
- contestavano che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), corrispondente al costo effettivo del denaro versato alla banca per il credito e comprendente ogni spesa, salvo imposte e tasse, sostenuta dal cliente (commissioni, spese, competenze, interessi, ecc.), rischiava di superare il tasso soglia antiusura, con ogni necessità di accertamento in giudizio a mezzo ctu;
- contestavano l
illegittimità della condotta della banca, che aveva segnalato la posizione a sofferenza degli attori presso la Centrale Rischi, nonostante la solvibilità dei clienti e nonostante l'illegittimità della pretesa.
Gli attori chiedevano quindi il ricalcolo delle somme effettivamente dovute all'istituto di credito convenuto, tenendo conto delle censure esposte, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli importi versati e non dovuti; la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati agli attori in particolare per l
illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; con specifico riguardo alle garanzie prestate dai signori D'Ottavio e Basile, si chiedeva laccertamento di inefficacia di ogni obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario.
Antonveneta si costituiva in giudizio, sostenendo nel merito che l'iniziativa attorea era preclusa per non avere le parti istanti mai contestato gli estratti conto inviati dall'istituto di credito; rilevando che il tasso di interesse applicato era sempre stato indicato negli estratti conto regolarmente trasmessi ai clienti; negando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; sottolineando l
obbligatorietà della segnalazione della posizione a sofferenza degli attori alla Centrale Rischi.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
Veniva così radicata la lite n. 4011/2002 r.g.
Con successivo atto di citazione i medesimi attori proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio notificato il 17.4.2004-5.5.2004, con cui Antonveneta aveva ingiunto il pagamento a Diffusione Basile s.r.l. ed ai fideiussori Basile e DOttavio di
29.770,59 (valuta 30.9.2003), oltre interessi e spese, svolgendo nel merito le medesime contestazioni già riportate in ordine alla legittimità delle pretese dell'istituto di credito. Si dolevano altresì gli opponenti dell'iniziativa monitoria della banca, nonostante nella causa n. 4011/2002 r.g. si stesse valutando la possibilità di un accordo sulla base di una perizia che gli attori avevano commissionato, che peraltro aveva concluso per un credito dei correntisti nei confronti della banca pari ad oltre 66.000,00: da qui la domanda ex art. 96 c.p.c. Veniva quindi chiesta la declaratoria di nullità e la revoca del provvedimento monitorio, oltre a tutte le istanze già formulate nella precedente causa.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, ripercorrendo le difese già esposte nel primo giudizio ed affermando la legittimità delle proprie scelte processuali, chiedendo il rigetto di ogni domanda degli opponenti.
Cosi radicata la lite n. 5131/2004 r.g., con ordinanza 3.11.2004 veniva rigettata l
istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'ingiungente opposta e veniva disposta la riunione della causa al giudizio n. 4011/2000 r.g.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7.6.2006 e la causa, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolte in corso di giudizio le questioni preliminari, quale l
eccezione di nullità della citazione introduttiva della causa n. 4011/2002 r.g., rigettata con ordinanza 7.8.2003, vanno approfondite le molteplici questioni sollevate dagli attori.
Preliminarmente va peraltro ricordato come la mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., pacificamente ricevuti dai correntisti Diffusione Basile s.r.l. ed Antonietta D'Ottavio, non ostacola l
odierna iniziativa processuale, atteso che l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita (da ultimo, a conferma di un consolidato orientamento, si legga Cass. n. 12372 del 24.5.2006).
Prima di passare all'esame delle plurime eccezioni sollevate da parte opponente, va altresì sottolineato in fatto come le condizioni che regolavano i conti correnti de quibus siano contenute nel documento depositato dalla banca opposta in data 21.12.2004: le stesse sono richiamate come consegnate dalla banca e ricevute dai correntisti nelle lettere, con cui era stata chiesta l
apertura dei conti correnti (allegate al ricorso ex art. 633 c.p.c. quanto a Diffusione Basile e comunque depositate in giudizio da Antonveneta, senza indicazione di numero).
In particolare all'art. 7 di dette condizioni è previsto che
i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale trimestralmente; gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Come anticipato, dette condizioni generali sono richiamate nelle lettere di apertura dei conti inviate all'istituto ingiungente rispettivamente dalla società e dalla D'Ottavio: le relative lettere sono state depositate dalla banca unitamente agli estratti dei conti correnti.
L'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.
