Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2004

VI

SENTENZA n. 1245/04 –

n. 915 Cont. /98


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE



Nella persona della dott.ssa Anna Gonnella, in funzione di Giudice Unico, ha

deliberato la seguente

SENTENZA



nella causa civile di primo grado iscritta al n. 915/1998 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza dell' 11/2/2004. vertente

TRA

V. Confezioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore. con sede in Sora , nonchè V. G., nato a Sora il ____e D. M. C. nata a Sora il____ residenti a Sora, tutti elettivamente domiciliati in Cassino alla via De Nicola n. 181, presso lo studio dell’avv. Antonio Tanza che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

Banca della Ciociaria s.p.a. (P.I. 0013480603), con sede in Frosinone al Piazzale De Mattheis, in persona del procuratore speciale (giusta procura del 3/8/93 per notar Doleatti rep. n. 19941, racc. n. 3648) e direttore generale dott. Giuseppe Zeppieri, .rappresentata e difesa. giusta delega a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati Gianpiero Quadrini e Maurizio Quadrini, elettivamente domiciliata in Cassino alla via E. De Nicola n. 157. presso lo studio dell'avvocato Antonio Di Mambro

CONVENUTA

OGGETTO: Azione di accertamento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza dell' 11/2/2004 i procuratori delle parti così' concludevano:

Per gli attori: "precisano le conclusioni riportandosi a quelle già in atti, anche alla luce delle risultanze della C.T.U., che per comodità qui si riportano: 1) dichiararsi l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito con scopertura sul c.c. n. 49 -11343, già 49- 11343, oggetto del rapporto tra le parti attrici e la banca e specificatamente la nullità dell'art. 6 in relazione alla violazione degli arti. 1293,1284,1346 e 1418 2 comma c.c., in quanto il tasso ultralegale è indeterminato facendo riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; è applicato l'illegittimo anatocismo trimestrale, sono state applicate c.m.s., valute e spese non previste in contratto; la legge n. 108/96 risulta violata: 2) condannare per l'effetto la banca alla restituzione della somma di lire 32.397.044, oltre gli interessi legali semplici dal 31112/1995 all'effettivo soddisfo (cfr. C.T.U. quesito 6 lett. A), salvo diversa somma che il giudice vorrà riconoscere alla luce dell'espletata C.T.U.; 3) condannare la banca al pagamento delle spese e competenze di giudizio";

