Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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GIP ammissione parti civili

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TRIBUNALE DI PALMI
Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari


Il Giudice, Dott . Carlo Alberto Indellicati

Lette le dichiarazioni di costituzione di parte civile presentate all'udienza del 19.10.2005 dalle seguenti persone offese:
DE MASI Antonino, nei confronti degli imputati del reato di cui al capo F) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio Calabria dello stesso Istituto d credito -;
DE MASI Costruzioni, nei confronti degli imputati del reato di cui al capo A) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, responsabili Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e direttori della filiale di Gioia Tauro -, di cui al capo I) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio Calabria dello stesso Istituto di credito - di cui ai capi L) ed M) della rubrica -, rappresentanti legali e direttori generali del MONTE DEI PASCHI di SIENA e direttori della filiale di Gioia Tauro dello stesso Istituto di credito -, di cui al capo S) della rubrica - rappresentanti lega]i responsabili di settore della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e direttori della filiale di Rosarno -, di cui al capo T) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA REGIONALE CALABRESE e direttori della filiale di Gioia Tauro -;

RETIFICIO DE MASI, nei confronti degli imputati del reato di cui al capo B)della rubrica - rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, responsabili Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e direttori della filiale di Gioia Tauro -, di cui al capo H) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio Calabria dello stesso Istituto di credito -;

DE MASI Officine S.a.s. (oggi DE MASI S.P.A.), nei confronti degli imputati del reato di cui al
capo C) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE
VENETA, responsabili Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e direttori della filiale di Gioia
Tauro;

DE MASI Agricoltura S.p.a., nei confronti degli imputati del reato di cui al capo A) della rubrica
- rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, responsabili Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e direttori della filiale di Gioia Tauro -, di cui al capo I) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio
Calabria dello stesso Istituto di credito -, di cui ai capi L) ed M) della rubrica -, rappresentanti legali e direttoti generali del MONTE DEI PASCHI di SIENA e direttori della filiale di Gioia Tauro dello stesso Istituto di credito -, di cui al capo S)della rubrica - rappresentanti legali, responsabili di settore della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e direttori della filiale di Rosarno -, di cui al capo T) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA REGIONALE CALABRESE e direttori della filiale di Gioia Tauro -, di cui ai capi V) e Z )della rubrica -, direttori della filiale di RIZZICONI della CARICAL e/o CARIME;

ZIN.CAL S.rL, nei confronti degli imputati del reato di cui al capo G) della rubrica - r legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio Calabria dello stesso Istituto di credito -, di cui ai capi N) ed O) della rubrica -, rappresentanti legali e direttori generali del MONTE DEI PASCHI di SIENA e direttori della filiale di Gioia Tauro dello stesso Istituto di credito -, di cui al capo O) della rubrica - rappresentanti legali, responsabili di settore della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e direttori della filiale di Rosarno;
CHI.DEM. S.r.l., nei confronti degli imputati del reato di cui al capo R della rubrica - rappresentanti legali, responsabili di settore della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e direttori della filiale di Rosarno -, di cui al capo Z della rubrica -, direttore della filiale di JUZZICONI della CARICAL e/o CARIME;
COMUNE di ROSARNO, nei confronti di tutti gli imputati del presente processo, ciascuno nella qualità e nelle funzioni sopra meglio specificate e per i reati indicati nei singoli capi della rubrica;
LA CALFIN S.P.A., quale fideiussore della DE MASI Agricoltura Spa e della Zincal Srl nel rapporto con la Banca Antoniana Popolare Veneta e CARIME e/o CARICAL nei confronti di tutti gli imputati del presente processo, cìascuno nella qualità e nelle funzioni sopra meglio specificate e per i reati indicati nei singoli capi della rubrica;

LA CALFIN S.P.A., quale fideiussore della DE MASI Costruzioni nel rapporto con la Banca Antoniana Popolare Veneta e CARIME e/o CARICAL nei confronti di tutti gli imputati del presente processo, ciascuno nella qualità e nelle funzioni sopra meglio specificate e per i reati indicati nei singoli capi della rubrica;