La banca opposta ha replicato all'eccezione indicata, sostenendo che il tasso applicato sarebbe stato di volta in volta chiaramente indicato nell'estratto conto inviato ai correntisti (comparsa di costituzione e risposta pag. 3). Va in atto rilevato come effettivamente gli estratti conto riportassero in calce alla movimentazione l'indicazione dei tassi debitori applicati, specifici per ciascun ammontare e per ciascun periodo .
Ciononostante va senz'altro dichiarata la nullità della clausola in esame a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993.
Basti al riguardo ricostruire il condivisibile iter logico seguito dalla Suprema Corte per giungere a detta soluzione:
in tema di contratti bancari, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della richiamata legge che qui interessano (ovvero, ex art. 11 della legge stessa, dopo il decorso di centoventi giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima, avvenuta il 10 marzo 1992), atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della già citata legge, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre1993, n. 385, là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per lavvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso (Cass. 4490/2002, cit.), tali dovendo intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma-sopravvenuta (testualmente in motivazione Cass. n: 13739 del 18.9.2003; negli stessi termini si leggano a testimonianza di un orientamento costante anche Cass. n. 4093 del 25.2.2005, Cass. n. 10376 del 5.5.2006).deriva quindi lirreparabile nullità della clausola di applicazione degli interessi abitualmente applicati su piazza ai sensi dell'art. 117/VI t.u. bancario, risultando quindi del tutto irrilevante il fatto che gli interessi debitori applicati unilateralmente dalla banca venissero comunicati ai clienti, una volta che la norma indicata abbia espressamente imposto agli istituti di credito di pattuire i contratti per iscritto, ivi compresa ogni previsione relativa al tasso di interesse ed ogni altro prezzo.
Conseguentemente il tasso applicato va sostituito con il tasso di cui al comma 6 lett. a), facendo riferimento peraltro al tasso massimo dei buoni ordinari del Tesoro emessi dei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore del testo unico bancario, dovendosi adeguare la previsione normativa (l
art. 117 comma 7 fa riferimento ai dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto) alla fattispecie concreta, che vede dichiarare la sopravvenuta inefficacia di una clausola pattuita anni prima, a decorrere da un momento successivo all'inizio del rapporto contrattuale (in termini si legga anche Tribunale Lecce 10.3.2006, www.ilcaso.it).
Rimane da verificare se la clausola indicata possa essere considerata valida per il periodo anteriore al 9.7.1992.
La risposta deve essere negativa, sia che si segua il più rigoroso orientamento giurisprudenziale, per cui la clausola di determinazione del tasso di interesse che operi un rinvio ai tassi usualmente applicati su piazza, anche se anteriore alla vigenza del t.u. bancario, è sempre e comunque nulla (Cass. n. 4490 28.3.2002); sia che si segua il più moderato e diffuso orientamento per cui “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria (... ), la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento” (Cass. n. 5675 del 18.4.2001; negli stessi termini si leggano anche Cass. n. 11042 del 10.11.1997, Cass. n. 6247 del 23.6.1998, Cass. n. 9465 del 19.7.2000).
Ebbene, nel caso di specie la banca, su cui gravava il relativo onere della prova, non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità con cui i tassi applicati agli odierni opponenti ed opposti anche ai garanti venissero calcolati, alle modalità con cui gli stessi fossero ancorati ai tassi usualmente applicati su piazza. Certamente, invero, non vale allo scopo richiamare la chiara indicazione del tasso applicato nei singoli estratti conto inviati: ciò che la legge vuole garantire sin da prima dell'entrata in vigore del testo unico bancario è di assicurare la predeterminabilità dei frutti pretesi dall'istituto di credito nonché di evitare che la fissazione dei tassi debitori sia lasciata alla discrezionalità della banca: invero, “nel caso di rinvio agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo (oggi modificata per effetto della legge 154/92), se l’elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca” (Cass. n. 4696 del 4.5.1998).
Cosicché la clausola di applicazione del tasso di interesse usualmente praticato su piazza deve ritenersi nulla e, fino al 9.7.1992, data oltre la quale è applicabile l’art. 177 t.u. bancario, la stessa andrà sostituita con il tasso di interesse legale, come modificato negli anni, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Concludendo, ai rapporti di conto corrente per cui è causa va applicato l'interesse legale dal momento dell'apertura fino al 9.7.1992; da tale data e fino alla chiusura dei rapporti va invece applicato il tasso debitorio come previsto dall'art. 117/VI lett. a) t.u. bancario, con riferimento ai dodici mesi anteriori alla data indicata.