Per la convenuta: " ... rigettata ogni contraria istanza: - in via preliminare, ritenere necessaria l'ammissione dei mezzi di prova articolati dalla Banca della Ciociaria, nel corso dell'intero giudizio, nelle memorie istruttorie, negli atti difensivi tutti e nei verbali di udienza e. per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione e l'espletamento degli stessi;- sempre in via preliminare, fermo ed impregiudicato quanto sopra richiesto, dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda di parte attrice per tardività e/o irritualità della stessa con conseguenziale integrale rigetto;- nel merito, per i motivi dedotti in tutti gli atti difensivi. ritenere infondata in fatto ed in diritto l'avversa domanda e, per l'effetto, rigettare la stessa; - sempre nel merito, fermo ed impregiudicato quanto sopra richiesto, ritenere le somme riportate nella documentazione contabile della banca e relative al contratto di conto corrente n. 49111343, legittimamente calcolate e richieste e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice; - nel merito, in subordine, fermo ed impregiudicato quanto sopra richiesto, ritenere le somme riportate nella documentazione contabile della banca e relative al contratto di conto corrente n. 49/11343, legittimamente richieste, per avere gli attori, con la sottoscrizione del contratto del 13/4/1995 e. comunque, con il comportamento tenuto nel corso dell'intero rapporto, riconosciuto c/o novato il debito portato dal vecchio contratto di conto corrente e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice; - nel merito, in ulteriore subordine, fermo ed impregiudicato quanto sopra richiesto, ritenere le somme riportate nella documentazione contabile della banca e relative al contratto di conto corrente n: 49/11343, legittimamente richieste per aver gli attori provveduto a pagare parzialmente le somme portate dallo stesso con pagamenti non più ripetibili e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice; - in ulteriore subordine, per mero scrupolo difensivo, ritenere nulla ed inefficace la CTU del dott. Tedesco per i motivi esposti negli scritti difensivi tutti ordinandone comunque il rinnovo. rimettendo la causa in istruttoria. per avere il perito provveduto ad effettuate i calcoli sino al 31/12/95 e non al 13/4/95 come gli era stato richiesto. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15/7/1998 la società V. Confezioni s.r.l., V. G. e D. M.C. - premesso che: V. G. e V. V. s.d.f., divenuta successivamente V.Confezioni s.r.l., intratteneva con la Banca della Ciociaria s.p.a., agenzia di Sora, dai primi anni 80, un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 49-11343; nel 1985, con la trasformazione della società di fatto in s.r.l., il detto conto corrente fu intestato alla V. Confezioni s.r.l., riportando tutte le precedenti movimentazioni: solo in data 13/4/95, dopo 15 anni di rapporto "al buio", la V. Confezioni s.r.l., sempre nell'ambito dell'originaria apertura di credito in c.c. n. 49-11343, sottoscrisse un documento nel quale per la prima volta si convenivano e quantificavano un tasso ultralegale, la c.m.s., le valute, le spese ed i costi; l'apertura di credito era garantita dalle fideiussioni dei coniugi V. G. e D. M. C. ; gli istanti, pur avendo sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della banca, avevano invano cercato di comporre bonariamente la vertenza, attivandosi per ridurre gli importi pretesi nei limiti contrattuali; pur avendo gli istanti ampiamente rimborsato l'intero capitale effettivamente erogato dalla banca (vi erano infatti rientri per centinaia di milioni), l'ultimo estratto conto ricevuto (31/1/1994) riportava un saldo debitore di lire 158.443.693; la banca, inoltre, aveva comunicato alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia la posizione "a sofferenza" degli attori, determinando così' la totale perdita del credito che essi avevano presso altri istituti bancari; in realtà il credito vantato dalla banca era frutto. tra l'altro. dell'applicazione durante tutto il corso del rapporto di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque non dovuti, e ciò alla luce, essenzialmente, dei seguenti motivi (sinteticamente riportati):
1) la nullità della clausola cosiddetta "interessi uso piazza ", attesa l'assoluta indeterminatezza di essa e la conseguente sua inidoneità a giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. data l'esistenza di diverse tipologie dì interessi; 2) l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati trimestralmente, anche per il periodo successivo all'intervenuta revoca dell'affidamento per decisione unilaterale della banca, per violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., 3) l'inammissibilità della c.m.s., in difetto dì espressa pattuizione contrattuale, concernente la previsione di ulteriori interessi ultralegali a tale titolo; 4) l'illegittimità della clausola cosiddetta "valuta d'uso"; 5) il mancato rispetto delle condizioni convenute contrattualmente - solo in data 13/4/95 - in ordine al costo della provvista; 6) l'irrilevanza delle proposte transattive da parte dei debitori e dei versamenti; 7) la necessità di determinare a mezzo una C.T.U. ìl T.E.G. (tasso effettivo globale medio annuo); 8) l'illegittimità costituzionale dell'art.. 118 del D. Lgs. n. 385/93, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 1321, 1325 pn. 1 e 3, 1346 c.c.; 9) l'invalidità del modello N.U.B, predisposta dall'ABI (e adottato dalla banca convenuta), relativo alla normativa sui conti correnti di corrispondenza e le fideiussioni, risultando detti schemi contrattuali assolutamente incompatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, il primo dei quali vieta le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza e sancisce la nullità delle intese stesse e dei contratti che sulla base di esse le imprese hanno imposto alla clientela, il secondo reprime l'abuso di posizione dominante, comportando la nullità delle clausole inserite dall'impresa in posizione dominante nei contratti conclusi con l'utenza e nelle quali l'abuso si concreta.Tanto premesso, chiedevano:- preliminarmente, darsi atto dell'ammissibilità e rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e di violazione del Trattato CEE innanzi indicate e, per l'effetto, trasmettere gli atti alle autorità competenti, previa sospensione del presente procedimento; - nel merito, in via principale, dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e i conto corrente intercorsi tra gli istanti e la banca, in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale. delle c.m.s., delle valute, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di conseguenza. determinare a mezzo C.T.U. il