LA CALFIN S.P.A. nonché DE MASI Giuseppe, ROTTURA Natalina, DE MASI Antonio, DE MASI Grazia, DI GIOIA Angela Carmela, DE MASI Serafina, MUMOLI Michele, questi ultimi quali azionisti e soci della CALFIN S p a, in proprio e quali fideiussori della DE MASI Agricoltura S p a, DE MASI S p a (ex DE MASI Officine S a s) e della Zincal Srl nei rapporti con le singole Banche indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di tutti gli imputati del presente processo, ciascuno nella qualità e nelle funzioni sopra meglio specificate e per i reati indicati nei singoli capi della rubrica;
DE MASI Giuseppe, ROTTURA Natalina, DE MASI Antonio, DE MASI Grazia, DI GIOIA Angela Carmela, DE MASI Serafina, MUMOLI Michele e DE MASI Caterina, questi ultimi quali azionisti e soci delle società DE MASJ Costruzioni, RETIFICIO DE MASI, DE MASI Officine S.a.s. (oggi DE MASI S.P.A.), DE MASI Agricolture, ZIN.CAL S.r.L, CHI.DEM. S..r.l., in proprio e quali fideiussori della DE MASI Agricoltura Spa, DE MASI Costruzioni sri, CALFIN Spa e della Zincai Srl, nei rapporti con le singole Banche indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di tutti gli imputati del presente processo, ciascuno nella qualità e nelle funzioni sopra meglio specificate e per i reati indicati nei singoli capi della rubrica;

Viste le motivate richieste inoltrate dagli avvocati:
SOLANO, finalizzata all'esclusione delle parti civili costituite dalle società che non hanno avuto alcun rapporto con gli imputati assistiti dal richiedente; dalle altre società per mancanza o insufficienza della causa pretendi o del petitum Comune di Rosarno per mancanza di legittimazione attiva (richiesta di esclusione più dettagliatamente specificata in una memoria prodotta in udienza che si intende richiamata);

ADAMO, finalizzata all'esclusione della parte civile costituita Comune di Rosarno per mancanza di legittimazione attiva;

PICARDI, finalizzata all'esclusione della parte civile costituita Comune di Rosario, per mancanza di legittimazione attiva; di tutte le società che non hanno avuto rapporti contrattuali con il proprio assistito e per mancanza o insufficienza della causa pretendi o del petitum

Domenico INFANTINO, finalizzata all'esclusione delle parti civili costituite dalle società che non hanno avuto alcun rapporto con gli imputati assistiti dal richiedente; DE MASI Costruzioni e ZINCAL srl per la genericità dell'atto di costituzione; Comune di Rosarno per mancanza di legittimazione attiva.

D'OTTAVIO, il quale si è assodato alle ed ha. fatto proprie le richieste inoltrate dall'avv.to
INFANTINO;

APA, finalizzata all'esclusione della parte civile costituita società ZINCAL srl e Sig. Antonino DE MASI, atteso che tali parti civili costituite avevano già instaurato giudizi civili, conclusi con sentenza di primo grado; CHI.DEM srl DE MASI Officine Sas, DE MASI Agricolture Spa, CALFIN Spa, sig. ri DE MASI Giuseppe, ROTTURA Natalina, DE MASI Antonio, DE MASI Grazia, DI GIOLA Angela Carmela, DE MASI Serafina, MUMOLI Michele, questi ultimi quali azionisti e soci della CALFIN Spa, in proprio e quali fideiussori della DE MASI Agricoltura Spa, DE MASI Spa (ex DE MASI Officine Sas) e della Zincal Srl, atteso che le suddette società e persone non hanno mai intrattenuto rapporti con l'Istituto presso cui svolgono funzioni gli assistiti del richiedente; Comune di Rosarno per mancanza di legittimazione attiva.

