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Tribunale libertà conferma il sequestro

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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione ex artt. 309 e 310 c.p.p.
Il Tribunale di Reggio Calabria, sez. ex artt. 309 e 310 c.p.p., riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
" dott. Roberto Lucidano Presidente
" dott. Angela Incognito Giudice
" dott. Cinzia Barillà Giudice estensore
ORDINANZA
a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza camerale del 20 ottobre 2005, in merito al riesame proposto nell'interesse di Abete Luigi avverso il provvedimento con il quale il Gip presso il Tribunale di Palmi il 26 luglio 2005 disponeva, su richiesta del P.M., il sequestro preventivo delle somme relative agli interessi ed al capitale dei c/c riconducibili alle aziende del gruppo De Masi Giuseppe e De Masi Antinino, parti offese nel procedimento in oggetto, del reato di usura (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del 7.4.2005);
esaminata la documentazione in atti e sentito, all'udienza camerale, il difensore;
osserva
Il riesame proposto nell'interesse di Abate Luigi non è fondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma del vincolo imposto.
Orbene, ai fini dell'imposizione del vincolo reale di cui trattasi è richiesta, per costante giurisprudenza di legittimità, unitamente l'astratta configurabilità del reato, non essendo a tale ipotesi estensibili i presupposti di legittimità di cui all'art. 273 c.p.p., previsti espressamente dal legislatore per le misure personali.
Ciò posto, la verifica cui è chiamato, in tale ipotesi, il giudice del riesame si incentra sul raffronto tra la fattispecie astratta ipotizzata e quella concreta rappresentata, sicchè la coincidenza delle due ipotesi (quella legale e quella reale) legittima la permanenza del vincolo profilando il fumus dell'ipotizzato reato (sullo specifico punto ed in tema di misura cautelari reali così si esprime la Cassazione pronunciando a Sezioni Unite: tra le più recenti sentenza del 23.02.00 ric. Mariano in ced. 215840: " In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazioni, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi". Eseguito tale controllo, il giudicante deve stabilire se la cosa sequestrata è riferibile al reato indicato in tesi, alfine di valutare l'esistenza di un concreto periculum nel lasciare il bene nella libera disponibilità dell'indacato, circostanza_questa che potrebbe portare ad un aggravamento delle conseguenze del reato e/o prosecuzione della condotta. Tanto premesso, si osserva come nel caso di specie entrambi i requisiti ai fini dell'emissione dell'impugnato provvedimento cautelare sussistono. In merito al fumus comissi delicti delle fattispecie contestate va detto che esso risulta integrato soprattutto dalle risultanze dela relazione peritale redatta dal consulente del P.M. L'ipotesi accusatoria in verifica tende a dimostrare come i rappresentanti di più istituti di credito ( tra i quali la BNL) nella gestione dei rapporti di credito con le aziende riferibili al gruppo De Masi (titolari di numerosi conti correnti presso varie filiali della piana di Gioia Tauro dei più popolari istituti bancari del paese: Banca Antoveneta, BNL, Banca di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Ca.ri.me) abbiamo di fatto applicato(nonostante l'originaria pattuizione di interessi legali) tassi di natura usuraia, superiori cioè ai tassi soglia fissati dai decreti ministeriali in vigore per ciascun periodo di riferimento ed in tale azione delittuosa siano riusciti attraverso: - l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese risultanti dalla documentazione in atti e da ricomprendersi nel calcolo T.A.E.G.; - - interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare della Banca D'Italia del 30/09/1966; - - approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale accortosi dell'applicazione via via crescente di tassi anomali non poteva sottrarsi all'attuazione dei fidi concessi chiudendo i pregressi rapporti mediante la restituzione in unica soluzione delle somme. Il consulente del P.M. prendeva le mosse della copiosa documentazione fornita dal gruppo De Masi ed eseguiva una laboriosa attività di elaborazione e riscontro di tutti i conteggi e di tutti gli elementi contenuti negli estratti conto inviati dagli istituti di credito. Dopo avere calcolato ed aggregato gli addebiti delle competenze( spese per operazioni, imposte e tasse e spese riconducibili a specifiche oerazioni richieste dal correntista), al fine di ottenere un "ventaglio di tassi effettivi"(sempre rapportati in termini percentuali e su base annua). Con l'utilizzo di foglio di calcolo elettronici ed altro software adeguato, il commercialista è riuscito ad ottenere una seie di "Tassi" da raffrontare con quelli "SOGLIA" e verificarne, quindi, l'eventuale superamento, presentando poi distinti fascicoli di conteggio per ogni istituto bancario. In conclusione, stando ai risultati ottenuti, tutti gli Istituti di Credito per cui rappresentanti è intervenuta richiesta di rinvio a giudizio /tra cui la BNL) hanno pattuito interessi legittimi, ma hanno di fatto percepito interessi usurai, superando i tassi soglia