costo effettivo annuo dell'impugnato rapporto bancario, nonché il T.E.G.; - ricalcolare l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (banca-cliente) sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto delle eccezioni di nullità di cui innanzi:- condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli istanti, nonchè al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza delle illegittima comunicazione e quantificazione della sofferenza presso la Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, da liquidarsi anche in via equítativa, il tutto con vittoria delle spese processuali. La Banca della Ciociaria s.p.a., nel costituirsi in giudizio, deduceva preliminarmente che in relazione al saldo passivo del medesimo rapporto di conto corrente oggetto del presente procedimento (n. 49-11343), era stato emesso, su sua richiesta, dal Presidente del Tribunale di Cassino, nei confronti degli odierni attori, decreto ingiuntivo n. 32/96, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in data 13/4/96, avverso il quale, peraltro, i debitori ingiunti avevano proposto opposizione. Il relativo giudizio n. 641/96 era ancora pendente e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/1/1999. Ne conseguiva che l'odierno processo. sotto l'apparenza di un'azione di accertamento negativo, altro non era che un (nuovo) giudizio di opposizione avverso quel medesimo decreto ingiuntivo, non proposto, però, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito e, dunque, improponibile e/o inammissibile. Nel merito, impugnava e contestava l'avversa domanda, deducendo in particolare che: 1) la variazione del tasso di interesse nel corso di un rapporto bancario di durata ben poteva essere resa determinabile con il richiamo. previsto in contratto, ad elementi estranei e futuri e, in particolare, alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; 2) la debitrice principale V. Confezioni s.r.l. aveva ricevuto trimestralmente, sin dall'inizio del rapporto, gli estratti conto periodici che specificavano il tasso di interesse applicato a tutte le operazioni del periodo, senza mai impugnarli nè nei termini previsti dalla normativa vigente, nè nei termini previsti contrattualmente, con ciò approvando specificatamente le relative risultanze; 3) capitalizzazione trimestrale degli interessi. commissioni di massimo scoperto, calcolo della valuta delle operazioni registrate, ove applicati. erano stati convenzionalmente stabiliti nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi dettati costantemente dalla giurisprudenza: 4) l'applicazione di interessi convenzionali dopo la chiusura dei rapporto era stabilita in contratto, oltre che consentita dall'art. 1224 c.c.; 5) la V. Confezioni s.r.l. aveva effettuato solo parziali pagamenti delle somme di cui era debitrice, pagamenti non ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.; 6) a fronte della lettera di comunicazione della chiusura del conto inviata dalla banca in data 26/9/95, con allegato l'estratto di conto corrente al 3016/95, la società attrice aveva chiesto, con successiva lettera del 25/10/95, dilazione del pagamento del debito senza contestare, né genericamente né, tanto meno, specificamente, il credito richiesto dalla banca, con ciò riconoscendolo; la medesima società attrice, in data 919/97, aveva avanzato proposta transattiva a saldo e stralcio, non contestando minimamente il credito vantato dalla banca, ma solo adducendo problemi legati a "gravi motivi di salute"; 7) con la sottoscrizione del nuovo contratto di conto corrente l'attrice aveva riconosciuto e/o novato il debito portato dal vecchio contratto di conto corrente del 21/9/84; 8) il diritto alla impugnazione degli elementi costitutivi del vecchio contratto di conto corrente era in ogni caso abbondantemente prescritto; 9) le questioni di legittimità costituzionale e violazione dei trattati CEE erano infondate. Chiedeva quindi dichiararsi nullo ed inammissibile l'atto di citazione e, comunque, nel merito, rigettarsi la domanda. All'udienza di prima comparizione gli attori chiedevano la riunione del presente procedimento, contrassegnato con il n. 915/98 (G.II dott. Magliocca), al procedimento n. 641/96 (GI dott. Basile), avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, per connessione soggettiva ed oggettiva. Il Giudice rimetteva le parti dinanzi al Presidente dei Tribunale per decidere sull'istanza di riunione (contrastata dalla banca convenuta). Il Presidente, ordinata la comparizione delle parti, rimetteva il presente fascicolo dinanzi al G.I. dott. Basile per le sue determinazioni al riguardo. Questi, con distinte ordinanze depositate in pari data (19/2/99), rigettava la richiesta di riunione, ma sospendeva il giudizio recante il n. 641/96 in attesa della definizione della controversia introdotta con la causa iscritta al n. 915/98. Il Presidente del Tribunale, preso atto del provvedimento del Giudice, rimetteva la causa n. 915/1998 al Giudice inizialmente designato, il quale fissava l'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c., nel corso della quale si procedeva al libero interrogatorio dell'attore V. G., mentre nessuno compariva per la banca convenuta. Venivano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c., e parte attrice depositava corpose memorie ai sensi della normativa citata. Successivamente, assegnati i termini di cui al primo comma dell'art. 184 c.p.c. per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori, il Giudice, con ordinanza del 15/1/2001, ammetteva la C.T .U. contabile richiesta dagli attori, mentre non accoglieva l'istanza attorea di ordine di esibizione alla banca convenuta dell'intera documentazione inerente il rapporto di conto corrente oggetto di causa. nè le richieste istruttorie formulate da parte,convenuta (interrogatorio formale degli attori e prova testimoniale), ritenendole non influenti ai fini della decisione. Venivano acquisti agli atti i documenti prodotti dalle parti. Depositata la C.T .U. contabile, il consulente nominato, dott. Giuseppe Tedesco, veniva nuovamente convocato per rispondere agli ulteriori quesiti formulati dalla banca convenuta nel verbale di udienza del 27/11/2002. Espletato tale incombente. all'esito, all'udienza dell' 11/2/2004, la causa veniva trattenuta in decisione. previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre procedere con ordine all'esame delle innumerevoli questioni agitate. con dovizia di argomentazioni, da entrambe le parti del presente giudizio. Preliminarmente. si rileva che la banca convenuta ha eccepito la nullità e/o inammissibilità della domanda proposta dagli attori, sul rilievo che con il presente giudizio, sotto l'apparenza di un'azione di accertamento negativo