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Sequestro

Anatocismo e Usura > Cosa puoi fare subito! > USURA

Richiesta di sequestro

N. 4534.04 R.G. notizie di reato/Mod. 22


PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Palmi

Richiesta di sequestro preventivo

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari
Presso il Tribunale di Palmi

Il Pubblico Ministero dott. Alberto Cianfarini,
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

I

(...)
tutti facenti parte della Banca di Roma ed i funzionari, in particolare, dell'agenzia di Reggio Calabria;

III
21. FABRIZI Pier Luigi, nato a Siena il 23.04.1948 ivi residente in via di Calzoleria n. 24;
22. LO SURDO Luigi, nato a Bari il 22.09.1960 ivi residente in via Don L. Guanella n. 6/c;
23. OLIVA Giuseppe, nato a Mormanno (Cs) il 08.04.1965 ivi residente in via Municipale 244;
24. IZZO Valeria, nata a Napoli il 05.10.1965 e residente a Portici (Na) av 1° viale Melina n. 18;
tutti facenti parte della Banca Monte dei Paschi di Siena ed i funzionari, in particolare, dell'agenzia di Gioia Tauro;

IV
25. ABETE Luigi, nato a Roma il 17.02.1947 ed ivi residente in via Prenestina n. 683;
26. BRUNO Martino, nato a Taranto il 04.09.1964 ed ivi residente in via Palteja n. 556;
27. GIORDANO Giovanna, nata a Reggio Calabria il 04.08.1960 ed ivi residente al viale Calabria n. 62;
28. TRIPODI Giuseppe, nato a Rosario (RC) il 21.06.1949 ivi residente in via Abbruzzi n. 13;
29. DE MARTINO Alfredo, nato a Napoli il 24.08.1958 ed ivi residente in via Ponte di Tappia n. 47 Sc. A, piano 8 - San Giuseppe;
30. CATALANO Eduardo, nato a Napoli il 05.11.1957 e residente a Catania, via V. Emanuele II, n. 201, p. 1;
31. GIGLIO Fulvio, nato a Napoli il 27.07.1948 ed ivi residente in via Gabriele Jannelli n. 218 Sc. B;
tutti facenti parte della Banca Nazionale del Lavoro ed i funzionari, in particolare, dell'agenzia di Rosarno;

V
32. SORACE Giuseppe, nato a Polistena il 01.10.1945 e resistente a Motta San Giovanni (RC) via T.Togliatti n. 30;
33. MILITANO Mario, nato a Palmi (RC) il 12.08.1952 e residente in via Silla n. 25;
34. BRICCOLA Raffaele Diego, nato a Milano il 19.09.1956 ed ivi residente alla via Delfico n. 24/2;
35. SARLO Vincenzo, nato a Palmi (RC) il 12.06.1962 ed ivi residente alla via Dante n. 51/e;
36. OLIVA Luigi, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 01.08.1938 e residente in Palmi alla via Michelangelo n. 7;
tutti facenti parte della Banca Regionale Calabrese ed i funzionari, in particolare, dell'agenzia di Gioia Tauro e Palmi;

VI
37. DAL MORO Angelo, nato a Messina il 31.05.1950, residente a Reggio Calabria via Trabocchetto III 59, difeso di fiducia dall' avv. Renato VIGNA del foro di Palmi;
38. MAZZAFERRO Giuseppina, nata a Gioia Tauro(RC) il 01.02.1954, ivi residente in via Vallelunga Catona 8/a difesa d' ufficio dall' avv. VIGLIAROLO Domenico con studio in Rossano via F. Bandiera n. 13, che si nomina ai sensi dell' art. 97 c.p.p. col presente atto;
39. FOTI Basilio, nato a Reggio Calabria il 21.04. 1950, ivi residente in via Reggio Campi I° Tronco 45, difeso di fiducia dall' avv. Renato VIGNA del foro di Palmi;


In ordine ai seguenti reati:

vedi richiesta di rinvio a giudizio:

Esaminata la richiesta della parte offesa depositata il 12.07.05 alla quale questo P.M. si riporta integralmente condividendo le affermazioni giuridiche ivi riportate


OSSERVA



OGNI ATTIVITA' SVOLTA DA QUESTO PM SARA' STATA VANA SE LA PARTE OFFESA SARA' COSTRETTA A VERSARE LE SOMME RELATIVE AGLI INTERESSI USURARI RICHIESTI DALLE BANCHE:

