Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2005


IX
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1718/2005

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico, Dr. Gabriele POSITANO, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 1751/99 vertente tra:

PAGLIARA Fernando, difeso dal Avv. A. TANZA e

UNICREDITO ITALIANO s.p.a., difeso dagli Avv. C. VANCHERI e

ALA Carmela, contumace.

All'udienza del 23.02.05 il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni come da separato verbale al quale si fa espresso rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 14.16.99 Pagliara Fernando ha esposto di avere intrattenuto con il Credito Italiano s.p.a. filiale di Lecce una apertura di credito con affidamento su conto corrente ordinario e conto corrente sconto effetti sin dal 1989 con un saldo debitore di E. 26.292.000. Ha dedotto la nullità della clausola relativa all'applicazione del c.d. "uso piazza" come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, nonché della clausola di capitalizzazione trimestrale degli stessi non ricorrendo alcun uso normativo come affermato dalla Cassazione. Ha censurato l'applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto, come pure la determinazione dei giorni di valuta effettuata in maniera errata a svantaggio dei ricorrenti.
Infine, ha ritenuto complessivamente inesatto il tasso effettivo globale applicato e conseguentemente illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi. Ciò premesso ha chiesto dichiararsi la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e determinare con esattezza l'importo eventualmente dovuto all'istituto di credito, ovvero le somme delle quali l'attore risulti creditore nei confronti della banca.
Costituitasi la s.p.a. Unicredito Italiano ha dedotto di essere creditore di Pagliara Fernando quale debitore principale e di Ala Carmela quale fideiubente della somma di £ 26.292.899 alla data del 31.12.94 oltre interessi convenzionali a tasso del 17%.
Ha precisato che la banca era intervenuta con atto del 28.02.95 nella procedura esecutiva promossa dall'allora Credito Romagnolo contro i predetti Pagliara e Ala. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'azione pendendo la procedura esecutivo. Nel merito ha dedotto l'esistenza di un accordo scritto sugli interessi, come risulta dalla scheda-firme sottoscritta dal Pagliara che rinvia per la determinazione degli interessi a quelli usualmente praticati dalle aziende di credito (art. 7).
Tale determinazione convenzionale doveva ritenersi perfettamente legittima. Analogamente per la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, come affermato tradizionalmente dalla giurisprudenza.
In ogni caso ha eccepito la prescrizione delle pretese avanzate dalle controparti. Da ultimo ha dedotto che comunque il pagamento di interessi superiori a quelli del tasso legale eventualmente non convenuti per iscritto costituisce obbligazione naturale non ripetibile.
Ha concluso per il rigetto della domanda e ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di €. 26.292.899 nei confronti di Pagliara Fernando e Ala Carmela.
Quest'ultima, sebbene chiamata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, ritenuta infondata l'eccezione preliminare, è stata istruita con il deposito della documentazione ritenuta opportuna dalle parti e con consulenza tecnica contabile di ufficio.

All'udienza del 23.02.05, comparso soltanto il difensore dell'attore, è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE

Come rilevato con ordinanza del 23.10.01 deve ritenersi infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del giudizio per la esistenza nei confronti dell'attore e del terzo chiamato di una procedura esecutiva promossa dai Credito Romagnolo nella quale l'istituto di credito aveva richiesto il recupero del credito rinveniente dal medesimo rapporto oggetto del presente giudizio. Non ricorre, nel caso di specie, una competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione per trattare le questioni relative al presunto credito per il quale è stato spiegato intervento nella procedura esecutiva.
Infatti, la giurisprudenza ha affermato che residua la legittimazione del debitore esecutato di instaurare un autonomo giudizio di ricognizione ordinaria per l'accertamento dell'invalidità del titolo negoziale fonte delle pretese creditorie e per la eventuale determinazione del credito o del debito (Cass. 5.05.98 n. 4525).
Dalla documentazione esibita risulta che in data 25.01.89 Pagliara Fernando ha stipulato un contratto di conto corrente di corrispondenza con il Credito Italiano s.p.a. contenente le consuete clausole che non prevedono io indicazione in cifre del tasso di interesse né la commissione di massimo scoperto, rinviando alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (art. 7 terzo comma). La stessa norma, al secondo comma, stabilisce anche la produzione degli interessi sugli interessi in via trimestrale con la capitalizzazione degli stessi e delle competenze.
Risulta documentalmente che il giorno successivo (26.11.99) è stata concessa da Ala Carmela garanzia personale sulle obbligazioni del debitore principale
Si trattava di una fideiussione omnibus concessa inizialmente senza limitazione e successivamente limitata a E. 50.000.000 ai sensi della legge n. 154/94 (art. 10).
Sulla base di tali elementi occorre esaminare le tre questioni principali e cioè quella relativa alla prescrizione del diritto al!a ripetizione delle somme, quella della validità della clausola relativa agli interessi cd. "uso piazza" e quella della capitalizzazione trimestrale degli stessi.
Prescrizione
Le Sezioni Unite della Corte della Cassazione in data 4 novembre 2004, n. 21095 sono intervenute ed hanno risolto il contrasto; hanno aderito all'orientamento più recente delle sezioni semplici; hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla. Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate.
Quanto al problema della prescrizione per il diritto di ripetizione delle somme.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie concernente l'anatocismo trimestrale) è imprescrittibile ex art. 1422 c. c..
Quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Per la decorrenza del termine prescrizionale, il dies a quo va individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti (App . Lecce 22-10-2001; Cass. 9-4-1984 n. 2262; per l'affermazione di tale principio in tema di garanzia prestata per il rapporto di conto corrente veda Cass. 23-3-2004 n. 5720; Cass. 11-5-1999 n. 4659; Cass. 14-4-1998 n. 3783; Cass. 19-6-1997 n. 5481; Cass. 18-4-1996 n. 3662).
Tassi uso piazza
Sia dal contratto di conto corrente depositato in atti che dal testo della domanda proposta si evince che il tasso risulta dalla certificazione di estratto conto redatta ai sensi dell'art. 50 del D. L 10 settembre 1993 n. 385 comunicato negli estratti conto regolarmente inviati al debitore nella misura del tasso usualmente applicato in piazza.
Da ciò si deduce che:
il tasso d'interesse applicato nel rapporto bancario dedotto in causa, non è quello legale ma quello usualmente applicato in piazza;
esso non è stato pattuito per iscritto.
Ed è noto che: "La validità della determinazione convenzionale solo "per relationem" del saggio degli interessi ultralegali postula che le parti facciano riferimento, espresso in forma scritta, a criteri prestabiliti e ad elementi, anche estrinseci al documento negoziale purché oggettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Pertanto, il rinvio, contenuto in un contratto bancario alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, può essere considerato sufficiente ove esistano fonti vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, ma non anche quando in tali accordi siano contemplate diverse tipologie di tassi o, addirittura, essi non costituiscono più un parametro centralizzato e vincolante: in quest'ultimo caso assume rilevanza concreta il grado di unicità della fonte richiamata al fine della verifica dell'idoneità di essa all'individuazione della previsione alla quale le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e, quindi, ad un'oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno a una sicura determinabilità 'controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo (Cassazione civile sez. I,19 luglio 2000, n. 9465). Con la conseguenza che per il calcolo del debito residuato al correntista alla chiusura del conto in esame, non risulta corretta l'utilizzazione di un tasso superiore a quello legale e riferito a quello usualmente praticato in piazza. Tanto mancando la prova di una pattuizione scritta in tal senso come anche di una sicura determinabilità della misura dell'interesse concretamente applicato, misura d'interesse che doveva essere quanto meno ".. controllabile pur nell' ambito di una variabilità dei tassi del tempo.".
Ritiene questo Giudice di dover aderire al più recente, ma oramai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia adottato dalla S.C. : "la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, comma 3, c. c., quando il relativo tasso risulti determinabile,e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può, pertanto, ritenersi univoco se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo (a disciplina del tempo, se ('elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca" (Cassazione civile sez. I, 8 maggio 1998, n. 4696).
In applicazione del su esposto principio di diritto, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto soddisfacente, in punto di quantificazione in misura ultralegale degli interessi, la clausola de qua, trascurando di accertare, in concreto, il grado di univocità della fonte richiamata e, quindi, l'oggettiva determinabilità del tasso, pur nella previsione di variazioni in corso di rapporto. Ha rilevato la Corte di Cassazione che tale omissione si traduce in una falsa applicazione dello norma di cui all'art. 1284 c.c. ad una situazione non compresa nel suo ambito di previsione. Da tale orientamento, che perfettamente si attaglia al caso di specie, non vi è motivo di dissentire: la banca opposta non ha fornito una convincente dimostrazione in ordine alla certezza dell'ancoraggio ai cd. tassi usualmente praticati sulla piazza, non preoccupandosi di fornire una reale spiegazione in ordine alla loro modalità di formazione e di rilevamento. Viene così a cadere uno degli elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti debitori) nella determinazione del saldo finale portato dalla banca, con conseguente totale incertezza sull'ammontare del credito e sulla sua stessa esistenza. Peraltro il conteggio che ha portato al saldo richiesto dalla banca risulta inficiato per eccesso da altre poste erroneamente conteggiate a favore della banca e riconosciute inopinatamente sino al soddisfo, in ossequio ad una errata applicazione del principio della perpetuatio obbligationis.
Pertanto i contratti conclusi prima dell' entrata in vigore della legge numero 154 del 1992, sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Pertanto prima di tale momento, le clausole contrattuali (ad esempio, quella relativa alla determinazione degli interessi uso piazza), potranno essere ritenute valide o meno sulla base della tesi giurisprudenziale che si ritiene di accogliere e non sulla base della nuova disciplina legislativa (come nell'ipotesi sub 1). Pertanto se la condizione risulta nulla (art. 1419 c.c.) trova applicazione il disposto dell'articolo l284 c.c. (interessi al tasso di legge) con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore al nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge numero 145 prima e dal T.U. del 1993, dopo. In particolare, sebbene l'art. 117 faccia riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, non rispondendo alla rafia della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipulazione di un contratto (magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9.7.1992.
Anatocismo
La clausola che consentiva l'anatocismo, come prevista all'art. 7 del richiamato contratto di conto corrente è certamente nulla laddove è pacifico che: La clausola dì un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si baso su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. i ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A. B. I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (Cassazione civile sez. 1,11 novembre 1999, n. 12507).
E' oltremodo noto a questo giudice il complesso dibattito e dottrinale che ha accompagnato il revirement della Cassazione che ha escluso l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c .c.: "la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi " (Cass., 16 marzo 1999, n. 2374). Sì è esclusa così, condividendo l'opinione da tempo sostenuta da parte di certa dottrina a cui aveva fatto seguito di recente qualche pronuncia di merito, la più volte affermata natura normativa, degli usi in parola. noto altresì che dopo pochi mesi il mutamento di indirizzo della Corte di Cassazione in tema di anatocismo bancario si è registrata una iniziativa del legislatore che il quale senza provvedere alla abrogazione della previsione di cui all'art. 1283 c. c., che ancora sancisce un generale divieto di anatocismo, l'art. 25 del D.lgs. n. 342/99 ha aggiunto al primo comma dell'art. 120 T.U. due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il 2° comma dell'art 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Il CICR, con deliberazione del 9 febbraio 2000, ha provveduto all'incombente riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori simmetrici.