del credito e di declaratoria di nullità di clausole contrattuali, gli attori medesimi avrebbero introdotto un (nuovo) giudizio di opposizione avverso il decreta ingiuntivo n.32/96, emesso nei loro confronti su richiesta dell'istituto di credito e fatto oggetto di opposizione nel procedimento recante il n. 641/96 R.G.A.C., relativo allo scoperto del medesimo rapporto di conto corrente di cui si controverte nella presente sede, senza l'osservanza, però, dei termini e delle forme previste dal codice di rito. Cosi' facendo, secondo la difesa della banca, gli interessati avrebbero "creato" artificiosamente un ulteriore mezzo di impugnazione avverso il decreto ingiuntivo, non previsto da alcuna norma processuale, preordinato peraltro al fine di aggirare il sistema di preclusioni e decadenze stabilito dal nuovo codice di rito; sicché ammettere un siffatto "espediente" consentirebbe alla parte che ne sia decaduta di reintrodurre, in altro modo, eccezioni. domande e conclusioni non più ammissibili, in spregio dei principi di economia processuale e di tutela dei diritti difensivi. La tesi della banca, sebbene suggestiva, non sembra tuttavia accoglibile, dal momento che i giudizi de quibus hanno diversi petitum e causa petendi; quello iscritto sub. n. 641/96 ha, infatti, ad oggetto, come già accennato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/96, mentre quello odierno ha ad oggetto azione di accertamento negativo del credito della banca e di declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 49-11343 per invalidità di talune clausole di esso. Del resto, alcuna norma del nostro diritto processuale sancisce l'improponibilità, in pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di un'azione di accertamento negativo in ordine al medesimo credito oggetto dell'ingiunzione e declaratoria di nullità parziale dello stesso rapporto contrattuale controverso, salvo, evidentemente, il caso che il giudizio pendente (di opposizione) sia stato definito con sentenza passata in giudicato. Ed allora il problema non va posto in termini di improponibilità e/o inammissibilità del successivo giudizio di accertamento, ma di coordinazione dei diversi procedimenti, attraverso i meccanismi contemplati dal codice di rito (riunione dei processi, ovvero, ove la riunione non sia più possibile, sospensione dell'uno in attesa della definizione dell'altro, soluzione questa adottata dal precedente giudice istruttore nel caso che occupa). Ciò. posto, neppure può essere condiviso l'ulteriore assunto della banca secondo il quale con la sottoscrizione del nuovo contratto di conto corrente, avvenuta in data 13/4/1995, l'attrice V. Confezioni s.r.l. (succeduta alla V. V. e V. G. s.d.f.) avrebbe "novato" il debito portato dal vecchio contratto di conto corrente stipulato in data 21/9/1984. Ed infatti, l'effetto estintivo dell'obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell'animus novandi, che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che dev' essere provato in concreto (Cass. 00/9354). Nella specie, le parti hanno invece consentito la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione, come dimostra il fatto. già evidenziato dal precedente giudice nell'ordinanza del 19/2/99 ed acclarato anche dalla C.T.U. redatta dal dott. Tedesco, che il saldo debitore del "precedente" contratto di conto corrente ha anche costituito la prima posta passiva del "nuovo" contratto di conto corrente (sottoscritto il 13/4/95), con conseguente unitarietà del rapporto in questione e necessità di considerare, nella presente disamina, l'intera durata di esso, dalla sua apertura sino alla revoca avvenuta per atto unilaterale della banca. Ciò posto, risulta incontestato che il contratto originario, sottoscritto nel 1984, disciplinante il contratto di apertura di credito con scopertura sul conto corrente n. 49-11343, fa riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto, alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza". Orbene, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di interessi ultralegali, il rinvio alle condizioni praticamente usualmente dall'azienda di credito sulla piazza (art. 7 norme bancarie uniformi) non è sufficiente a soddisfare l'onere della forma scritta richiesto dall'art. 1284 comma 3 c.c., perché sfornito dei requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto, essenziale per la validità del contratto. Del resto, il divieto di rinvio agli usi è stato espressamente sancito, con effetto non retroattivo, dalla legge n. 154/92, la qual cosa ha determinato praticamente la definitiva scomparsa dalla modulistica bancaria della clausola in parola. Il problema continua però a porsi, in sede giudiziale, in conseguenza del protrarsi degli effetti delle pattuizioni intervenute in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di cui si è detto, come appunto quella oggetto della presente causa, stipulata nel 1984 (e "rinegoziata" soltanto 13/4/1995, in ossequio alla nuova normativa). E' pur vero che, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge citata, era prevalente, soprattutto nella giurisprudenza di legittimità, la tesi secondo cui in ipotesi di rinvio per relationem al saggio di interesse "usualmente praticato sulla piazza" l'oggetto del contratto non pativa nocumento alcuno in ordine al requisito della determinatezza o determinabilità. Cio' in quanto l'obbligo previsto dall'art. 1346 c.c. era da ritenersi ugualmente rispettato, posto che nel documento contrattuale le parti indicavano criteri certi ed obiettivi che consentivano la concreta determinazione del tasso di interesse. Nè rilevava la circostanza che ciò avvenisse, appunto, per relationem, ossia mediante il rinvio ad elementi estranei al documento, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza erano fissate sulla base di accordi di cartello, di modo che il rinvio al tasso usuale era di per sè sufficiente ad ancorare il tasso di interesse a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro (Cass. 30/5/89 n. 2644; 25/8/92 n. 9839). Successivamente, però, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha mutato indirizzo, sostenendo che la clausola di rinvio agli usi di piazza può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza, e non quando tali accordi contengono riferimenti a tipologie di interessi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cass. 10/11/1997 n. 11042; negli stessi termini Cass. 13/3/1996 n. 2103; Cass. 8/5/1998 n. 4696; Cass. 23/6/98 n. 6247; da ultimo Cass. 1/2/2002 n. 1287 e numerose altre). Costituisce poi onere della banca fornire la prova dell'univocità della fonte richiamata e, quindi, dell'oggettiva determinabilità del tasso, pur nella possibile previsione di variazioni