oltre i quali gli interessi possono considerare consentiti. Il meccanismo contabile che ha permesso l'applicazione d'interessi usurai è il conteggio degli interessi, delle spese e commissioni addebitate alla fine di ogni chiusura periodica delle competenze, nonché di alcune spese addebitate nel corso del periodo osservato, direttamente negli e/c (cfr. tabella riepilogativa in atti). L'elaborato articolato e complesso, certamente meritevole di considerare per l'inevitabile impegno in esso profuso ed in quanto apparentemente esente da macroscopici errori di calcolo o logica, consta di corpose relazioni illustrative dei conteggi e delle operazioni eseguite. Ebbene, tanto basta, a parere del Collegio, a ritenere integrato il fumus commissi delicti, sulla scorta dei parametri imposti dal tipo di giudizio da eseguirsi in sede cautelare reale, che esimono dalla valutazione degli aspetti soggettivi del reato e conducono a valutare esclusivamente l'astratta configurabilità dell'aspetto oggettivo della condotta al fine di evitare la protrazione della condotta criminosa con invitabile, e spesso irreparabile, nocumento per la persona offesa, tra le tante sul punto: Cass. Sez. 5^ sentenza n. 2148 del 30/05/1997 - cc.05/05/1997 - rv. 208156 ric. Bossoli "In tema di sequestro preventivo, quando l'indicazione del reato commesso non sia un mero riferimento alla norma violata, ma sia supportata da elementi che la rendano astrattamente ipotizzabile, non è necessaria la individuazione dettagliata del fatto nei suoi limiti soggettivi o temporali poiché il provvedimento cautelare trova fondamento nel pericolo di un aggravamento delle conseguenze del reato e non nella gravità degli indizi di colpevolezza a carico di un soggetto individuato." Tale aspetto, sostanzialmente non contestato dall'impugnate, è altresì corroborato dall'affettiva esistenza di un serio pericolo di protrazione della condotta criminosa, la quale non può che riverbarsi, peraltro assai pesantemente, sulle ragioni della persona offesa. In sostanza il gruppo De Masi denuncia il comportamento degli istituti bancari sotto un duplice profilo: - la proseguita contabilizzazione di interessi a carico del debitore a valori denunciati come usurai, che continua ad incrementare spaventosamente la situazione debitoria dei De Masi producendo effetti devastanti sulle loro imprese, essendo queste aziende per effetto dell'incrementarsi del debito-entrate in un tale stato di tale sofferenza finanziaria da rischiare seriamente la totale decozione del gruppo imprenditoriale; - l'intervenuta chiusura dei conti da parte di almeno di due Istituti di Credito (Banca Antoveneta e Monte dei Paschi di Siena) delle linee di credito erogate, con richiesta di immediato rientro di capitali, circostanza-quest'ultima- di per sé idonea a condurre all'annientamento della società in argomento. In tutto peraltro in coincidenza con lo sviluppo delle azioni giudiziarie attivate dai De Masi nei confronti dei predetti istituti, con evidenti ricadute sulla determinazione delle parti offese nel proseguire nella loro azione giudiziaria. La difesa dell'odierno ricorrente assume, viceversa, che non essendo la BNL tra quelli Istituti che hanno avanzato richiesta di rientro immediato delle somme nei confronti dei De Masi, non sussisterebbe nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro alcuna specifica esigenza preventiva da tutelare, invocando pertanto il dissequestro dei c/c esistenti presso questa banca. Ebbene, l'obbiezione è infondata perché: - da un lato rimessa all'esclusiva volontà dell'istituto bancario, che ben potrebbe - ove la gestione dei c/c De Masi fosse nuovamente liberalizzata con l'annullamento del vincolo impugnato - assumere nel futuro iniziative ben più drastiche di quelle sinora adottate; - dall'altro anche la sola perpretazione della condotta in atto (computo degli interessi a tassi superiori a quelli consentiti), senza alcun spiraglio per la trattativa, il confronto, o il ridimensionamento dell'attuale situazione contabile, comporta - di per sé - dei gravissimi ed inevitabili danni in termini di ulteriore aggravamento degli effetti dell'azione delittuosa già posta in essere, tenuto conto dell'evidente e costante peggioramento della situazione debitoria dei De Masi determinatasi per effetto dall'applicazione indiscriminata dei predetti tassi di interessi e comportante gravissimo nocumento in termini di solvibilità, affidabilità e solidità commerciale delle predette imprese. Il sequestro va quindi confermato, con conseguente rigetto del gravame. Al rigetto del riesame segue, in ossequio alla regola di cui all'art. 592 c.p.p., la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali della presente fase del procedimento, attesa la natura di gravame dell'impugnazione in questa sede azionata. p.q.m. Il Tribunale Letto l'art. 324 c.p.p., rigetta il riesame proposto nell'interesse di Abate Luigi e per l'effetto conferma il provvedimento di cui in premessa e pone a carico del ricorrente le spese del presente procedimento incidentale.
Manda Alla cancellaria per i connessi adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 20 ottobre 2005
I Giudici
Angela Incognito
Cinzia Barillà


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