Con la seconda, che ha introdotto il terzo comma dell'art. 120 T.U., ha stabilito che: "Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibero di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l può essere fatta valere solo dal cliente". A seguito dell'emissione da parte dei giudici del merito di numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, con le quali si sono evidenziati la carenza di delega da parte dello stesso legislatore, la violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento la Consulta con sentenza n. 425/00 ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione del terzo comma, del citato art. 25 d. lgs r 342/1999 nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al d. lgs. 432/99 (pro praeterito) e fino all'entrata in vigore della delibera del CICR (avvenuta in data 22/04/00), che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi.
Va quindi condivisa il mutato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con la decisione del 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095, che - dopo aver riconosciuto per decenni la ricorrenza di un uso normativa bancario che legittimavo la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori - ha definitivamente cambiato indirizzo. La Corte, facendo propria la tesi sostenuta da isolata dottrina ha escluso la possibilità di formazione di un uso normativo che possa derogare al divieto di anatocismo.
La clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetto da nullità - eccepita dagli opponenti, ma rilevabile anche d'ufficio - siccome non supportata da usi normativi ed inidonea a derogare alla disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c. c..
Non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non risulta essere esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al 1942, anno di promulgazione del codice civile vigente. Inoltre, le norme bancarie uniformi emesse dall'ABI non sono in realtà fonti di produzione del diritto, ma solamente degli schemi contrattuali uniformi che l'associazione delle imprese di credito propone ci suoi associati.
Di fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito di inserire nei contratti bancari, per di più stipulati con moduli prestampati a cura delle banche, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'atteggiamento mentale della stragrande maggioranza dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta di adesione necessaria ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata contestazione - da parte del debitore principale - degli estratti di conto corrente inviati, poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
Come rilevato in giurisprudenza l'uso normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti: l'uno di carattere oggettivo consistente nella uniforme e costante ripetizione di una determinata condotta, l'altro di tipo soggettivo, consistente nella consapevolezza di osservare, attraverso quella condotta, una norma giuridica, sicché l'uso, come la norma, deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza.
In questo quadro risulta indifferente che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca trovi generale riscontro nei loro rapporti, giacché l'applicazione della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli schemi contrattuali predisposti dalle banche, in base alle norme bancarie uniformi, aventi natura pattizia: in sostanza la prassi così instaurata si collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto - la banca - cui il cliente, nello stipulare un certo tipo di contratto, non può di fatto sottrarsi, sicché nella stragrande maggioranza dei casi, l'adesione a quella prassi diventa in concreto ineludibile. Siffatta ricostruzione porta ad escludere che l'osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione - che deve ovviamente essere comune ai contraenti di un certo settore - di attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate situazioni: in definitiva, il cliente, nell'ambito dei contratti bancari, stipula sulla base delle condizioni generali, fissate dalla banca, ed il fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica tra quelle condizioni vale a dimostrare che l'uso in questione non è normativo, ma negoziale. L'uso normativo, infatti, operando come la norma, non ha bisogno di una previsione convenzionale (o imposta), sicché l'inserimento della capitalizzazione nel documento contrattuale è funzionale a trovare una base pattizia in assenza di una regola giuridica. L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c.
La nuova impostazione giurisprudenziale è stata censurata rilevando in primo luogo che la capitalizzazione trimestrale preesisteva alle raccolte ABI del 1951. Si è allegata dottrina necessariamente datata in materia, soprattutto, di tecnica bancaria al fine di dimostrare in fatto l'esistenza di tale uso e ciò nonostante la irrilevanza di tali citazioni in sede processuale dove quegli autori non possono essere citati quali testimoni.
Si è osservato che la Confederazione Generale Fascista, antenata di regime dell'ABI nel "Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza" del 1929 aveva previsto tale uso. Sul punto va rilevato. che non appaiono sovrapponibili le nozioni di condizioni generali di contratto e di uso normativo per l'impossibilità per le prime di dare vita ai secondi. In ogni caso l'esame della missiva del 7 gennaio 1929 che accompagnava l'invio delle "norme" da parte della Confederazione alle banche (obbligatoriamente) consociate esclude la configurazione di un uso normativo pregresso.
Nella nota di legge: "spett. Banca, la Commissione per la razionalizzazione dei servizi bancari costituita presso questa Confederazione proseguendo i suoi lavori ha concretato il " Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza", quale riportato in allegato e ne propone l'adozione da parte delle Banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti della Clientela secondo norme uniformi".
Non è, invece, stato documentata l'esistenza da parte delle Camere di commercio di usi che prevedano l'anatocismo in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice civile ed in particolare l'esistenza di una raccolta di usi di tal fatta nella provincia di Lecce antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942.
Inoltre, ove anche si volesse ritenere che altra Camera di Commercio (ad esempio quella di Milano che ha individuato un uso normativo "preesistente" al divieto) ha documentato tale uso nessuna rilevanza potrebbe esplicare in questo giudizio, atteso la mancata rilevazione a quel tempo di un uso analogo nella provincia di Lecce.
Deve escludersi, in genere, l'analogia di una norma consuetudinaria, in quanto (quest'ultima nella sua componente oggettiva - ripetizione di un determinato comportamento - e soggettiva - opinio iuris - presuppone la riferibilità ad una sfera ben delimitata di soggetti ed un oggetto ben determinato. Altrimenti, ove l'oggetto non fosse ben determinato sarebbe impossibile la verifica della identità del comportamento succedutosi nel tempo. Giova rammentare che la stessa Corte di Cassazione in forza di tali presupposti ha escluso l'estensione dell'uso ammissivo di anatocismo alle società finanziarie (Cass. , 12 aprile 1980, n. 2335,) e più di recente l'esclusione dell'inammissibilità della deroga alla disposizione imperativo di cui all'art. 1283 c.c. è stato esclusa con riguardo alla clausola di capitalizzazione mensile degli interessi prevista dalle condizioni generali per le operazioni di factoring (Trib. Milano, 30 giugno 1997). Nel caso specifico poi, rappresentando comunque l'uso in questione una norma eccezionale rispetto al generale principio del divieto dell'anatocismo, non può essere in alcun modo suscettibile di applicazione anologica (art 14 disp. prel. c.c.).
Da ultimo la tesi della Cassazione è stata superata da alcune pronunce di merito, seguite da parte della dottrina, che hanno legittimato la prassi anatocistica in materia (Trib. Roma 14 maggio 1999; Trib . Roma 26 maggio 1999) poiché questa troverebbe il suo fondamento nelle disposizioni che regolano il conto corrente ordinario. Argomentando in forza dell'art. 1831 c.c. che prevede il potere delle parti di stabilire e scadenze di chiusura e liquidazione del saldo , dall'art. 1823 c. c., che considera il saldo, ove non richiesto, come prima rimessa di un nuovo conto e dall'art. 1825 c.c. che prevede come sulle rimesse decorrono gli interessi stabiliti, non solo in ipotesi di "rinnovazione" del contratto scaduto, ma anche in caso di. semplice "continuazione", si è individuata una eccezione a! principio di cui a 1283 c.c..
Da tale ambito normativo sarebbe possibile evincere la legittimità della previsione, ricorrente nel contratto oggetto di causa relativa alla chiusura dei conti debitori e ricorrente nelle Norme bancarie Uniformi (art. 7 comma, secondo NBU). Secondo il Tribunale di Roma non rileva che il legislatore abbia ritenuto giusto, in considerazione delle peculiarità che il conto corrente bancario presenta rispetto ad un conto corrente ordinario, apprestare una normativa di coordinamento e di richiamo solo di alcune norme: l'articolo 1857 c.c. non richiama né il 1831, né il 1823, né il 1825 c.c., ma fa riferimento solo agli art. 1826, 1829, 1832 c. c.. Si sostiene, poi, come la stessa legge 154/1992 sulla trasparenza bancaria, abbia fatto riferimento alla capitalizzazione degli interessi legittimandone l'adozione. Non vi sarebbe, in buona sostanza, una situazione di squilibrio contrattuale a seguito di una capitalizzazione trimestrale sui conti debitori ed una annuale sui conti creditori, perché la differenziazione troverebbe la sua giustificazione nel rischio che la banca corre per l'esposizione conseguente all'utilizzo del fido. Quanto, infine, alla possibile formazione di un uso normativo in epoca successiva all'entrata in vigore del codice civile il Tribunale di Roma citato, andando di contrario avviso al recente orientamento della Cassazione, sostiene che tale possibilità sia desumibile dalla norma di cui all'art. 162 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile ove è stabilito che la disposizione dell'art. 1283 c.c. si applica anche alle obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice.