in corso di rapporto. Tale onere si rinviene in via generale nella previsione di cui all'ars. 2697 c.c., ma, in maniera ancora più specifica, nell'art. 1284 c.c., in quanto solitamente trattasi di interesse ultralegale, la cui determinazione deve essere operata per iscritto. Con la conseguenza che, qualora nel corso del rapporto sia intervenuta, sia pure per un certo periodo soltanto, l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale, determinato per relationem nei termini innanzi specificati, il saldo finale del conto risulta inficiato nella sua veridicità. A nulla rileva poi che, sempre nel corso del rapporto, sia eventualmente intervenuta tacita approvazione del conto. Molto si è discusso, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla portata ed efficacia di siffatta approvazione tacita, strettamente connessa alla natura dell'estratto conto bancario. Secondo l'opinione assolutamente prevalente, lo stesso è considerato mero documento contabile, precisandosi che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (cfr. ex numeris Cass. 11/3/1996 n. 1978). Il fatto quindi che la banca abbia inviato al cliente gli estratti conto, o comunicato in altra forma le modifiche dei tassi di interesse non vale nè a fornire la dimostrazione di cui si -è detto, nè a modificare l’originarìo regolamento contrattuale, attesa la natura unilaterale della comunicazione e l'inammissibilità di un comportamento concludente o di una sorta di tacita accettazione dell'altra parte, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 1284 c.c.- Ed infatti, costituisce principio generale affermato in tema di contratti da concludersi per atto scritto a pena di nullità quello secondo il quale l'esigenza dell'elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, sicché l'accettazione non può essere desunta da elementi concludenti (cfr. Cass. 9315486). Sulla scorta di tali principi, ormai ampiamente sostenuti dalla più recente giurisprudenza dì legittimità e di merito, compresa quella di questo Tribunale, alla quale il Giudice ritiene di doversi uniformare, reputandola condivisibile e discostandosi, conseguentemente, dal precedente orientamento espresso nella sentenza n. 641/2000, richiamata dalla difesa della banca nella ~.Éia comparsa conclusionale, va quindi ribadita l'ininfluenza della prova testimoniale articolata dalla banca medesima, come già esposto ìn corso di causa, essendo il relativo thema probandum incentrato sull'avvenuto' regolare invio degli estratti conto al correntista e sulla mancata contestazione di essi da parte dell'interessato. Da quanto detto discende anche, quale ulteriore corollario, l'insussistenza dei presupposti di legge per poter configurare un riconoscimento del debito nel comportamento tenuto dal correntista, il quale, come eccepito dalla banca, oltre a non contestare gli estratti conto periodicamente trasmessi, avrebbe: in data 13/4/1995 sottoscritto un nuovo contratto con condizioni diverse rispetto ai precedenti contratti del 1984 e 1985. accettando, in tale occasione, che la prima posta passiva del nuovo contratto fosse il saldo dei rapporti precedenti; chiesto, con lettera del 25/10/95, a fronte della comunicazione, da parte dell'istituto, di chiusura del conto corrente, di dilazionare il pagamento di quanto dovuto; infine, portato in detrazione gli interessi passivi calcolati dalla banca nelle proprie denunce dei redditi. Difatti, è improduttiva di effetti la promessa di pagamento o la ricognizione di debito la cui fonte sia un negozio nullo (86/855), quale appunto deve ritenersi, nel caso specifico, il contratto di conto corrente n. 49-11343 (testo originario), nella parte prevedente un mero rinvio agli usi, ai fini della determinazione del tasso di interesse ultralegale. Deve quindi dichiararsi la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevede, ai fini della determinazione del tasso di interessi, il rinvio agli usi, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi medesimi secondo le norme generali codicistiche e, quindi, applicando il tasso di interesse nella misura legale (art. 1284 ultimo comma c.c.). La banca ha tuttavia eccepito, in ogni caso, la irripetibilità delle somme pagate dal correntista per interessi in misura ultralegale asseritamente non dovuti, richiamando il noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma cosi' pagata" (Cass. 84/2262). Orbene, se ciò è vero, è però anche vero che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'indicato presupposto non ricorre "nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna del cliente medesimo" (Cass. 84/2262, già citata). Con riferimento al caso di specie, deve appunto ritenersi, in considerazione di tutto quanto già esposto con riguardo alla clausola `uso piazza", che gli interessi ultralegali siano stati effettivamente addebitati sul conto del cliente senza alcuna autorizzazione di questi, ma per determinazione unilaterale della banca, non consentendo detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale tasso le ''parti abbiano inteso in concreto riferirsi, con conseguente attribuzione alla banca, in un. momento successivo alla stessa stipula del contratto, di ampi poteri discrezionali, in difetto di previo consenso del correntista, a nulla rilevando la conoscenza successivamente acquisita del tasso applicato, o eventuali comportamenti concludenti, e neppure manifestazioni espresse di riconoscimento di debito, in quanto atti o fatti inidonei a sanare il vizio originario di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità dell'oggetto. che deve esistere al momento della stipula del contratto e non essere determinato o determinabile soltanto ex post. In altri termini, le condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza si risolvono in clausole unilateralmente predisposte da un solo contraente (più forte), ed imposte all'altro (più debole) in mancanza di consenso e di pattuizione concordata con quest'ultimo. E' quindi da escludere la spontaneità del pagamento degli interessi ultralegali da parte del correntista, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 2034 c.c.- Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in comparsa di costituzione, deve evidenziarsi che l'azione promossa dal cliente nei confronti della banca per valere la nullità di clausole contrattuali. come appunto quella di specie, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., mentre quella diretta a conseguire la ripetizione di somme non dovute è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla chiusura del rapporto. Come infatti affermato dalla Suprema Corte, "il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto da questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente, sia con riguardo al mandato - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente - , alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie, qui ricorrente. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente" (Cass. 84/2262). Orbene, poiché nella specie la chiusura dei rapporto per determinazione della banca è avvenuta con comunicazione del 26/9/1995, mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 15/7/1998, l'eccezione di prescrizione suddetta va respinta. Circa poi le ulteriori questioni prospettate dagli attori, appare anzitutto fondata la censura relativa alla asserita illegittimità della cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c.- Orbene, con riferimento a tale questione, è oramai noto l'indirizzo più recente della Suprema Corte che, mutando improvvisamente e radicalmente il proprio precedente orientamento (favorevole all'esistenza di un uso normativo bancario tale da legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori), ha ritenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi, tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154/92. che vieta le clausole di rinvio agli usi (Cass. 99/2374; cfr. altresì Cass. 9913096, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione, più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iurìs ac necessitatis; nonché Cass. 99/12507, secondo cui la clausola in oggetto deve reputarsi nulla, in quanto fondata su un uso negoziale, ex art. 1340 c.c., e non su un uso normativo, ex artt. 1 e 8 delle preleggi, come esige l'art. 1283 c.c.; l'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette nonne bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la nullità anzidetta, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non di usi normativi). A regolare la materia è poi intervenuto l'art. 25 del d. lg.s 4/9/99 n. 342 che, innovando la rubrica dell'art. 120 T.U. - "decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi" - ha aggiunto al comma 1 dell'art. 120 due nuove disposizioni alla stregua delle quali "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", prevedendo in ogni caso che "nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente". Peraltro la Corte Costituzionale , come è noto, con sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'ari. 25, comma 3, d. lgs. 4/8/99 n. 342 citato (contenente modifiche al decreto legislativo 1/9/93 n. 385, recante il testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77 101, 102, 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. 28/3/2002 n. 4490). Alla luce quindi di tali orientamenti, condivisi dal Giudicante (pur nella consapevolezza della esistenza di difformi pronunce della giurisprudenza di merito, pure intervenute in subìecta materia, sulla quale il dibattito, sia dottrinario che giurisprudenziale, è ancora acceso ed aperto), si ritiene doversi dichiarare la nullità, nella specie, della previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale (nè vi è dubbio che siffatta nullità sia rilevabile anche d'ufficio, poiché il Giudice ben può rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la nullità di clausole contrattuali, come appunto quella che occupa. delle quali si chiede l'applicazione o l'esecuzione, rientrando questo potere nel compito di verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione; cfr. Corte Appello Cagliari 15/1/2001, resa in una fattispecie nella quale si discuteva anche della invalidità della pattuizione non scritta di interessi ultralegali), con conseguente necessità di rideterminare la pretesa creditoria oggetto di causa, applicando la capitalizzazione con la sola cadenza annuale. Relativamente a quest'ultima, è infatti pur vero che una drastica applicazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. potrebbe indurre a negare l'ammissibilità anche di detta specie di anatocismo, però è anche vero che una soluzione siffatta porterebbe, a sua volta, ad escludere che l'inadempimento dell'obbligazione del pagamento degli interessi alla scadenza fosse fonte di alcuna responsabilità risarcitoria. Si è quindi ritenuto che la soluzione del problema vada ricercata nel disposto dell'art. 1284 c.c, che individua nell'anno il termine di scadenza ex lege dell'obbligazione di interessi. Ed infatti, si sostiene, se è la legge stessa a ritenere adeguato l'anno quale termine entro il quale l'obbligazione degli interessi viene a scadenza, appare giusto ritenere che esso costituisca anche un termine reputato dalla legge sufficientemente ampio per precludere quell'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art. 1283 c.c. vuol evitare impedendo cadenze infrasemestrali. Detta soluzione può essere condivisa, sia perchè non contrasta con l'ars. 1283 c.c., sia perchè vale ad evitare la configurabilità nell'ordinamento di obbligazioni il cui inadempimento rimanga privo di sanzione. Ne consegue quindi la necessità di rideterminare le somme dovute dagli attori, in relazione al rapporto di conto corrente bancario per cui è causa, anche tenuto conto di tale ulteriore profilo, ossia scomputare dal credito vantato dalla banca (oggetto, appunto, del presente giudizio di accertamento negativo) la quota di esso derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Gli attori hanno inoltre eccepito la non debenza della commissione di massimo scoperto, delle spese di tenuta conto e di quelle "non documentate", nonché la nullità della clausola cosiddetta `valuta d'uso". Per brevità di esposizione, si richiama tutto quanto esposto, sull'argomento, sotto un profilo più squisitamente economico e di tecnica bancaria, nella relazione redatta dal C.T.U. dott. Giuseppe Tedesco e depositata in data 11/10/2001. Con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, si osserva altresì che la rara giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsene, ha ritenuto, in considerazione della diversa natura degli interessi rispetto alla commissione, che "qualora il contratto di conto corrente contempli la corresponsione di interessi ultralegali, il debito per saldo passivo del conto continua ad essere regolato dalla suddetta clausola anche per il periodo successivo al recesso di banca. Non è invece più dovuta, con riferimento a detto periodo, la c.d. commissione di conto" (Appello Catania 15/9/1987). Ed infatti la c.m.s., che viene applicata al massimo saldo dare del cliente, nell'ambito del sinallagma contrattuale, è destinata ad operare su di un piano diverso rispetto agli interessi, "costituendo la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo dei fondi" (Farina, "La determinazione giudiziale del credito bancario in conto corrente", pag. 370). Tale conclusione risulta indirettamente avvalorata dal fatto