L'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Ritiene questo giudice che sia condivisibile la tesi sostenuta dalla Suprema Corte a seguito del noto revirement in tema di natura normativa o negoziale degli usi attinenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Ripercorrendo brevemente la vicenda normativa e giurisprudenziale, va ricordato come l’art. 1283 c.c. stabilisca che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e comunque a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico.
La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la pronuncia n. 2374 del 1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente si registrano costanti conferme del nuovo orientamento nella giurisprudenza di legittimità, di recente avallato anche a Sezioni Unite (Cass. SSUU n. 21095 del 4.11.2004), ma alcune smentite nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto di dover confermare la tesi della natura normativa dell'uso de quo, delle cui argomentazioni per completezza di esposizione va comunque tenuto conto.
Innanzitutto va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l’uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'opinio uris ac necessitatis, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacchè, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che anche in questo secondo caso i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.
Orbene, “salvare” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base della nicchia di legittimità rappresentata dal richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola de qua ovvero contenuto più ampio ma tale da poterlo ricomprendere. 'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva “affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel capo delle relazioni tra istituti di credito e clienti” (testualmente Cass. n. 2374 del 16.3.1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l’esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.
La giurisprudenza di merito che non ha condiviso il mutato orientamento, ha individuato plurimi ostacoli all'innovativa tesi.
Un primo filone ha “aggirato” il problema ritenendo che non fosse pertinente il richiamo alla fattispecie dell'uso normativo.
Al riguardo si è, in primo luogo, sostenuto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi risulterebbe legittima alla stregua dell'art. 1825 c.c., che in tema di rapporti in conto corrente lascia alla libertà contrattuale delle parti le pattuizioni relative agli interessi. Orbene a parte il fatto che l’art. 1857 c.c. contiene uno specifico richiamo delle norme relative al conto corrente applicabili anche alle operazioni bancarie in conto corrente e tra dette norme non è richiamato l’art. 1825 c.c., va rilevato come la libertà contrattuale delle parti trovi pur sempre un limite nelle previsioni imperative del codice civile, quale l’art. 1283 c.c., ed in ogni caso che l’art. 1825 c.c. richiama la misura degli interessi e non la periodicità di capitalizzazione degli stessi.
In secondo luogo, si è sostenuto che non opererebbe alcuna capitalizzazione quando, successivamente alla “chiusura” trimestrale del conto, la somma computata per interessi fosse inferiore alle rimesse attive: invero, detto attivo andrebbe a coprire prima gli interessi già maturati, che quindi non produrrebbero altri interessi, e solo successivamente il capitale a debito. Al riguardo, però, va rilevato, da un lato, come trimestralmente non si verifichi nel rapporto di conto corrente bancario alcuna chiusura trimestrale del conto: dall'altro, come il meccanismo dell'imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. operi in presenza di un pagamento: ma la rimessa attiva del correntista non configura un pagamento, tanto è vero che può essere – fino alla revoca del rapporto – sempre nuovamente prelevata.
Altro filone giurisprudenziale, invece, ha riconosciuto tout court natura di uso negoziale alla clausola de qua.
E' stato affermato che, se l’art. 1283 c.c. fa salvi gli usi contrari in tema di anatocismo, ciò non può che significare che detti usi, legittimanti anche la prassi de qua, preesistessero all'entrata in vigore del codice civile. La tesi non è conferente: per sostenere la configurabilità della capitalizzazione trimestrale quale uso normativo non è sufficiente presumere (genericamente) che usi al riguardo sussistessero, ma è necessario - come anticipato – che si individui la specifica consuetudine avente detto contenuto.
Né al riguardo giova alcun richiamo agli usi operanti nel vigore del precedente codice civile, fatti salvi dall'art. 1232
del Codice del 1865: ricorda, invero, Cass. n. 12222 del 20.8.2003 come la dottrina formatasi al riguardo riconoscesse la natura di consuetudine alla prassi per cui i conti correnti fossero chiusi ogni semestre e che al momento della chiusura potessero essere capitalizzati gli interessi gia scaduti: l’ambito è nettamente diverso dalla pretesa consuetudine oggetto della presente decisione. Ricostruisce, invero, la medesima pronuncia come anche tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 c.c. del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente” (in motivazione).