BARONE, il quale si è associato alle ed ha fatto proprie le richieste inoltrate dall'avv.to APA;

VALVO, il quale si associato alle ed ha fatto proprie le richieste inoltrate dai colleghi sopra citati ed ha evidenziato il mancato rispetto - nel corpo degli atti di costituzione di parte civile - delle condizioni di cui all'art. 78 c.p.p.; ha evidenziato che il proprio assistito - dott. BONFANTI - è stato indicato dalle costituite parti civili quale preposto. mentre lo stesso non ha mai svolto tale funzione in seno all'Istituto di credito per cui presta servizio;


BRUNIANI, il quale si è associato alle ed ha fatto proprie le richieste inoltrate dai colleghi sopra citati ed ha evidenziato l'assenza delle condizioni processuali e sostanziali per la costituzione di parte civile delle società sopra indicate;

RUNCI, OLIVA, POLIMENI, Benito INFANTINO, LA CAPRIA, OCCHIUTO, Francesco CÀRDONE, Francesco SORACE i quali si sono associati alle ed hanno fatto proprie le richieste inoltrate dai colleghi sopra citati;


Francesco NAPOLI, il quale si è associato alle ed ha fatto proprie le richieste inoltrate dai colleghi sopra citati ed ha prodotto copia degli atti di citazione nel giudizio civile instaurato dalle costituite parti civili.
Preso atto che il P.M. si è rimesso alla decisione del Giudice in ordine a tutte le costituzioni di parte civile,
OSSERVA quanto segue.
a) in ordine alla legittimatio ad causam

Alla luce di quanto in precedenza riassuntivamente richiamato, appare, preliminarmente, essenziale, affrontare la questione della legittimazione attiva alla costituzione della parte civile e, più in particolare, quella della legittimità in senso sostanziale - legittimatio ad causam - ed ossia l'individuazione della titolarità del rapporto giuridico sostanziale fatto valere in giudizio.
Il disposto legislativo di riferimento - art. 74 c.p.p. secondo cui ".. l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno..." - dopo mutevoli interpretazioni, appare oggi condurre alla conclusione di poter riconoscere la titolarità dell'azione riparatoria alla persona civilmente danneggiata, indipendentemente dalla circostanza che questa sia o meno soggetto passivo del reato (tra le altre, sent. Cass. Sez. V, 11 aprile 200, TOSCANO, in Cass. Pen. 2001, pag. 1297), purché i danni subiti - anche se indiretti e mediati - siano effetti normali del fatto illecito, secondo il principio della regolarità causale. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19.5.1999, n° 4852, in Foro It, 1999, I, c. 2874).
A tale proposito, la giurisprudenza penale di legittimità offre una definizione del danneggiato come chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato, e ritiene necessario, perché vi sia risarcibilità del danno, un adeguato rapporto di causalità tra fatto ed evento (sent. Cass. Sez. V, 11 aprile 200, TOSCANO, cri)

Tali considerazioni costituiscono fondamento ineliminabile per valutare la sussistenza della legittimazione attiva delle costituite parti civili.

Non possono esservi dubbi in ordine alla sussistenza di tale requisito in capo alle società titolari di un rapporto - e dunque di un conto corrente - con uno degli istituti bancari indicati in rubrica: e ciò proprio alla luce della circostanza che il presunto danno subito da ciascuno dei titolari del conto corrente bancario trova la sua genesi - e , dunque, la sua causa diretta - nella gestione della movimentazione bancaria da parte dei responsabili degli istituti di credito sopra meglio indicati.

Appare, comunque, opportuno evidenziare che, sebbene nei singoli atti di costituzione di parte civile siano stati riportati i nomi di tutti gli imputati e le singole ipotesi contestate a ciascuno di essi, da una attenta lettura dell'atto di costituzione può evidentemente ritenersi che ciascuna delle società asseritamente danneggiate abbia inteso costituirsi parte civile esclusivamente nei confronti dei responsabi1i dei soli enti con i quali era sorto il rapporto contrattuale: ed infatti solo e soltanto nei confronti di questi ultimi i titolari dei conti correnti riportati nei singoli capi di imputazione appaiono sotto un profilo sostanziale legittimati a costituirsi parte civile.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 81 c.p.p., deve escludersi la costituzione di parte civile da parte della DE MASI Agricoltura S.p.a. nei confronti nei confronti degli imputati del reato di j al capo A della rubrica - rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, responsabili Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e direttori della filiale di Gioia Tauro -, di cui al capo I) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio Calabria dello stesso istituto di credito -, di cui ai capi L)ed M) della rubrica -, rappresentanti legali e direttori generali del MONTE DEI PASCHI di SIENA e direttori della filiale di Gioia Tauro dello stesso Istituto di credito -, di cui al capo S) della rubrica
- rappresentanti legali, responsabili di settore della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e direttori della filiale di Rosarno -, di cui al capo T) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA REGIONALE CALABRESE e direttori della filiale di Gioia Tauro -, in quanto titolare del rapporto con i suddetti istituti di credito è sempre stata la società DE MASI Costruzioni s.r l; e nei confronti nei confronti degli imputati del reato di cui al capo Z) della rubrica -, direttori della filiale di RIZZICONI della CARICAL e/o CARIME- perché titolare del rapporto con i suddetti istituti di credito è sempre stata la società CHI.DEM.

Occorre, adesso soffermarsi sulla contestata - da parte dei difensori - legittimazione attiva alla costituzione dì parte civile da parte di:

Comune di Rosarno. LA CALFIN S.P.A nonché DE MASI Giuseppe. ROTTURA Natalina. DE MASI Antonio. DE MASI Grazia, DI GIOIA Angela Carmela, DE MASI Serafina. MUMOLI Michele quali fideiussori delle singole società e nei confronti di tutti gli imputati del presente processo, ciascuno nella qualità e nelle funzioni sopra meglio specificate e per i reati indicati nei singoli capi della rubrica.

- Quanto alla posizione del Comune di Rosarno si può subito evidenziare che deve ritenersi sussistente la legittimatio ad causam dell'ente territoriale allorquando venga leso un diritto che appartiene all'ente, ossia a dire quando il reato abbia arrecato un pregiudizio ad un bene che trascenda quello dei singoli individui e sia direttamente riferibile alla comunità locale rappresentata dall'ente; una seppur oltremodo datata pronunzia di legittimità - (Cass. 1.7.1938, Corsi, Riv. Pen., 1938, 1002) ha riconosciuto l'ammissibilità della costituzione di parte civile dello Stato nel caso di violazione dileggi finanziarie.
Nel caso di specie, appare non velleitario affermare che il Comune, certo portatore di un interesse come quello dello sviluppo del territorio sotto il profilo non solo ambientale ma anche economico e sociale, non può non ritenersi danneggiato - anche se in modo indiretto e rnediato - dal presunto fatto illecito, secondo il principio della regolarità causale. Il "..mancato funzionamento del mercato finanziario, inteso quale bene strumentale e alla crescita economica intesa quale bene finale.." - si richiama quanto evidenziato dalla costituita parte civile nell'atto - non può non considerarsi un danno collegabile al fenomeno dell'usura, anche perché tale reato tende, necessariamente, a produrre effetti che si allargano a macchia d'olio interessando necessariamente il territorio ove vivono i soggetti offesi dal reato.

A tale proposito può richiamarsi una pronunzia della Suprema Corte (Cass. 24.6.1992, Bono e altri, in Foro It., 1993, Il, c. 235, certo condivisa da chi scrive), secondo cui è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile del Comune in cui si era insediata un'associazione a delinquere, in considerazione del danno arrecato all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive della stessa: nel caso di specie, pur non essendo di fronte al fenomeno devastante sanzionato dall'art. 416 bis c.p., è chiaro che un sistematico ricorrere a comportamenti come quelli asseritamene commessi, porterebbe ad un chiaro danno all'immagine ed allo sviluppo delle attività produttive cittadine.
Ciò premesso, considerato astrattamente sussistente la legittimazione sostanziale in capo al Comune di Rosarno, deve sottolinearsi che tale condizione non può che riguardare le ipotesi di reato contestate agli imputati che prestano servizio per un Istituto di credito che ha sede in Rosarno, ed ossia la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 80 c.p.p., deve escludersi la costituzione di parte civile da parte del Comune di Rosarno nei confronti di tutti gli imputati diversi da quelli nei cui confronti sono contestate le ipotesi dì reato di cui ai capi P) Q). R) ed S)


- Ad identica conclusione deve giungersi per quanto concerne la CALFIN ed i singoli soci costituiti parte civile sia quali azionisti della CALFIN che in proprio.
Sia la CALFIN che i singoli soci, garantendo in solido - in qualità di fideiussori - l'obbligazione principale delle singole società, diventano evidentemente danneggiati dal comportamento contestato ai singoli imputati.
Danno che appare imminente e preciso - oltre che diretto se si considera che indipendentemente dallo stato di "sofferenza" in cui versa il conto del correntista debitore principale - sofferenza che può essere comunicata alla centrale rischi dalla banca in qualsiasi momento, solo che la stessa ritenga l'azienda non più in grado di adempiere - sia l'immagine che la patrimonialità del fideiussore ne esce certo danneggiata nel mercato finanziario: si pensi alla difficoltà di chiedere altri prestiti ed i limiti comunque connessi alla posizione di garante di un debitore in chiara e profonda difficoltà.

Appare evidente che la legittimazione sostanziale della CALFIN e dei singoli soci deve considerarsi sussistente esclusivamente nei confronti degli imputati che a vario titolo - hanno rappresentato gli istituti di credito presso cui sono stati aperti i conti correnti - indicati in rubrica - dalle società che hanno contratto l'obbligazione principale.

b) in ordine alla causa pretendi ed al petitum

- I rilievi mossi da taluni componenti il collegio difensivo in ordine alla genericità della causa pretendi appaiono privi di fondamento e, dunque, non recepibili.
I singoli atti di costituzione di parte civile sopra richiamati, oltre a rimandare alle condotte contestate dal P.M. e cristallizzate nei singoli capi di imputazione, specificano in modo sufficiente le ragioni per le quali si considerano subiti danni risarcibili.
Ciò ritenuto, può comunque evidenziarsi che per la prevalente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Sez. I, 12. 1. 2001, De Vivo, in Arch. N. Proc. Pen. 2001, p. 450 ) non occorre un'illustrazione analitica della causa pretendi, analogamente a quanto avviene per il rito civile; l'esercizio dell'azione civile nei processo penale si avvale ". della connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione".

Stesse conclusioni devono rassegnarsi per ciò che concerne l'assenta mancata indicazione del petitum e del nesso eziologico esistente tra i danni presuntivamente patiti dalle costituite parti civili e le cause che li avrebbero generati.
I danni morali, non patrimoniali, che per giurisprudenza consolidata possono patire non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, e che sono considerati dalla dottrina quell'insieme di sofferenze non soltanto fisiche ma anche morali ( si legga, GUARNIERI, "Restituzione e risarcimento del danno di reato"), nel corpo delle dichiarazioni di costituzione parte civile appaiono direttamente collegabili - in modo e diretto ed indiretto - alle cause che hanno dato vita all'odierno processo; e, comunque, si evidenzia che l'art. 78 c.p.p. nel richiedere a pena di inammissibilità l'indicazione della causa pretendi, non fa menzione del petitum, che come tale non deve necessariamente essere né indicato né determinato - quantomeno fino al momento della discussione finale nel dibattimento di primo grado -.

c) in ordine all'esercizio da parte di alcune pp.oo. dell'azione civile nella sede naturale.
L'art. 75 c.p.p. disciplina la possibilità di trasferire l'azione già proposta davanti al giudice civile nel processo penale, fissando quale limite insuperabile quello dell'avvenuta definizione del processo civile con sentenza di merito anche non definitiva.
Alla luce di tale disposto, la difesa degli imputati dipendenti o rappresentanti della Banca di Roma ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile da parte di ZIN.CAL S.r.l. e sig. DE MASI in considerazione della circostanza che le pretese di tipo civilistico degli stessi erano già state valutate con sentenza di merito dal giudice civile; a tal fine veniva prodotta documentazione, oggi regolarmente allegata al fascicolo.

Tale conclusione, seppur assistita da autorevoli pronunzie di legittimità - una fra tutte, quella citata dall'avv.to APA e riproposta in massima nella memoria depositata, Cass. Pen , II, 19.6.2002, no 15472, BERTOLINI -, appare contraddetta da parte della dottrina che ritiene possibile trasferire in sede penale solo alcune ragioni di danno, lasciando in vita il processo civile e ciò in considerazione della circostanza che non v'è alcuna norma che impone di ritenere sussistente un'unica competenza funzionale in capo al giudice penale, né un divieto di frazionamento delle richieste (si veda "Persona Offesa. Parte Civile" di Strina Bernasconi, pag. 201, e "Azione Civile" di Chiliberti, pag. 165).

Identiche considerazioni rassegna altro autorevole studioso ( VALENTINI, "in Tema di rifusione delle spese processuali sostenute dal danneggiato costituitosi parte civile ," pag. 812) secondo cui ".. il principio di unità della giurisdizione che stava alla base dei rapporti tra a civile e a penale sotto la vigenza del codice del 1930.. fondato sulla necessità di evitare il contrasto fra giudicati, non trovando tutela nel nuovo sistema processuale, non può più essere invocato per sostenere l'inammissibilità della proposi dinanzi a due giudici diversi delle pretese civilistiche derivanti da un medesimo illecito penale.".

Tale linea dottrinaria, tra l'altro, appare sostanzialmente sovrapponibile con diverse pronunzie del giudice di legittimità in merito alla questione della Traslatio Iudicii , che può dirsi realizzata solo in caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa pretendi.

Conseguentemente, se non può dirsi avvenuto alcun trasferimento dell'azione civile nel processo penale allorquando tra le due azioni vi sia diversità di causa pretendi e/o petiturn, alla stessa maniera occorre concludere qualora venga proposta in sede penale un'azione civile avente petitum diverso rispetto all'azione civile già definita con sentenza di merito: in questo caso non vigerà il limite di cui all'art. 75, 1° co. c.p.p.

La non accoglibilità - per evidente differenza tra i petita delle due azioni - dell'eccezione sollevata dal difensore sopra citato, rende evidentemente superfluo ogni approfondimento circa le altre eccezioni sollevate da altre difese e relative alla esclusione delle parti civili che hanno già esperito azione civile nella sede naturale.
In ogni caso si deve sottolineare che le azioni proposte in sede civile, se - ovviamente - in alcun modo incidono sulla regolarità della costituzione di parte civile in sede penale da parte degli stessi soggetti - non essendovi agli atti prova dell'esistenza di una sentenza di merito -, al contempo non possono esser considerate come trasferite in azione penale per assoluta mancanza di prova dell'identità tra petitum e causa pretendi delle due azioni.

d) in ordine all'erronea indicazione da parte delle costituite parti civili del dott. BONFANTI
quale preposto, mentre lo stesso non avrebbe mai svolto tale funzione in seno all'Istituto di credito per cui presta servizio, deve soltanto dirsi che tale eventuale non corretto inquadramento professionale dell'imputato da parte delle costituite parti civili non intacca in alcun modo la regolarità degli atri di costituzione.

Per tali motivi,

ritenendo che l'ordinanza di esclusione debba esser pronunziata solo in caso di evidente difetto dei prescritti presupposti per la valida costituzione del rapporto processuale civile e non anche nei casi dubbi,

visti gli artt. 80 ed 81 c.p.p.
DISPONE ESCLUSIONE

della costituita parte civile DE MASI Agricoltura S.p.a. nei confronti degli imputati del reato di cui al capo A )della rubrica - rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, responsabili Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e direttori della filiale di Gioia Tauro -, di cui al capo I) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA di ROMA e direttori della filiale di Reggio Calabria dello stesso Istituto di credito -, di cui ai capi L) ed M) della rubrica -, rappresentanti legali e direttori generali del MONTE DEI PASCHI di SIENA e direttori della filiale di Gioia Tauro dello stesso Istituto di credito -, di cui al capo S) della rubrica - rappresentanti legali, responsabili di settore della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e direttori della filiale di Rosarno -, di cui al capo T) della rubrica - rappresentanti legali della BANCA REGIONALE CALABRESE e direttori della filiale di Gioia Tauro -, in quanto titolare del rapporto con i suddetti istituti di credito è sempre stata la società DE MASI Costruzioni s.r. l.; e nei confronti nei confronti degli imputati del reato di al capo Z) della rubrica -, direttori della filiale di RIZZICONI della CARICAL e/o CARIME- perché titolare del rapporto con i suddetti istituti di credito è sempre stata la società CHI.DEM.

della costituita parte civile Comune di Rosarno nei confronti di tutti gli imputati diversi da quelli nei cui confronti sono contestate le ipotesi di reato di cui ai capi P) O). R) ed S)

Dispone procedersi oltre.


Palmi, 16.11.2005
Il Giudice
Carlo Alberto Indellicati



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