che la Banca d'Italia, con circolare del 1/10/1996, intervenendo in ordine alla rilevazione dei tassi per l'individuazione della soglia usuraria, ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG (tasso interesse globale) e va rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali. Alla luce di quanto detto, ed una volta riconosciuta alla commissione di massimo scoperto una sua autonoma finzione rispetto agli interessi, come pure una sua giustificazione causale nel sinallagma del contratto di conto corrente, non appaiono sussistere valide ragioni per ritenere la nullità della clausola che la sancisce, giungendo a conclusioni identiche a quelle a cui si è pervenuti con riguardo agli interessi (passivi), ai quali soltanto è applicabile la norma dell'art. 1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, a pena di nullità. Sicché, trattandosi peraltro, nello specifico, di contratto stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del testo unico sulla trasparenza bancaria, è ben possibile ritenere legittima l'applicazione, in costanza di rapporto, della commissione anzidetta. In ordine poi alla questione relativa alla determinazione della valuta, va certamente condiviso quanto evidenziato dal C.T.U. nella propria relazione in atti, peraltro confortato dalla giurisprudenza occupatasi della questione, secondo il quale "per quanto riguarda i prelevamenti si deve riportare la valuta che corrisponde al giorno del pagamento dell'assegno, ovvero del giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro, mentre per quanto riguarda i versamenti si riporta la valuta che corrisponde al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro ... In pratica però la banca, che tiene il conto e che quindi è la parte. forte nel rapporto di ' conto corrente, per i prelevamenti di capitale effettuati dal cliente attraverso l'emissione di assegni bancari ha attribuito una valuta antergata al giorno dell'effettivo prelevamento, mentre per quanto riguarda i depositi di denaro effettuati dal cliente sul conto corrente la banca ha attribuito una valuta postergata al giorno dell'effettiva disponibilità del denaro", in tal modo determinando un aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato nel rapporto di conto corrente (cfr. pagg. 17, 18 e 19 della relazione depositata in data 11/10/2001). Di qui la necessità di computare le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, regola cui si è attenuto il C.T.U. nei propri conteggi. Per quanto concerne, infine, le spese, devono ritenersi dovute quelle cosiddette "di tenuta conto", trattandosi di costi sostenuti dalla banca, direttamente o indirettamente, per la tenuta e gestione dei servizi di conto corrente. Con riferimento invece alle spese cosiddette "non documentate", pur non potendosi escludere che trattasi di categoria piuttosto vaga e indefinita, la questione è però priva di pratica rilevanza, avendo il C.T.U accertato l'assoluta esiguità di esse. Conclusivamente, tenuto conto di tutto quanto evidenziato, e cioè applicando gli interessi nella misura legale, con la sola capitalizzazione annuale includendo la commissione di massimo scoperto e le spese, e computando infine le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, è emersa l'inesistenza di debiti degli attori (rispettivamente correntista e fideiussori) nei confronti della banca convenuta, scaturenti dal rapporto di apertura di credito mediante scoperto sul conto corrente n. 49-11343, oggetto del presente giudizio di accertamento. Viceversa è risultato che sono proprio gli attori ad essere titolari di un credito restitutorio verso la banca, per interessi illegittimamente corrisposti pari a lire 19.912.325. conteggiato dal C.T.U., relativamente al periodo 1984 - 1995, a pag. 6 della seconda relazione depositata in data 20/5/2003. Pertanto, previa declaratoria di nullità delle clausole del contratto bancario n 49-11343, prevedenti, ai fini della determinazione del tasso di interesse, il rinvio agli usi, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi medesimi la banca convenuta va condannata alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 10.283,85, oltre interessi semplici al tasso legale dalla data del 31/1211995 (corrispondente a quella dell'ultimo estratto conto prodotto dalla banca, recante un saldo debitore di lire 161.126.058), sino al saldo effettivo. Va infine precisato, per completezza di trattazione, che gli attori non hanno più specificamente riproposto, all'udienza di conclusioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 118 del D.lgs. n. 38511993, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 1321, 1325 n. 1 e 3, 1346 c.c., e di incompatibilità del modello N.U.B., predisposto dall'A.B.I., relativo alla normativa sui conti correnti di corrispondenza e le fideiussioni, con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, da intendersi pertanto tacitamente rinunciate. In ogni caso, trattasi di questioni che non sembrano avere influenza sul presente procedimento, nel quale si controverte in tema di nullità di specifiche clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ultralegali ed all'anatocismo, spese, commissioni, ecc. Parimenti, deve ritenersi rinunciata, in difetto di espressa riproposizione all'udienza conclusiva, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nell'atto di citazione, conseguente alla illegittima comunicazione e quantificazione della "sofferenza" presso la Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, domanda, comunque, rimasta completamente sfornita di prova. Infine, considerata la complessità e novità delle questioni trattate, sulle quali è ancora aperto il dibattito sia dottrinario che giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali, fatta eccezione per quelle di C.T.U., come già in atti liquidate, che vanno invece poste, nella loro interezza. a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in premessa, ogni diversa istanza od eccezione assorbita o disattesa, cosi' provvede: 1) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dagli attori e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle clausole del contratto bancario n. 49-11343, prevedenti, ai fini della determinazione degli interessi, il rinvio agli usi e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, condanna la banca alla restituzione, in favore degli attori, secondo quanto indicato dalla C.T.U. in atti, della somma di euro 10.283,85, oltre interessi determinati come da motivazione della presente sentenza; 2) compensa interamente tra le parti le spese processuali, fatta eccezione per quelle di C.T.U., come già in atti liquidate, che pone nella loro interezza ed in via esclusiva a carico della banca convenuta.