Va osservato -al contrario- che il mancato richiamo da parte dell'articolo 1857 c.c. delle norme sopra citate (art 1831, 1823, 1825 c.c.) deriva dalla differenza fra il conto corrente bancario e quello ordinario, rappresentata dall'immediata disponibilità del saldo, tipica solo nel conto corrente bancario. Tale consistente diversità giustifica la mancata applicazione analogica della normativa in questione.
In secondo luogo l'art. 1831 c. c., riguardando la chiusura del conto corrente ordinario, presuppone la presenza di reciproche rimesse e l'inesigibilità del saldo sino alla chiusura (art. 1823 c.c.). Al contrario, l'art. 1852 c. c, in tema di conto corrente bancario, prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento del saldo attivo. Ciò rende difficilmente compatibile la applicazione dell'art 1831 c.c. al conto corrente bancario in assenza di uno specifico richiamo ed in presenza di più presupposti di integrazione delle relative fattispecie. Quanto alla previsione di cui all' art. 1823, secondo comma c.c. va osservato che in effetti il saldo è la prima rimessa di un nuovo conto (ma non dello stesso); però al primo comma dello stesso articolo e nella prima parte del secondo comma è prevista l'inesigibilità e l'indisponibilità delle relative somme a saldo sino alla chiusura del conto alla scadenza stabilita.
La S.C. (Cass. 11luglio 1985, n. 4022 ) ha ribadito che i saldi passivi di un conto corrente bancario sono immediatamente esigibili, salvo che siano ricollegati ad operazioni bancarie che ne sospendano temporaneamente la disponibilità, con conseguente impossibilità di applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 1823 c. c..
Da ultimo l'articolo 1853 c. c, in tema di conto corrente bancario, consente la compensazione fra conti diversi, anche quando i rapporti sono in corso (Cass. 17 luglio 1997, n. 6558), ciò in contrasto con l'articolo 1823 c.c. che non può trovare applicazione.
Quanto all'art. 1825 c. c., una volta esclusa l'applicazione analogica dell'art 1831 c.c. e dell'art. 1823 c. c., il suo richiamo resta irrilevante al fine di sostenere la tesi della capitalizzazione trimestrale. Per lo stesso motivo, il mancato richiamo, operato dall'art. 1857 c. c., appare comunque da solo sufficiente ad escluderne la sua applicazione analogica alla fattispecie in esame.
Quanto all' art. 162 bis disp. att. c.c. si tratta di una norma transitoria che trovava giustificazione nella necessità di coordinamento, per le obbligazioni "sorte anteriormente all'entrata in vigore " del codice del 1942, tra l'art. 1232 del codice civile del 1865, il quale prevedeva, al terzo comma, la possibilità di portare a capitale gli interessi scaduti, purché "dovuti per una annata intera" e l'art. 1283 del nuovo codice, che ha ridotto a sei mesi la decorrenza minima della debenza.
In conclusione e ritornando al nucleo della motivazione, deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva,atteso il carattere imperativo della norma "de qua" - impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente -), e, come, nello specifico campo del mutua bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..
Va ritenuta, pertanto, la illegittimità tanto delle pattuizioni, quanto dei comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvono in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale (Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593 ).
Ricostruzione del rapporto.
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c. c., nella sostituzione di tale clausola appare convincente la soluzione interpretativa mediana secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.
Tra le diverse soluzioni che in astratto si possono porre, due sono quelle che hanno ricevuto maggiore credito:
quella che esclude ogni forma di capitalizzazione
quella che prevede una capitalizzazione annuale.
Una prima argomentazione a favore della capitalizzazione annuale muove proprio della inaccettabilità della tesi opposta.
Parte della dottrina osserva che la tesi della Cassazione a Sezioni Unite negli effetti privilegia gli imprenditori che sono titolari di conti correnti con andamento fluttuante o in passivo rispetto ai quali l'applicazione di una capitalizzazione semplice consentirebbe la ripetizione delle somme indebitamente conteggiate quali passività. Tale tesi però lederebbe eccessivamente la posizione dei consumatori o dei risparmiatori in generale che sono titolari di depositi e che sarebbero esposti all'azione delle banche per la restituzione degli interessi accreditati indebitamente a seguito della capitalizzazione annuale attiva.
In sostanza, contro la tesi della capitalizzazione semplice, si porrebbe l'effetto aberrante dì un simmetrica anche per i conti attivi nei confronti (e, quindi, ai danni) dei correntisti creditori della banca.
Secondo la tesi opposta, invece, il disposto dell'art. 1283 c.c. è simile al divieto di patto commissorio, quale norma inderogabile, che non pone alternative la nullità della clausola impone la capitalizzazione semplice e cioè esclude ogni forma di capitalizzazione.
In secondo luogo, non appare sostenibile la tesi della maggiore equità della capitalizzazione annuale che troverebbe un riscontro proprio nell'art. 1284 c.c. che prevede un termine annuale. In realtà la norma prevede solo che gli interessi vengono prodotti nella misura del 3% all'anno, ma non anche che il risultato di quella operazione viene capitalizzato.
Cioè gli interessi attivi si accantonano e poi si sommano tra loro.
Gli interessi attivi determinati annualmente potrebbero essere pagati al cliente e questo ne impedirebbe -di fatto- la capitalizzazione. Pertanto la capitalizzazione sarebbe solo un effetto casuale del comportamento del correntista creditore.
Quindi vi sarebbe una differenza sostanziale tra:
interessi annotati e capitalizzati a debito del cliente;
interessi annotati ed eventualmente pagati al cliente che si presenti a riscuoterli ad inizio dell'anno successivo.
Nel conto a debito vi sarebbe solo lo contabilizzazione e mai la dazione, mentre in quello a credito la dazione è il profilo fisiologico e solo in conseguenza di una diversa volontà del cliente le somme rimangono sul conto corrente.
A questa impostazione si replica con argomentazioni giuridiche che appaiono di grande spessore. L'art. 1283 c.c. fa salvo l'uso contrario, che secondo la Cassazione deve essere l'uso normativo. La Corte ha precisato che l'uso normativo di capitalizzare ogni tre mesi gli interessi passivi non si è formato perché il cliente non era libero di aderire a tale uso.
In sostanza, la Cassazione ha ritenuto insufficiente il cd. uso unilaterale ed ha richiesto la condivisione spontanea di quella prassi, concludendo per l'insussistenza di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al contrario, sugli interessi annuali non vi è stata alcuna imposizione da parte del ceto bancario esistendo una simmetria nel conteggio ed in particolare la capitalizzazione annuale è in favore del cliente. Inoltre è prevista dall'art. 120 del CICR.
Deve concludersi, pertanto, che mentre la capitalizzazione trimestrale non è un uso normativo secondo la nozione condivisa dalle Sezioni Unite, l'uso della capitalizzazione annuale ha tutti i presupposti per ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Sotto altro profilo, si contesta che vi sia una differenza tra il meccanismo della capitalizzazione passiva ed attiva.
Infatti, si osserva che il cliente è posto nelle condizioni di evitare l'onere aggiuntiva rappresentato dalla capitalizzazione degli interessi negativi versando delle somme che riducono o azzerano soltanto gli interessi.
Il meccanismo che realizzerebbe tale risultato è quello della imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c. che prevede espressamente che il pagamento debba essere imputato agli interessi e non al capitale salvo accordo con il creditore.
Così vengono estinti prima i debiti relativi agli interessi e successivamente quelli a titolo di capitale.
Pertanto, non sarebbe fondata la tesi della differenza tra capitalizzazione attiva e passiva, con la conseguenza che anche nell'ipotesi di annotazione passiva è possibile pagare direttamente gli interessi passivi ed evitare la capitalizzazione.
Esisterebbe quindi un parallelismo tra la capitalizzazione annuale attiva e passiva.
Si obbietta, dai fautori della tesi opposta, che per consentire il pagamento delle posizioni passive sarebbe necessario inserire quelle poste su un "conto di evidenza".
Il conto corrente prevede un meccanismo automatico di capitalizzazione degli interessi conteggiati annualmente a debito che si trasformano in capitale.
Invece negli interessi a credito non vi è una capitalizzazione automatica, ma solo eventuale, poiché se il cliente non ritira le somme annotate a titolo di interessi, la capitalizzazione eventuale diviene reale. Al contrario il meccanismo contabile non consentirebbe al cliente di pagare l'interesse passivo prima che venisse capitalizzato.
Si rileva da parte dei sostenitori della tesi della capitalizzazione annuale che, al contrario, l'estinzione delle voci di debito relative agli interessi è possibile attraverso il meccanismo della imputazione: il cliente imputo il pagamento ad interessi oppure ciò avviene sulla base del criterio previsto dal codice civile.
Per quanto detto occorre considerare il conteggio relativo alla capitalizzazione annuale.
In conclusione, sulla base delle corrette valutazioni effettuiate dal Consulente d'Ufficio, tenuto conto della nullità della clausola c.d. "uso piazza" degli interessi che sono stati correttamente ricalcolati al tasso legale fino all'entrata in vigore della legge n. 154/92 e successivamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 della legge citata e poi dall'art. 117 del D.L. g s. n. 385/93, conteggiando altresì nella ricostruzione del rapporto la capitalizzazione annuale degli interessi si perviene ad un credito in favore di Pagliara Fernando pari ad € 6.643,16. Conseguentemente vo accolta in questi termini la domanda dell'attore, mentre deve essere rigettato quello riconvenzionale dell' istituto di credito
Le spese seguono la soccombenza.