Ancora, è stato sostenuto che la consuetudine della capitalizzazione trimestrale opererebbe da ben prima della menzionata normativa ABI del 1952, giacché ve ne sarebbe traccia già nel “Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” della Federazione Generale Bancaria Fascista del 7.1.1929: va in primo luogo osservato come in questo caso il richiamo ad una preesistente consuetudine sia senz’altro puntuale. In realtà, però, a ben esaminare detto documento, più che degli usi normativi lo stesso appare raccogliere una proposta (successivamente accolta) formulate dalla Confederazione alle singole banche confederate per un “accordo interbancario” (testualmente la circolare che accompagnava il Testo) al fine di promuovere una uniformità delle clausole contrattuali sottoposte ai correntisti.
Infine, va rilevato come non pare sussistere nella fattispecie neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perchè, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma piuttosto perchè la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca né tanto meno da parte del cliente pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l’opinio juris ac necessitatis, che “non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perchè richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (... ). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore” (testualmente in motivazione Cass. n. 12507 del 11.11.1999).
Va ad abundantiam rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola de qua possa venire dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale ma che è stata in parte qua fulminata con una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425 del 17.10.2000): cosicché non può che rimanere assoggettata anche la clausola oggi in esame alla disciplina previgente, dalla quale, per tutte le ragioni esposte, non può che discendere la sanzione della nullità.
Le tesi esposte, peraltro, valgono a giustificare la riconosciuta nullità alla previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esclusivamente nei limiti in cui analoga modalità di conteggio non sia prevista a favore del correntista per quanto riguarda gli interessi creditori. L'art. 25/II del d.lgs. n. 342 del 1999, modificando l’art. 120 del TU bancario, ha invero demandato al CICR la fissazione delle modalità di produzione degli interessi nei rapporti di conto corrente, raccomandando solo che fosse garantita la medesima periodicità nel conteggio sia per gli interessi debitori che per quelli creditori.
Il CICR a sua volta ha emesso una delibera (9.2.2000, efficace dal 22.4.2000: doc. n. 10 opposta), stabilendo la periodicità trimestrale per entrambi i tipi di interessi: effettivamente agli estratti conto depositati in causa emerge che ad un certo punto dei rapporti Antonveneta applicò la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori.
Si pone pero il problema di verificare la legittimità di detta previsione e può dirsi sin d'ora che ad avviso
del Tribunale detta (unilaterale) modifica contrattuale risulta nulla.
Invero, tenuto conto che per le ragioni esposte la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino alla citata modifica legislativa doveva ritenersi in radice nulla, con esclusione pertanto di qualsiasi capitalizzazione degli interessi (sul punto si dirà meglio in seguito), va da sé che, nel momento in cui la banca, senza concludere un nuovo contratto, ma intervenendo unilateralmente sulle originarie previsioni negoziali (le condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente, come esposte all'inizio della presente motivazione), modifica la periodicità di capitalizzazione dei frutti creditori al fine (nella sua intenzione) di “sanare” e salvare l’originaria clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che altrimenti - come detto – sarebbe nulla, introduce una variazione del tasso di interesse sfavorevole al cliente: ebbene, detta condotta, non risultando alcuna previsione per iscritto rilasciata in tal senso dal cliente medesimo, non è legittima e la relativa nuova clausola risulta nulla ai sensi dell'art. 117 / V t.u. bancario.
Cosicché la successiva differente capitalizzazione applicata dall'istituto di credito ingiungente non impedisce la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l’intero periodo del rapporto contrattuale; risultando la clausola nulla solo in parte qua, non vi è impedimento a riconoscere l'efficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale degli eventuali interessi creditori.
La periodicità di capitalizzazione da sostituire alla clausola nulla?
Accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va di seguito verificato se comunque nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista debba applicarsi una periodicità diversa ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.
Si registrano allo stato in Giurisprudenza due orientamenti sull'argomento: un primo filone esclude la legittimità di qualsiasi capitalizzazione mentre un secondo orientamento afferma la legittimità della capitalizzazione annuale.
Va detto sin d'ora che il sottoscritto giudice condivide il primo degli orientamenti esposti. Al riguardo peraltro per semplicità di esposizione, vale testualmente in proposito richiamare la decisione del Tribunale di Pescara 4.7.2005 (in
www.ilcaso.it), il cui completo percorso argomentativo si fa carico di esaminare ogni contrario argomento giuridico, in maniera esauriente e convincente.