CASSINO, 2/7/2004 IL GIUDICE Anna GONNELLA

DEPOSITATA il 29 ottobre 2004

___________________________________________________________________________________


VII

Tribunale di Torino

Sez. VIII Civile
Il Dott. Marco CICCARELLI, nelle funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. **** del ruolo gen. degli affari contenziosi per l’anno 1999,

TRA
SACOL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, POMES Eugenio e TAMBURRINI Maria, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio TANZA e Roberto ROLLERO;

-OPPONENTI-

E
SAN PAOLO IMI s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe RIZZO;

-OPPOSTO-

(omissis)

PQM
il Tribunale di TORINO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SACOL SRL, nonchè da POMES EUGENIO e TAMBURINI Maria nei confronti della SPA SAN PAOLO IMI con atto di citazione notificato il 18 settembre 1999, con l'intervento volontario di ITALFONDIARIO SPA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara tenuta e condanna la SPA SAN PAOLO IMI alla restituzione in favore della SACOL SRL della complessiva somma di Euro 149.949,50 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

2) rigetta la domanda di restituzione proposta nei confronti della intervenuta ITALFONDIARIO SPA;

3) compensa integralmente le spese tra gli attori e la ITALFONDIARIO SPA;

4) dichiara tenuta e condanna la SPA SAN PAOLO IMI all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore degli attori, liquidandole in assenza di specifica distinta in Euro 6.000,00, di cui Euro 400,00 per spese vive, Euro 1.600,00 per competenze ed Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge e disponendone la distrazione, ex artt 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari;

5) pone le spese di CTU, liquidate come da provvedimenti del 02 luglio 2002 e del 27 aprile 2004 definitivamente a carico della convenuta San Paolo Imi Spa.

Così deciso in Torino il giorno 29 ottobre 2004

Il Giudice Dott. Marco Ciccarelli

Depositata in Cancelleria il 03 novembre 2004

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