SENZA PER QUESTO ANTICIPARE LE EVIDENZE DI UN AUSPICATO VAGLIO DIBATTIMENTALE APPARE PALMARE COME LE BANCHE - CON LA RICHIESTA DI IMMEDIATO RIENTRO DEL CAPITALE - STIANO ESERCITANDO UNA PRESSIONE VERSO LA PARTE OFFESA TALE DA INDURLA A DESISTERE DAI SUOI LEGITTIMI PROPOSITI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:

QUESTO ATTEGGIAMENTO DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO POTREBBE COSTITUIRE ANCHE UN ESEMPIO VERSO GLI ALTRI IMPRENDITORI CHE ABBIANO LA MALAUGURATA VOGLIA DI DENUNCIARE L' ESISTENZA DI USURA DA PARTE DELLE BANCHE: IN PRATICA, SE NON CI SARA' UN SEQUESTRO PREVENTIVO DEI CONTI, SI LANCEREBBE UN MESSAGGIO AGLI IMPRENDITORI SECONDO IL QUALE QUALSIASI DENUNCIA NON POTRA' AVERE LA MEGLIO POICHE' I TEMPI PROCESSUALI SONO TALMENTE AMPI E DILUITI NEL TEMPO CHE UNA EVENTUALE RICHIESTA DI RIENTRO DA PARTE DELLE BANCHE FAREBBE SI CHE L' IMPRENDITORE VENGA SEMPRE INSERITO TRA IL NOVERO DEI DEBITORI INSOLBVENTI E, QUINDI, MANDATO IN SOFFERENZA, COME QUALSIASI ALTRO PROTESTATO.

TALE FATTO PRECLUDEREBBE ALA PARTE OFFESA QUALSIASI ALTRO E DIVERSO ACCESSO AL CREDITO.

LA REALTA' E' CHE:

1. LE BANCHE, CONTEGGIANDO ED INGLIBANDO CORRETTAMENTE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO COSI' COME PREVISTO INCONFUTABILMENTE DALL' ART. 644 COMMA 4, C.P. NON VANTANO COSI' INGENTI CREDITI VERSI IL GRUPPO DE MASI MA, A VOLTE, SONO ADDIRITTURA DEBITRICI DELLO STESSO - A TALE PROPOSITO SI VEDA PAGINA 15 DELL' ISTANZA NELLA QUALE SONO RIPORTATE LE SOMME RICHIESTE E QUELLE DOVUTE: COME ACCERTATO DAL CONSULENTE DEL PM LE SOMME SOFFRONO POI DELLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE (ANATOCISMO) PER CUI LE USURE SONO ANCORA PIU' MARCATE;
2. L' USURA E' OGGETTIVAMENTE SUSSISTENTE PERCHE' ACCERTATA PER TABULAS DAI CONTEGGI MATEMATICI DEL CONSULENTE CHE NON SOFFRONO DI PUR LEGITTIME OPINIONI;
3. LE SOMME RELATIVE AGLI INTERESSI USURARI, IN CASO DI CONDANNA, DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A CONFISCA COSI' COME PREVISTO DAL COMMA 6 DELL' ART. 644 C.P.;
4. OLTREE A INNOVARTE L' ART. 644 C.P. LA LEGGE 108/96 HA RIFORMATO L' ART. 1815 CPV C.C. IL QUALE OGGI STABILISCE CHE "SE SONO CONVENUTI INTERESSI USURARI, LA CLAUSOLA Eì NULLA E NON SONO DOVUTI INTERESSI". IN PRECEDENZA INVECE LA PATTUIZIONE DI INTERESSI USURARI COMPORTAVA LA NULLITA' PARZIALE DELLA RELATIVA CLAUSOLA, CON SOSTITUZIONE AUTOMATICA DEL TASSO USURARIO CON IL TASSO LEGALE. NE DISCENDE CHE ANCHE NEL CASO DI SENTENZA CHE ACCERTI L' USURA, AM NON L' ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO,L' ART. 1815 DEL C.C. PREVEDE - QUALE SANZIONE CIVILE - LA NON DEBENZA ASSOLUTA DEGLI INTERESSI - NENACHE DI QUELLI LEGALI.