Nella specie detta pronuncia, nell'affrontare la tesi della legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi bancari debitori, rileva:
<<in particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che “l'art. 1283 c.c. non vieta il fenomeno dell'anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l’applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l’anatocismo semestrale”, conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un “fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale”. Al riguardo, si osserva che “sarebbe possibile individuare nell'art. 1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)”.
Infatti - si osserva - tale norma, nel prevedere che “il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno”, individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l’effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che “ex lege ( in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale”.
Orbene, a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della “specialità” dell'obbligazione di interessi rispetto al “genus” delle obbligazioni pecuniarie.
Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi.
In particolare le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione sui generis soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto:
- “Il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla Legge proprio in relazione agli interessi scaduti
- In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorietà concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilità di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perchè non alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti.
- E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già estinta per adempimento da parte del debitore, l’obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre.
- Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile.
- Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti).
- La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. (sulla natura “eccezionale” della norma di cui all'art. 1283 c.c., cfr. ex multis anche Cass. N. 14912/2001).
- Se così non fosse, del resto, l’art. 1224 c.c. verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perchè trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.
- D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l’art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l’art. 1283 in relazione a questi ultimi.
- Conclusivamente, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l’obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. N. 2593/2003).
L'attualità e l’autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).
Orbene, dai predetti chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui quivi si discute e con una debita considerazione della ratio dell'art. 1283 c.c., derivano- ad avviso di questo Giudice e pur nella consapevolezza di discostarsi dall'orientamento più volte accolto anche da altri Giudici di questo Tribunale- le seguenti obbligate conclusioni:
L'art. 1283 c.c. - norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo - è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purché questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. ex multis Cass. N.22565/2004 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002; 15838 e 7407/2001; 8377/2000; 5035/1999; Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N.4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari ( per le ragioni per cui il codice vigente, con l’art. 1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale per cui “il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale”, rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990).
Ciò - come pin volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l’esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (cosi Cass. N. 2593/2003; Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003).
- Infatti, la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore - nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (cosi testualmente Cass. N. 2381/1994).
- I1 tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (cosi Cass. N. 2381/1994 in motivazione).
- Gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.
- In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'art. 1283 c.c. consente l’anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per effetto di una “convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi” ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a “interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c." ma) prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. Trib. Mantova sentenza 16.1.2004; cfr. App. Torino 21.1.2002).
- Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge - ovviamente - l'intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
- Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo e consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione) - soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
- Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale rinvenuta nel sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata “ad hoc” per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia “frustrare” la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l’art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia “immaginare” un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e “di riserva” (residuale) rispetto all'anatocismo “di cui all'art. 1283 c.c. (cosi degradato da anatocismo “esclusivo”, ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale” annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l’obbligazione di interessi alla remunerativitàdelle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.
- Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici ).
- La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perchè la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata (cosi ancora Cass. N. 9311/1990 citata).
- L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l’art. 1283 c.c. ed il successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990): in altri termini, dall'art. 1284 (e dall'art. 1224 c.c.) c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c.
- Che questo, e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l’art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato
- L'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 cosi statuiva: Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi”.
- L'art. 1283 c.c. vigente è cosi concepito: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
- La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione “interessi al tasso legale” del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l’art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284.
- L'art. 1283, in realtà., nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l’ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perchè nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata),
Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, ne annuale, ne semestrale, può essere riconosciuta alla BANCA
>> (Tribunale Pescara 4.4.2005-4.7.2005).conclusione, non spetta alla banca alcuna capitalizzazione degli interessi debitori maturati in corso di rapporto.
La nullità della clausola di massimo scoperto.
Gli opponenti hanno altresì eccepito l’illegittima pretesa della banca per la commissione di massimo scoperto.
Al riguardo deve rilevarsi come un'unica previsione contrattuale riguardi detta specifica voce creditoria della banca nell'ambito delle condizioni generali che regolano i rapporti di conto corrente, cui già si è fatto cenno: si tratta della clausola n. 7 quinto paragrafo.
E’ previsto invero che le commissioni sul massimo scoperto siano rese note e regolamentate secondo i medesimi criteri applicabili alle operazioni di accredito ed addebito, ovvero “secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto”. Al riguardo deve in effetti rilevarsi come la banca, su cui ancora una volta gravava il relativo onere probatorio, non abbia dato conto nè dimostrato come sarebbero state conteggiate delle commissioni: ovvero se si sia trattato di un accordo nell' ambito del rapporto di conto corrente ovvero di una previsione usualmente applicata su piazza e pubblicizzata ai correntisti; neppure evidentemente è dato sapere come detta pubblicizzazione sarebbe avvenuta.
In sostanza vi è una totale incertezza in ordine alle modalità di conteggio della posta passiva, che non solo è nulla nella sua capitalizzazione trimestrale (Cass. n. 11772 del 6.8.2002), ma deve altresì essere ricostruibile da parte del correntista quanto meno per relationem anche per i rapporti anteriori all'entrata in vigore del t.u. bancario, risultando comunque una somma pretesa dall'istituto di credito in percentuale sull'esposizione del correntista e condividendo quindi la stessa natura degli interessi debitori applicati al correntista medesimo.
In conclusione sul punto, in totale assenza di prova a sostegno della posta passiva addebitata ai correntisti, alcunché è esigibile dall'istituto di credito ingiungente a titolo di commissione di massimo scoperto.
La previsione sui giorni valuta.
Contestano correntisti e garanti che i contratti in questione non avrebbero previsto alcunché in ordine ai giorni valuta da applicare alle singole operazioni, cosicché la regolamentazione seguita dall'istituto di credito risulterebbe erronea, non trovando alcun supporto negoziale.
La doglianza è in parte fondata.
Anche al riguardo va rilevato come parte opposta non abbia dedotto ne dimostrato alcunché di specifico a propria difesa, cosicché non può che aversi riguardo alle condizioni generali su conti correnti, accessorie ai contratti per cui e causa.
Ebbene, se l’art. 7 sesto paragrafo disciplina la valuta da applicarsi agli assegni pagati dall'istituto ed addebitati sul conto del correntista (valuta alla data di emissione o alla data di pagamento in caso di assegni postdatati), nulla invece è previsto per la valuta delle operazioni di versamento, che dovrebbero produrre interessi in favore del correntista.
Invero, l’art. 4 delle condizioni generali prevede in linea generale che “la valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo”, disponibilità che sarebbe seguita alla verifica del “buon fine” del titolo: in sostanza, è implicito che la valuta sia anteriore rispetto alla disponibilità della somma, ma nulla è detto in ordine a quando debba collocarsi temporalmente detta valuta nè la banca riferisce se la previsione fosse desumibile aliunde.
In assenza di qualsiasi previsione dovrà applicarsi alle operazioni attive per i correntisti una valuta corrispondente al giorno dell'operazione.
Concludendo sul punto, i rapporti di conto corrente contestati andranno verificati anche per appurare che sia stato rispettato l'indicato criterio per i prelevamenti e per riordinare i movimenti attivi, prevedendone la valuta sin dal giorno delle singole operazioni.
La contestazione sul superamento del tasso soglia.
Va osservato come nel caso di specie, quand'anche vi fosse stato superamento del tasso soglia, non si sarebbe potuto dichiarare l’usurarietà della clausola che prevedesse gli interessi eventualmente in maniera illegale, ma solo la sua sopravvenuta inefficacia per la parte superiore al tasso soglia medesimo, trattandosi di rapporti negoziali preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 108/1996 (si leggano ad esempio sul punto Cass. n. 4092 del 25.2.2005 e Cass. n. 2140 del 31.1.2006).
Ma allora la censura perde rilievo nella presente controversia, ove — come detto — il tasso di interesse debitorio applicato dalla banca andrà comunque ricalcolato nella misura dell'interesse legale fino a luglio 1992 e nella misura prevista dall'art. 117 t.u. bancario per il periodo successivo.
Conclusioni.
Il conteggio delle reciproche poste registrate sui conti correnti intestati a Diffusione Basile nonché a Antonietta D'Ottavio dovrà quindi tenere conto dei principi esposti. Allo scopo la causa deve essere rimessa in istruttoria per ogni necessario accertamento contabile.
Anche le contestazioni in ordine alla dedotta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non potrà che essere esaminata all'esito del conteggio del debito accumulato dai correntisti, atteso che la doglianza andrà esaminata solo se non risultasse una condotta doverosa della banca alla luce dell'esposizione debitoria accumulata.
Le spese processuali seguiranno con la decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 4011/2002 r.g., cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, cosi provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori con riferimento “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”;
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- dichiara che nulla è dovuto alla banca opposta e convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese processuali.
Venezia, 22.1.2007



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