P. T . M .

Accoglie per quanto di ragione le domande proposte da Pagliara Fernando e dichiara la nullità parziale del contratto stipulato il 25.01.89 da Pagliara Fernando con la s.p.a. Credito Italiano con riferimento alla determinazione degli interessi;
condanna la banca Unicredito Italiano s.p.a. a corrispondere in favore di Pagliara Fernando la somma di € 6643,16 oltre agli interessi legali dal giugno 1999;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l'Istituto di Credito a pagare in favore dell'attore le spese da questo sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 137 per spese, € 1050 per diritti ed € 2167 per onorario di Avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti e spese di consulenza per intero.
Così deciso in Lecce in data 30.05.2005.
Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2005

Il Giudice Unico
Dr. Gabriele Positano


X
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina - Avv. Gabriella Nocera ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 46/2005

Nel procedimento civile contrassegnato con il n. 5083/1999 R.G. avente per oggetto: "Invalidità e/o nullità parziale contratto di conto corrente"

Promosso da:
Cosimo PELLEGRINO e Maria Rosaria PERRONE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto LEGANZA ed Antonio TANZA,

nei confronti di
Intesa Gestione Crediti S.p.a. (già IntesaBCI Gestione Crediti S.p.a.), in qualità di procuratore di Banca Intesa S.p.a. (già Banca Intesa Banca Commerciale Italiana Spa), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giorgio COSTANTINO

nonchè
Intesa Gestione Crediti S.p.a. (già Intesa Gestione Crediti SPA, già Cassa di Risparmio Salernitana Spa) in qualità di successore a titolo particolare della Banca Intesa Spa (già "Cariplo - Cassa delle Province Lombarde S.p.a."), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giorgio COSTANTINO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di Citazione del 12 novembre 1999, notificato il 22 novembre 1999, PELLEGRINO Cosimo e PERRONE Maria Rosaria convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campi Salentina, la CARIPLO S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito, sconto e conto corrente, oggetto del rapporto tra essi attori e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione del tasso delle CMS delle valute, dell'anatocismo, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, di conseguenza, ridurre l'eventuale credito bancario in base ai risultati del ricalcalo da effettuarsi a mezzo di CTU tecnico - bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito; determinare a mezzo di CTU il Costo Effettivo Annuo degli impugnati rapporti bancari, nonché il T.E.G., e, in virtù dell'invalidità delle convenzioni contrattuali, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (cliente - banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale ad oggi) e determinare l'esatto dare - avere tra le parti, condannando, nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte attrice, la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre interessi legali maturati dalla data della riscossione; condannare la banca al risarcimento dei danni subiti da esso PELLEGRINO a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza e falsamente quantificato; condannare, infine, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore del procuratore anticipatario. All'udienza del 2 febbraio 2000, si costituiva in giudizio Intesa Gestione Crediti S.p.a. (già Cassa di Risparmio Salernitana S.p.a.), in qualità di procuratore della CARIPLO S.p.a., che chiedeva il rigetto delle domande proposte dai coniugi PELLEGRINO - PERRONE nei confronti della CARIPLO S.p.a., con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio. All'udienza del 29 maggio 2001, il processo veniva interrotto per fusione per incorporazione della CARIPLO S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.. Con ricorso datato 4 giugno 2001, il giudizio veniva riassunto dagli attori nei confronti della Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.a. (nuova denominazione assunta da Banca Intesa S.p.a. nelle more del giudizio interrotto). Con decreto del 2 luglio 2001 il Giudice, visto l'art. 303 c.p.c., fissava l'udienza del 12 marzo 2002 per la prosecuzione del giudizio e per il giuramento del CTU, nominato col medesimo decreto. A detta udienza si costituiva con Comparsa di Costituzione e Atto di Intervento IntesaBCI Gestione Crediti S.p.a., sia in qualità di procuratore di Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.a., sia in qualità di successore a titolo particolare della CARIPLO S.p.a., reiterando tutte le domande già formulate con la comparsa di costituzione e con tutti i successivi scritti difensivi, insistendo per l'integrale rigetto delle domande ex adverso proposte. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14 maggio 2002 per il conferimento dell'incarico alla Dott.ssa Cinzia FRASSANITO e la formulazione dei quesiti. Il CTU depositava la propria relazione. Precisate, poi, le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio prende l'avvio dalla contestazione dal contratto regolante il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 01/0523 sorto in data 3 marzo 1981, e che presentava, alla data del 30 marzo 1999 un saldo passivo pari a lire 41.334.623. In breve, gli attori contestavano alcune voci del predetto conto che, a loro dire, nonostante i numerosi pagamenti alla banca, avevano fatto lievitare l'esposizione debitoria. In particolare si contestava l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di previsione scritta e determinata, di voci di spesa quali la commissione di massimo scoperto, non dovute, di un criterio diverso e più svantaggioso per il cliente per il calcolo dei giorni valuta e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; anch'essa ritenuta contraria al divieto normativo dell'anatocismo. Orbene, l'esame delle innumerevoli questioni, sollevate e trattate da entrambe le parti in causa non può prescindere dalla verifica della fondatezza delle questioni preliminari sollevate dalla banca convenuta.
Sull'istanza di riunione del presente giudizio con quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Lecce (n. 2855/00 R.G.). Si rileva che la banca convenuta, per la prima volta in Comparsa Conclusionale, ha richiesto la riunione ex art. 274 c.p.c., ovvero in subordine la sospensione ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio ad altro giudizio contrassegnato dal n. pendente dinanzi al Tribunale di Lecce n. 2855/00 R.G, sul rilievo che tale giudizio avrebbe per oggetto il credito già oggetto di contestazione del presente giudizio. In particolare, asserisce la necessità di procedere alla riunione dei due giudizi, in ragione della pacifica sussistenza di una connessione per l'oggetto e per il titolo tra i due; e dell'eccezione di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti degli odierni attori per il medesimo credito oggetto di contestazione (questione, questa, che, in tale sede, non può trovare trattazione). Tale richiesta non può trovare accoglimento per varie ragioni. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione può disporsi solo ed esclusivamente nel caso di più procedimenti relativi a cause connesse. A parte la considerazione che, ai sensi del II comma dell'art. 40 c.p.c., la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza (il giudizio pendente dinanzi ad altro giudice è già ben oltre la prima udienza di trattazione), e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e la decisione delle cause connesse (e nel caso che ci occupa la causa principale pendente dinanzi a codesto Tribunale, già introitata per la decisione non consentirebbe l'esauriente trattazione e decisione della causa connessa), si rileva altresì che la litispendenza presuppone che tra i vari giudizi esista identità, oltre che di persone e di petitum, anche di causa petendi (cfr. Cass. Civile, 25 giugno 1983, n. 4371). E sulla diversità del petitum e della causa petendi non v'è dubbio: il giudizio odierno ha ad oggetto azione di accertamento negativo del credito della banca e di declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 01/0523 per invalidità di talune clausole di esso; il giudizio n. 2855/00 RG (successivo al presente giudizio e instaurato gia in pendenza dello stesso) ha per oggetto, come è noto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4838/00.
Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Lecce (n. 2855/00 RG). Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla banca di sospensione del presente giudizio in attesa dell'altro (peraltro iniziato successivamente). Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendete davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (cfr. Cassazione Civile Sezioni Unite, 11 aprile 1994, n. 3354; Cassazione Civile, Sez. III, 12 maggio 2003, n. 7195; Cassazione Civile, 22 febbraio 1994, n. 179; Cassazione Civile, 19 ottobre 1993, n. 1043). Per quanto sopra detto, non può trovare accoglimento la richiesta della banca, non ricorrendo alcuna pregiudizialtà.
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme proposta dagli attori nei confronti dell'Intesa Gestione Crediti S.p.a.-
Si ritiene che detta eccezione non possa trovare accoglimento.
Invero: con atto di citazione Cosimo PELLEGRINO e Maria Rosaria PERRONE citavano in giudizio la CARIPLO S.p.a. (subentrata per fusione alla Caripuglia S.p.a.), titolare del rapporto di conto corrente, al fine di sentir dichiarare l'invalidità e nullità parziale del contratto regolante il rapporto di apercredito, e previa determinazione, a mezzo di CTU, dell'esatto dare - avere tra le parti, sentir condannare, tra l'altro, nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte attrice, la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Si costituiva in giudizio Intesa Gestione Crediti S.p.a. in qualità di procuratore della CARIPLO S.p.a.. All'udienza del 29 maggio 2001, il procuratore della Banca chiedeva dichiararsi l'interruzione del processo, essendo intervenuta l'estinzione della Cariplo S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione del 30 dicembre 2000 nella banca Intesa S.p.a.. Gli attori provvedevano alla riassunzione della causa nei confronti della Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.a., nuova denominazione, questa, assunta dalla Banca Intesa nelle more del giudizio interrotto, riproponendo nei confronti della stessa tutte le domande contenute nell'atto introduttivo. Con comparsa di costituzione e atto di intervento si costituiva sia in qualità di procuratore di Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.a. (nella quale si era fusa per incorporazione la CARIPLO S.p.a.), sia in qualità di successore a titolo particolare della CARIPLO S.p.a., IntesaBCI Gestione Crediti S.p.a. (che nel corso del giudizio modificava ancora la propria denominazione fino all'attuale Intesa Gestione Crediti S.p.a.), denominazione, questa, che si evince dalla comparsa conclusionale. Orbene, se è pur vero che IntesaBCI Gestione Crediti S.p.a. (oggi Intesa Gestione Crediti S.p.a.) interveniva nel giudizio interrotto in qualità di successore a titolo particolare della CARIPLO S.p.a., con le evidenti conseguenze di cui all'art. 111, I comma, c.p.c., e altresì indiscutibile che gli attori correttamente proponevano ricorso in riassunzione per processo interrotto nei confronti della Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.a. (ora Banca Intesa S.p.a.), nella quale, per stessa ammissione della convenuta, si era fusa per incorporazione la CARIPLO S.p.a.. Non v'è dubbio che per effetto della su indicata fusione vi sia, ai sensi dell'art. 2501 c.c., una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali), della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti (fusi o) incorporati. Consegue che ogni atto di natura sostanziale o processuale dev'essere diretto nei confronti del nuovo ente che è l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione (Cassazione Civile, Sez. I, 22 settembre 1997, n. 9349). La corretta riassunzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale della CARIPLO S.p.a. (oggi Banca Intesa S.p.a.) regolarmente costituitasi a mezzo del procuratore Intesa Gestione Crediti S.p.a. determina in capo a questa, "titolare passiva" del rapporto de quo, l'obbligo al pagamento della somma evidenziata dalla CTU, ed in capo ad Intesa Gestione Crediti S.p.a., titolare attiva del rapporto e presunta creditrice degli attori, al pagamento dei danni, per aver segnalato il Pellegrino e la Perrone alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia per un debito inesistente.
Natura ed effetti della comunicazione dell'8 settembre 1999.
Non può essere condiviso l'assunto della banca secondo cui la comunicazione dell'8 settembre 1999 assumerebbe il carattere di una vera e propria confessione. Occorre innanzitutto rilevare come tale comunicazione faceva seguito a tre precedenti missive (21 aprile 1999; 23 luglio 1999 e 8 settembre 1999) inviate dalla banca agli attori, con le quali si invitavano gli stessi a provvedere all'estinzione della esposizione rinveniente dal conto n. 01/0523, avvertendo che in difetto si sarebbe dato corso agli atti giudiziali. Nella nota dell'8 settembre 1999 è dato leggere: "Il sottoscritto Cosimo Pellegrino, con riferimento al c.c. bancario indicato in oggetto, alla corrispondenza del 30 luglio u.s. (con la quale avete disposto il recesso dagli affidamenti) ed alla nota dell'8 settembre successivo, comunica di essere disponibile a provvedere al completo pagamento delle somme dovute a codesto Istituto entro il termine di 18 mesi mediante versamenti rateali mensili". E' pacifico che tale dichiarazione seguì all'intimazione della Banca stessa di ripiano della posizione debitoria per il citato importo con l'avvertimento che, in difetto, sarebbero state avviate azioni legali. Nessuna confessione può nella stessa ravvisarsi, collocandosi piuttosto tale dichiarazione nell'ambito dell'art. 1988 c.c., che disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Orbene per Giurisprudenza costante (Cassazione Civile, 2 luglio 1987, n. 5776, Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 23 gennaio 1997, n. 712), a cui tra l'altro questo Giudice ritiene di uniformarsi, atteso altresì l'orientamento della Corte d'Appello di Lecce (Corte d'Appello di Lecce, 22 ottobre 2004), le dichiarazioni rese da una parte all'altra in sede transattiva non integrano confessioni, per mancanza di "animus confitendi" (intenzione cioè di ammettere un fatto sfavorevole al dichiarante) ed essendo invece strumentali al proposito di evitare la lite attraverso reciproche concessioni. La predetta comunicazione si sostanzia pertanto in una semplice asserzione di debito (e naturalmente in una proposta in ordine alle modalità di pagamento), integrando una semplice dichiarazione di volontà del Pellegrino, con la quale indirettamente assume di essere debitore, e non certo di scienza. Ne consegue che, concretando al scrittura dell'8 settembre 1999 una ricognizione di debito, va escluso che essa costituisca fonte di obbligazioni nuove ed autonome, dovendosi attribuirle valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale con il limitato effetto di dispensare colui a favore del quale è stata emessa dall'onere di fornire la prova e di porre a carico della controparte l'onere di dimostrare l'insussistenza del rapporto suddetto ovvero l'invalidità di esso nella sua interezza ovvero delle clausole dedotte come nulle o applicate in assenza di pattuizione: in altri termini la prova contraria può riguardare tutti gli aspetti rilevanti relativi al rapporto sottostante. Ed è improduttiva di effetti la promessa di pagamento o la ricognizione di debito la cui fonte sia un negozio nullo (Cassazione Civile del 1986 n. 855), quale appunto deve ritenersi, nel caso specifico, il contratto di conto corrente n. 01/0523. Infatti nell'atto di citazione gli attori proponevano le domande relative alla nullità delle clausole concernenti gli interessi "uso piazza" e la capitalizzazione trimestrale ed alla non spettanza della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta.
Sulla eccezione di prescrizione del Pellegrino alla restituzione delle somme relative al periodo anteriore al 1989.
Va anzitutto evidenziato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali è imprescrittibile ex art. 1422 cod. civ., mentre quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ. Nel caso di specie il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto, atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto e quindi solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti (Cass. Civ. sentenza del 14 maggio 2005 n. 10127). Nella specie l'apertura del credito è stata revocata il 21 maggio 1997 ed il conto chiuso il 30 settembre 1999, sicchè è indiscutibile la tempestività dell'azione.
Sull'eccezione di pagamento degli interessi ultralegali quale adempimento di una obbligazione naturale.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Infatti non è applicabile alla fattispecie l'art. 2034 cod. civ., alla cui stregua il debitore che abbia pagato interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell'art. 1284 c.c., non può ripeterne l'importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale, poiché nel caso in esame non c'è stato un pagamento "spontaneo", avendo la banca proceduto di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione del Pellegrino all'addebito sul conto di quest'ultimo di interessi in misura ultralegale.

Esaurita la disamina delle questioni pregiudizialie/o preliminari e rigettate tutte le relative eccezioni formulate dalla banca convenuta, questo giudice, passando al merito, ritiene di dover dichiarare l'illegittimità delle condizioni applicate al contratto di conto corrente per cui è causa, con particolare riferimento alla pattuizione degli interessi ultralegali attraverso il rinvio alle c.d. "uso piazza", alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, all'applicazione della CMS e delle valute.

Il presente giudizio è volto ad accertare l'invalidità e nullità parziale del contratto regolante il rapporto di apercredito. Risulta incontestato che il contratto originario, sottoscritto nel 1981, disciplinante il contratto di apertura di credito con scopertura sul conto corrente n. 01/0523, fa riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto, alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza". Orbene, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di interessi ultralegali, il rinvio alle condizioni praticamente usualmente dall'azienda di credito sulla piazza non è sufficiente a soddisfare l'onere della forma scritta richiesto dall'art. 1284, comma 3 cod. civ., perché sfornito dei requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto, essenziale per la validità del contratto. Del resto, il divieto di rinvio agli usi è stato espressamente sancito, dalla legge n. 154/92, che ha definitivamente determinato la scomparsa dalla modulistica bancaria della clausola in parola. E con riferimento ai contratti sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, per l'appunto il caso che ci occupa, se è pur vero che era prevalente, soprattutto nella giurisprudenza di legittimità, la tesi secondo cui in ipotesi di rinvio per relationem al saggio di interesse "usualmente praticato sulla piazza" l'oggetto del contratto non pativa nocumento alcuno in ordine al requisito della determinatezza o determinabilità, (ciò in quanto l'obbligo previsto dall'art. 1346 c.c. era, da ritenersi, ugualmente rispettato, posto che nel documento contrattuale le parti indicavano criteri certi ed obiettivi che consentivano la concreta determinazione del tasso di interesse), è altresì indiscutibile che, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha mutato indirizzo, sostenendo che la clausola di rinvio agli usi di piazza può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza, e non quando tali accordi contengono riferimenti a tipologie di interessi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cass. Civile, Sez. III, 02 ottobre 2003, n. 14684; Cass. Civile, Sez. I, 6 dicembre 2002 n. 17338; Cass. Civ., Sez. I, 23 settembre 2002 n. 13823 e numerose altre). Costituisce poi onere della banca fornire la prova dell'univocità della fonte richiamata e, quindi, dell'oggettiva determinabilità del tasso, pur nella possibile previsione di variazioni in corso di rapporto. A nulla rileva poi che, sempre nel corso del rapporto, sia eventualmente intervenuta tacita approvazione del conto. Secondo l'opinione assolutamente prevalente, lo stesso è considerato mero documento contabile, precisandosi che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (in tal senso Cass. 23 settembre 2002, n. 13823; Cass. Sez. I 10 settembre 2002, n. 13143; Cass. 14 maggio 1998, n. 4846; Cass. 11 maggio 1998 n. 4735; e numerose altre). Pertanto la nullità della predetta clausola è incontestabile, non soddisfacendo il criterio della determinazione scritta dell'interesse ultralegale.
Deve poi essere dichiarata la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c.. Con riferimento a tale questione, è noto l'indirizzo più recente della Suprema Corte, che ha ritenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi. In tal senso Cass. Civile Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095: "… gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agi artt. 1 e 8 disp. Prel. Cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma)giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitatis). … dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, in suscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari". A regolare la materia è poi intervenuto l'art. 25 del D. Lgs. 4/9/99 n. 342 che, innovando la rubrica dell'art. 120 T.U. - "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi" - ha aggiunto al comma 1 dell'art. 120 due nuove disposizioni alla stregua delle quali "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", prevedendo in ogni caso che "nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente". Peraltro la Corte Costituzionale, come è noto, con sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 3, d. lgs. 4/8/99 n. 342 citato (contenente modifiche al decreto legislativo 1/9/93 n. 385, recante il T. U. delle norme in materia bancaria e creditizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77 101, 102, 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate (a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente) al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse (basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria) sono da considerarsi nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. 28/3/2002 n. 4490). Alla luce, quindi, di tali orientamenti, condivisi da questo Giudice, si ritiene dover dichiarare la nullità, nella specie, della previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale.
Non può trovare accoglimento, inoltre, la teoria della convenuta della pretesa contiguità strutturale del rapporto di conto corrente bancario rispetto al conto corrente ordinario. Secondo tale impostazione nel conto corrente bancario il saldo costituirebbe la prima rimessa di un conto, che si rinnova tutti i giorni, onde il sistema strutturale delle annotazioni in conto e della formazione continua del saldo secondo la regola dell'art. 1852 c.c. eliminerebbe in radice il problema dell'accertamento di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, di modo che le parti avrebbero liberamente convenuto di annotare gli interessi secondo cadenze trimestrali, al cui termine il saldo prodotto costituirebbe il punto di partenza per la annotazione di ulteriori interessi. Tale impostazione parte da premesse completamente errate. Innanzitutto, mentre il conto di corrispondenza ordinario è un contratto "tipico", il contratto di conto corrente bancario non è disciplinato dal codice civile vigente come figura contrattuale autonoma, laddove, invece, è positivamente disciplinato lo svolgimento delle "operazioni bancarie in conto corrente". In dottrina, si argomenta che fra il conto corrente ordinario e quello bancario la differenza è data dalla circostanza che mentre nel primo i crediti annotati nel conto sono inesigibili, e indisponibili fino alla chiusura del conto, (art. 1823 c.c.), essendo destinati alla compensazione con eventuali futuri crediti di controparte, nel secondo il credito disponibile nel conto è sempre quello disponibile sulla base del saldo giornaliero: il che è esperienza verificabile da tutti. Peraltro nel conto corrente bancario manca l'elemento tipico del conto corrente ordinario e cioè le "reciproche rimesse", ovvero la pluralità reciproca di rapporti di dare ed avere, che costituisce la ragione pratica del conto corrente ordinario e la sua funzione economico sociale tipica, mentre nel conto di corrispondenza solo il correntista è facultato a dare impulso al rapporto, non la banca, che esegue gli ordini del correntista. Sotto altro aspetto gli accreditamenti della banca non possono avere valore di rimesse, anche perché queste mentre nel conto corrente ordinario (artt. 1827 e 1828 c.c.) ancorché iscritte nel conto, non perdono la loro singola individualità, al contrario nel conto di corrispondenza bancario le singole partite perdono la loro individuabilità, nel senso che non danno luogo a rapporti di credito/debito autonomi fra loro, tra i quali sia configurabile, ad esempio compensazione in senso tecnico, ingenerando soltanto semplici variazioni del saldo disponibile. Si conclude, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il conto di corrispondenza bancario è un contratto atipico di natura mista, dominato dalle regole del mandato, ben distinto dal conto corrente ordinario. Peraltro la girata di un titolo di credito con l'opposizione della clausola "salvo incasso" consegue differenti effetti rispettivamente nel conto corrente ordinario e in quello bancario di corrispondenza: nel primo ha efficacia di condizione sospensiva dell'accreditamento, nel secondo è condizione risolutiva, ove segua il mancato pagamento del titolo Con sentenza n. 14091 del 1 ottobre 2002 la Cass. Civ., Sez. I, espressamente ha ritenuto che "Al conto corrente bancario è applicabile la disciplina generale dell'art. 1283 del c.c, - mentre non lo è in quanto non richiamata dall'art. 1857 del c.c. - la disciplina del conto corrente ordinario (in particolare gli articoli 1825 e 1831 c.c., secondo cui gli interessi sono liquidati ad ogni chiusura del conto e la relativa capitalizzazione è inserita nella liquidazione del saldo)". E a tale orientamento questo Giudice ritiene di uniformarsi. Pertanto va dichiarata sul punto la nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, perchè in contrasto con il disposto dell'art.1283 c.c.
Parimenti non può essere condiviso il richiamo operato dalla banca convenuta all' 1194 c.c., in quanto nel caso specifico del conto corrente non esiste in senso proprio e tecnico il pagamento degli interessi o del capitale e, per di più, non è il debitore (cioè il correntista) che imputa il "pagamento", poiché il correntista si limita a versare somme (ovvero a consegnare somme alla banca) per la registrazione sul conto corrente. L'art. 1194 c.c. non può poi, altresì essere invocato poichè per imputare a pagamento una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile e, quindi, occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito. Tali elementi (liquidità e disponibilità) non esistono (per la banca) nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ancor più se affidato. La banca ha la disponibilità del suo credito e, dunque, ha la liquidità ed esigibilità solo quando revoca la linea di credito e chiede il rientro. Prima di allora la banca non può pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca.
Gli attori rilevano altresì la nullità ed inefficacia delle non convenute commissioni di massimo scoperto (c.m.s.). La censura è fondata. La c.m.s., al pari di ogni altra condizione contrattuale, deve essere determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso. Pertanto, operando un rinvio a tutte le considerazioni svolte sulla nullità della clausola di rinvio agli interessi uso piazza, può concludersi che tale nullità non può che riguardare, nel caso di specie, anche la pattuizione della c.m.s., stante la mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua concreta quantificazione. La nullità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto va dichiarata anche perché queste oltre a non essere espressamente previste nel contratto, costituiscono una indebita integrazione del tasso di interesse applicato. L'art. 7 dell'impugnato rapporto non fa alcun riferimento alle c.m.s., parlando genericamente di commissioni da applicarsi nella misura stabilita, escludendo, poi, di fatto il riferimento ad usi o altro. Nell'ipotesi de quo, la banca non ha previsto alcuna remunerazione dovuta per commissione di massimo scoperto, infatti, non vi è alcun riferimento quantitativo numerico o per relationem per detta commissione. Questo giudice ritiene pertanto di doversi dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione delle c.d. c.m.s.
In ordine, poi, alla questione relativa alla determinazione della valuta, va certamente condiviso l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "per quanto riguarda i prelevamenti si deve riportare la valuta che corrisponde al giorno del pagamento dell'assegno, ovvero del giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro, mentre per quanto riguarda i versamenti si riporta la valuta che corrisponde al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro ... In pratica però la banca, che tiene il conto e che quindi è la parte. forte nel rapporto di ' conto corrente, per i prelevamenti di capitale effettuati dal cliente attraverso l'emissione di assegni bancari ha attribuito una valuta antergata al giorno dell'effettivo prelevamento, mentre per quanto riguarda i depositi di denaro effettuati dal cliente sul conto corrente la banca ha attribuito una valuta postergata al giorno dell'effettiva disponibilità del denaro", in tal modo determinando un aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato nel rapporto di conto corrente (sul punto Tribunale Civile di Lecce, con la sentenza del 17 giugno 2003 n. 1736; Corte di Cassazione, sez. I civile, con sentenza del 26 luglio 1989, n. 3507; Cass. Civ. 29 giugno 1981 n. 4209 e 20 febbraio 1988, n. 1764; Cass. civ. Sez. I 10 settembre 2002, n. 13143). Di qui la necessità di computare le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, regola cui si è attenuto il C.T.U. nei propri conteggi.
Parimenti sono da escludersi le spese non documentate.
Conclusivamente, tenuto conto di tutto quanto evidenziato, e cioè applicando gli interessi nella misura legale, con la sola capitalizzazione annuale, escludendo la commissione di massimo scoperto e le spese, e computando infine le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, è emersa l'inesistenza di debiti degli attori (rispettivamente correntista e fideiussori) nei confronti della banca convenuta, scaturenti dal rapporto di apertura di credito mediante scoperto sul conto corrente n. 01/0523, oggetto del presente giudizio di accertamento. Invece è risultato che sono proprio gli attori ad essere titolari di un credito restitutorio verso la banca, per interessi illegittimamente corrisposti pari a lire 42.534.878 (soluzione A4, allegato G, della relazione depositata in data 16 dicembre 2002).
Pertanto, previa declaratoria di nullità delle clausole del contratto bancario n 01/0523, prevedenti, ai fini della determinazione del tasso di interesse, il rinvio agli usi, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi medesimi la banca convenuta va condannata alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 21.967,431, oltre interessi semplici al tasso legale dalla data del 30 settembre 1999 (data di chiusura del rapporto), sino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia spiegata dagli attori, questo giudice rileva che si sta facendo strada un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione di una "sofferenza" non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. (Trib. Bari, sez. I, 22 dicembre 2000; Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, n. 31484; Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003; Tribunale di Milano, 17 marzo 2004. E se non vi è dubbio che un'illegittima segnalazione provoca un danno all'attività imprenditoriale che deve essere provato, è altresì indiscutibile che la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato in re ipsa. Pertanto, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione può trovare accoglimento solo e esclusivamente con riferimento al danno alla reputazione e all'immagine patito dagli attori in quanto lo stesso considerato in re ipsa, non potendo invece essere risarcito alcun altro danno non essendo stata fornita la prova dello stesso. Il danno risarcibile viene determinato in via equitativa in un importo pari a € 1.000,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il G.O.T.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del 12 novembre 1999, da PELLEGRINO Cosimo e PERRONE Maria Rosaria nei confronti della ex CARIPLO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1. dichiara che Banca Intesa S.p.a. è debitrice degli attori della somma complessiva di € 21.967,43, oltre gli interessi legali correnti pro-tempore dalla data della domanda fino all'integrale soddisfo;
2. per l'effetto, condanna Banca Intesa S.p.a. (a mezzo del suo procuratore INTESA GESTIONE CREDITI S.p.a.), al pagamento, in favore degli attori, della somma indicata al punto 1;
3. condanna Banca Intesa S.p.a. (a mezzo del suo procuratore INTESA GESTIONE CREDITI S.p.a.), nonché INTESA GESTIONE CREDITI S.p.a. (in proprio), in solido tra di loro, al risarcimento del danno subito dagli attori per la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e viene equitativamente determinato in € 1.000,00.
4. condanna INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. (in proprio nonché in qualità di procuratore della Banca Intesa S.p.a.) al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 10.600,00, di cui € 800,00 per spese, € 1800,00 per diritti, € 8.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge.
5. pone definitivamente a carico di Intesa Gestione Crediti Spa (in proprio ed in qualità di procuratore della Banca Intesa SPA) le spese di CTU.
Lecce - Campi Salentina, 03 novembre 2005
Il Giudice
Dott. Gabriella NOCERA


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