APPARE EVIDENTE CHE COMUNQUE ANCHE APPLICANDO I TASSI LEGALI LE BANCHE DOVRANNO, IN TALUNI CASI, ADDIRITTURA RESTITUIRE SOMME ALLA PARTE OFFESA E NON PARE EQUO SOTTOPORRE AL RISCHIO DI FALLIMENTO UN' AZIENDA, PER POI, RICONOSCERE UN DIRITTO A RESTITUZIONI MONETARIE CHE, A QUEL PUNTO, SAREBBERO VANE;

Ritenuto che la libera disponibilità dei conti bancari da parte degli Istituti di Credito potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato di usura stesso consentendo la decozione dell'azienda parte offesa gruppo De Masi;

Visti gli artt. 321 e ss. c.p.p.

CHIEDE


Che il Giudice per le indagini preliminari voglia:

emettere un decreto di sequestro preventivo delle somme relative agli interessi ed al capitale sui conti oggetto di istanza di sequestro , il quale congelando la situazione almeno fino alla decisione del Giudice dell'udienza preliminare (attesa prima del decorso del c.a.) consenta alla parte offesa di non soccombere (ad es. con una istanza di fallimento) nell'attesa del riconoscimento del proprio palese diritto;

Tale invocato provvedimento non pregiudicherebbe la posizione degli Istituti di Credito (la decisione del GUP si avrà entro l'anno) e non vanificherebbe l'azione ed i diritti della parte offesa (la quale nel frattempo potrebbe essere esposta al pericoloso inserimento tra l'elenco dei debitori insolventi).

MANDA

Alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Allega l'istanza della parte offesa

Palmi, 21/07/2005

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Alberto Cianfrini
Sostituto Procuratore della Repubblica

Provvedimento di sequestro

TRIBUNALE DI PALMI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



Proc. n. 4534/04 R.G. notizie di reato
Proc. n. 1561/05 R.G. G.I.P



DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
- Art. 321 cpp, 92 e 104 d. lv. 271/89 -

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Carlo Alberto Indellicati,

vista la richiesta del P.M., dott. Alberto CIANFARINI presentata in data 21.07.2005, di emissione di DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO delle somme relative agli interessi ed al capitale sui conti oggetto di istanza di sequestro - presentata in data 12.07.2005 - che in questa sede si intende integralmente richiamata;

nel procedimento nei confronti delle persone indagate in atti.

Per il reato indicato nella richiesta del P.M. che si allega.

Ritenuti sussistenti gli indizi di reato, per come emergono dalla denunzia presentata da DE MASI Giuseppe ed Antonino e dalla lettura data dal consulente tecnico del P.M. delle movimentazioni rilevate sui conti oggetto di istanza - che si richiamano -;

quanto detto basta per ritenere integrati gli estremi del fumus boni iuris necessari per l' adozione del provvedimento di cui all' art. 321 c.p.p.

Si evidenzia, infatti, che " …Ai fini dell' adozione del sequestro è sufficiente la presenza del fumus boni iuris, e cioè l' ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Pertanto il decreto che dispone il sequestro non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell' accusa e alla probabilità di condanna dell' indagato." (Cass., 25 marzo 1997); ed inoltre, addirittura che "Il sequestro preventivo tra i requisiti che ne postulano la legittima adozione, non presuppone anche l' accertamento, sia pure altrettanto sommario, che il fatto di reato possa essere attribuito ad un determinato soggetto, e tampoco che questi ne possa rispondere per il concorso dell' elemento psicologico…" (Cass., 5 maggio 1994).

Considerati, pertanto, esistenti gli indizi relativamente ai reati per cui è procedimento, evidenziando, comunque, che "…in tema di misure cautelari reali…non è richiesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza, non trovando applicazione il disposto di cui all' art. 273 comma 1 del codice di rito, ma è sufficiente la semplice enunciazione … di una ipotesi di reato in relazione alla quale si appalesi la necessità di limitare o escludere la libera disponibilità di cose che a quel reato siano pertinenti…" (Cas., 22.01.1992, Giuliani, Arch. N. proc. pen., 1992, 612);

considerato che, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di natura preventiva, il mancato sequestro delle somme relative agli interessi ed al capitale sui conti oggetto di sequestro libretto potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze dell' ipotizzato reato per come contestato agli imputati;

P.Q.M.

visto l' art. 321,


DISPONE, per le ragioni sopra esposte il sequestro preventivo richiesto dal P.M. delle somme relative agli interessi ed al capitale sui conti oggetto di istanza di sequestro del 12.07.2005 che in questa sede si intende richiamata.


Manda alla cancelleria per la trasmissione al P.M.

Palmi, 26.07.2005, ore 12.26

Il Giudice
Carlo Alberto Indellicati


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