Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


GIP questioni processuali

Anatocismo e Usura > Cosa puoi fare subito! > USURA

TRIBUNALE DI PALMI
Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari
Il Giudice, dott. Carlo Alberto Indellicati
Viste le questioni preliminari sollevate dagli avv. ti OLIVA, VALVO e BARONE;
Evidenziato che la questione sulla competenza territoriale - ex art. 12-16 c.p.p. - fonda le ragioni sulla circostanza che la filiale della Banca di Roma presso la quale sarebbero stati aperti conti correnti da parte delle odierne pp.oo. ha sede in Reggio Calabria e, dunque, non sussistono motivi per i quali la competenza dovrebbe essere radicata in capo all'a.g. scrivente;
Preso atto che le questioni sollevate dai difensori VALVO e BARONE trovano la loro genesi nell'asserita illegibilità dell'avviso di conclusione di indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio nella parte in cui indicano - al termine della contestazione - i periodi temporali in cui gli assistiti avrebbero prestato servizio presso gli Istituti di credito;
Ritenuto che:
Quanto alla prima eccezione - relativa all'incompetenza territoriale - appare necessario soffermarsi su alcuni aspetti della fattispecie oggi contestata e sulla assoluta particolarità del caso di specie.
L'usura un reato che si consuma nel momento in cui l'agente, approfittando della necessiti del soggetto passivo, si fa dare o promettere gli interessi o gli altri vantaggi usurari: pertanto, per stabilire quando e dove si sarebbe perfezionata la fattispecie occorre accertare il momento ed il luogo in cui si concluso lo specifico patto.
Ed proprio la particolarità del caso che ci occupa che determina una modifica del momento e del luogo in cui si perfeziona la fase della pattuizione degli interessi o vantaggi usurai.
Infatti, mentre nelle ordinarie e tragiche ipotesi di usura ordinaria quasi sempre possibile stabilire dove si conclude l'accordo - l'usuraio da strada o professionista si incontra con lo strozzato per stabilire cifre, ricevere assegni a garanzia o "pressare" il malcapitato per gli ulteriori pagamenti ( come nel caso dell'usura a condotta frazionata ) - nella questione oggi all'attenzione di chi scrive, il dipanarsi del rapporto presenta caratteristiche assolutamente atipiche, certamente non ordinarie, per meglio dire uniche.
Il rapporto che si costituisce tra banche e correntista non presenta all'inizio, sotto nessun profilo, contenuti di tipo usurai; gli interessi pattuiti sono certo entro i limiti previsti dalla legge.
Il fenomeno usuraio, generato - secondo quanto ricostruito dalla Pubblica Accusa - dal comportamento della singola banca, si sviluppa attraverso l'applicazione della commissione di
massimo scoperto, che presenta caratteristiche non predeterminabili atteso che l'ammontare degli interessi applicati varia a seconda della reale e concreta scopertura.
Solo in quel momento, pur non essendovi alcun patto né alcuna promessa da parte del correntista, il rapporto diventa di tipo usuraio: ma le parti non hanno stipulato alcun accordo, anche perché l'interesse passivo applicato quale Commissione di MASSIMO SCOPERTO varia a seconda dell'ammontare della scopertura e non è specificamente previsto nelle condizioni generali del contratto conosciute dall'utente s dal momento della stipula del rapporto bancario.
Dunque il rapporto usuraio si perfeziona nel mon3ento della dazione dell'importo richiesto: non può ipotizzarsi l'integrazione della completa fattispecie di usura in un momento precedente, proprio perché le parti non hanno maj in precedenza trovato un accordo - o dato vita ad una promessa - sugli interessi da pagare sotto forma di CMS.
E se così è - e non può che esser così, considerata l'assoluta particolarità del rapporto oggi in valutazione - ecco che si deve accertare il luogo in cui avviene la dazione.
Luogo che deve considerarsi quello in cui la società debitrice ha la sua sede legale, conserva le proprie carte contabili, ha la possibilità di valutare se e come pagare quanto richiesto
Non si può, infatti, considerare quale luogo quello in cui ha sede la banca presso la quale è stato aperto il conto corrente e ciò perché l'addebito degli ulteriori interessi che la banca fa sul conto del debitore avviene automaticamente e senza l'accordo con il - e nel caso di specie il consenso del - cliente.
Dunque la particolarità delle modalità di perfezionamento del rapporto asseritamene criminoso creatosi tra la banca ed il correntista al momento dell'applicazione degli interessi ritenuti di tipo usuraio, porta a ritenere come consumata la fattispecie usuraia solo al momento in cui il cliente decide di pagare e non quando la banca applica l'interesse.
E poiché il cliente, essendo evidentemente titolare di un conto "in rosso" presso l'istituto bancario, dovrà procurarsi i soldi per pagare quanto richiesto, ecco che si ha la perfezione del reato solo nel momento in cui questi soldi usciranno dalla disponibilità del debitore per entrare in possesso della banca.
Luogo preciso che, non potendo essere definito - potrebbe essere qualsiasi parte d'Italia, se non addirittura l'estero - deve essere ritenuto quello in cui ha sede legale la società debitrice e si trovano i documenti contabili della stessa: ossia tutti luoghi - per ciò che riguarda le società che hanno intrattenuto rapporti con la Banca di Roma - rientranti nella competenza territoriale dell' a . g. che scrive.
In ordine all'eccezione relativa alla illegibilità delle date in cui si sarebbe verificato il reato contestato agli imputati assistiti dagli avv. ti VALVO e BARONE, deve sottolinearsi la fondatezza di quanto osservato dal P.M.: ed ossia che indipendentemente dalla chiarezza dell'indicazione posta al termine di ciascun capo di imputazione e relativa al luogo ed al tempo del commesso reato, tali riferimenti appaiono precisati in modo ASSOLUTAMENTE CHIARO nel corpo del singolo capo di imputazione, ove si fa riferimento ai singoli periodi
- addirittura si evidenziano le trimestralità - in cui sarebbero stati applicati gli interessi asseritamente usurai.


P. Q. M.



Non accoglie le eccezioni sopra richiamate e dispone procedersi oltre.



Palmi, 16.11.2005


Il Giudice
Carlo Alberto Indellicati


Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu