Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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II

SENTENZA n. 352/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Renato Fasano, Giudice Onorario Aggregato della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2241/94 del ruolo generale del Tribunale di Lecce, avente ad oggetto opposizione a D.I. promossa

DA APRILE MASSIMO E DONADEO GABRIELLA, rappresentati e difesi dall’ avv. Antonio Tanza;

ATTORI

CONTRO

BANCO Dl NAPOLI ORA SAN PAOLO IMI SPA rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Valente;

CONVENUTO

******************

CONCLUSIONI:

Per gli attori:

• Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad processum di BANCO DI NAPOLI Spa. nel presente giudizio per aver la convenuta banca ceduto ogni diritto e azione contro Aprile Massimo in favore di S.G.C. S.p.a.;

• In subordine ove superata l’eccezione pregiudiziale SOSPENDERE ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, in attesa della pubblicazione della sentenza che decide il giudizio n. 50212000 RG. del Tribunale di Taranto;

• In via principale accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto o in subordine revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;

• Accertare e dichiarare l‘invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 18/645 , oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all’applicazione della provvigione di massimo scoperto , all’applicazione degli interessi per c.d. giorni — valuta de costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

• Accertare e dichiarare per l’effetto l’esatto dare- avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU, tecnico contabile e sulla base dell’intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;

• Determinare il costo effettivo annuo dell’indicato rapporto bancario;

• Accertare e dichiarare nulla la fideiussione prestata dalla Donadeo;

• Condannare la convenuta banca alla restituzione del somma illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell’odierno istante;

• Condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore in relazione agli artt. 1337,1338,1366,1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;

• Condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dall’opponente a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi presso Banca D’Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;

• Condannare la banca al risarcimento dei danni per violazione della L. 675/96 in favore di Donadeo Gabriella nella misura di £. 100.000.000 o altra somma da determinarsi in corso di causa;

• Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore;

Per il convenuto:

• rigettare l’opposizione ovvero, in subordine in accoglimento del solo motivo n. 6 dichiarare la compensazione parziale dei rispettivi crediti nella misura indicata oltre rispettivi interessi maturati e maturandi;

• in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20.041994, Aprile Massimo e Donadeo Gabriella proponevano opposizione al Dl. n. 784/94 del 08.03.1994, emesso dal Sig. Presidente del Tribunale di Lecce, in favore del Banco di Napoli e per lo effetto convenivano in giudizio innanzi all’On.le Tribunale di Lecce, il Banco di Napoli ora SAN PAOLO IMI s.p.a per sentir accogliere nei suoi confronti le conclusioni di cui in epigrafe.

All’udienza di prima comparizione gli allori chiedevano un rinvio della causa per consentire trattative di bonario componimento. Dopo alcuni rinvii, si costituiva convenuta Banca, la quale impugnando e disconoscendo tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva l’accoglimento delle proprie conclusioni.

La causa veniva assegnata ex L. 276197, alla Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, ove per gli attori si costituiva un nuovo difensore nella persona dell’Avv. A. Tanza , il quale si riportava alle proprie eccezioni e deduzioni chiedendone l’integrale accoglimento. Con propria ordinanza del 29.05- 2.06.2000, il GOA rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.l. opposto. Con provvedimento a verbale di udienza del 12.05.2001. il GOA disponeva effettuarsi apposita CTU contabile, rinviando la causa per il prosieguo. All’udienza del 24.01.2003, i giudizio veniva interrotto avendo il procuratore del Banco di Napoli dichiarato che il proprio assistito era stato incorporato dall’istituto S. Paolo IMl spa.

Riassunto ritualmente il giudizio dagli attori, venivano precisate e conclusioni e successivamente la causa veniva trattenuta per la decisione finale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea appare fondata e pertanto deve essere accolta.

I motivi addotti nell’atto di opposizione al D.l., del 8.03.94 del Sig. Presidente del Tribunale di Lecce, debbono essere ristretti in quelli formulati con il primo atto difensivo e cioè I) l’apocrificità delle firme; 2) la nullità del contratto fideiussorio ex art. 10 L. 154/92; 3) l’inesigibilità del credito per omessa comunicazione della revoca dell’affidamento; 4) l’esosità del tasso d’interesse praticato; 5) la compensazione con altro credito vantato dal sig. Aprite verso il Banco di Napoli in forza di altro rapporto. I successivi motivi di cui alla memoria dell’8.5.2000, non possono essere oggetto dell’esame di questo giudice a motivo che su di essi il convenuto opposto non ne ha accettato il contraddittorio. Con essi infatti, gli attori, hanno ampliato il “thema decidendum”, mutando la domanda iniziale. In merito è infatti noto, come la giurisprudenza della S.C. abbia valutato la sussistenza della “mutatio libelli” ogni qual volta vi sia mutazione della “causa pretendi” con l’introduzione di fatti costitutivi completamente diversi da quelli originari (Cass. 12.03.1982 n. 1610).

NeI merito, tuttavia, rilevato che sul punto dell’apocrificità delle firme, gli attori hanno rinunciato all’eccezione, si deve convenire con questi ultimi sulla richiesta revoca del D.I. opposto, attesa che la somma con esso vantata non è stata determinata sulla base di criteri oggettivi predeterminati. Il credito vantato dal Banco di Napoli infatti si basa sul contratto di apertura di CC n. 18/645 del 23.07.1987, che prevede l’applicazione del tasso di interesse debitore facendo riferimento per il tasso creditore a condizioni e norme emanate dai competenti organi e successive modificazioni mentre per quello passivo si indica il 17% F.N.A. e per re valute vengono indicate quelle d’uso. Il tasso passivo indicato del 17%, però, non ha trovato applicazione da parte della Banca opposta, se come accertato dalla CTU, sin dall’inizio del rapporto, nell’anno 1987, il tasso debitore applicato è stato quello del 20,43% e non quello del 17%, come sembrava convenuto. Pertanto, dal contesto del contratto di apertura di C/C, e dall’applicazione di tassi diversi per tutta la durata del rapporto, deve ritenersi che la Banca abbia applicato il tasso che comunemente veniva indicato come tasso “uso piazza” intendendo così l’applicazione del tasso che di volta in volta le stesse banche applicavano nell’ambito di un unico contesto territoriale anche se a livello nazionale. Sìcché come è noto, detto criterio è stato definito dalla giurisprudenza della S.C., del tutto illegittimo, non consentendo la determinazione di un tasso di interesse basato su di un criterio prestabilito e riferito ad elementi estrinseci al documento negoziale si da assicurare la determinazione del saggio di interesse in modo oggettivo ed al di fuori della discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore (Cass. Civ. Sez. I, 21 giugno 2002, n, 9080- Cass. Civ, Sei 1,28 marzo 2002, n, 4490).

In conseguenza di quanto innanzi, nessun tasso di interesse ultralegale può ritenersi convenuto tra le partì, sicché l’unico tasso sul quale la Banca opposta può conteggiare gli interessi deve ritenersi quello legale. Il credito della Banca opposta deve pertanto essere ricalcolato al tasso legale così come effettuato dal CTU nella sua relazione peritale, che ha evidenziato un credito dell’Aprile nei confronti della Banca di € 16,84686.

Anche la sollevata nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) appare fondata in considerazione che ormai è insegnamento pacifico della S.C. quello di ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista è nulla in quanto trova il suo fondamento in un uso negoziale e non normativo come esige l’art. 1283 c.c.. La Cassazione infatti , nelle sue numerose sentenze, peraltro già in precedenza citate, ha affermato che l’uso normativo richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento e quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza , operando in un certo modo, ad una norma giuridica di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza (Cass. Civ. Sez. I, febbraio 2002, n. 1281). Alla luce di quanto precede pertanto il conteggio del CTU anche sotto quest’ultimo profilo appare legittimo e corretto.

Per quanto attiene poi alla pretesa della Banca opposta, di vedersi rimborsato il costo delle commissioni di massimo scoperto, si deve ritenere che detta pretesa è illegittima, poiché non è stata prevista espressamente dalle parti nel contratto di apertura del C/C. Infatti in merito la giurisprudenza ha precisato che le commissioni di massimo scoperto essendo di natura negoziale, per potere essere validamente richieste devono trovare una loro previsione espressa nel contratto di apertura del C/C, in difetto del quale essa diventa arbitraria e quindi non dovuta. Và pertanto confermato il calcolo effettuato dal CTU nella sua relazione peritale che ha dato come risultato del calcolo delle rispettive poste di dare ed avere relative al C/C 18/645, un credito dell’Aprile di € 16.846,86, che la Banca opposta dovrà restituire con l’aggiunta degli interessi legali dal 23.01.1998, data della chiusura del conto, sino al soddisfo.

Null’altro resta da esaminare atteso che dall’accertamento effettuato dal CTU è risultato un credito dell’Aprile e non un debito, sicché non è concepibile alcuna richiesta di compensazione, né l’esame della validità della fideiussione prestata dall’attrice.

Quanto alle spese di lite, così come liquidate in dispositivo, esse seguono il principio della soccombenza, e vanno poste a carico della convenuta opposta.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario Aggregato della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale di Lecce, dott. Renato Fasano, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Aprile Massimo e Donadeo Gabriella , nei confronti del Banco dì Napoli ora SAN PAOLO IMl s.p.a. con atto di citazione e contestuale opposizione, deI 20.04.1994, la accoglie e così provvede:

1. dichiara il D.I. opposto nullo ed inefficace tra le parti;

2. condanna la Banca opposta Istituto Bancario S. Paolo IMI spa, al pagamento in favore dell’attore Aprile Massimo della somma di €. 16.846,86 quale residuo suo credito rinveniente dalla chiusura del C/C 18/645, oltre interessi legali dalla data della chiusura del C/C ovvero dal 23.01.1998 sino al soddisfo;

3. condanna la Banca opposta alla refusione delle spese di liti in favore degli attori e per essi al loro difensore domiciliatario avv. A. Tanza, che ha reso la dichiarazione di rito, che si liquidano i complessivi €. 3.975,92 di cui €. 185,92 per spese oltre quelle di CTU se ed in quanto pagate, €. 1.590,00 per diritti, €. 2.200,00 per onorari, oltre rimborso ex art. 15 TP. IVA e Cap come per legge;

4. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva “ex lege”.

Così deciso in Lecce, il 7 gennaio 2004

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

DOTT. RENATO FASANO

Depositata in cancelleria l’11 febbraio 2004



III



Sentenza nr. 522/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario Aggregato dott. Luigi Carmine Elia della Prima Sezione Civile Stralcio del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 1632/95 del Ruolo Generale promossa

DA
RONDINI DEBORAH, RONDINI PATRIZIA e PAPPADA' FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza, mandato in atti.

ATTORI IN OPPOSIZIONE

CONTRO
BANCA LEUZZI & MEGA S.p.A. (incorporata dalla BANCA DEL SALENTO S.p.a., poi 121 S.p.A, oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello De Marini, mandato in atti

CONVENUTA-OPPOSTA

oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 12/1/2004.

CONCLUSIONI
All'udienza del 30/5/2003, i difensori delle parti precisavano le conclusioni, come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 20/3/95, Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco, associati Adusbef, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 17/2/95 nr. 362/95 (181/95 C.S.), con il quale il Presidente del Tribunale di Lecce aveva loro ingiunto - la prima quale debitrice principale ed i secondi quali fideiussori - il pagamento in favore della Banca Leuzzi & Mega S.p.a. della somma di £ 60.208.995, derivante da scopertura del c/c nr. 110101032277/0, in essere presso la filiale di Lecce, oltre gli interessi, al tasso convenzionale di mora del 28,250%, dal 29/10/94 fino al soddisfo e le spese competenze della procedura monitoria.

A sostegno dell'opposizione, gli esponenti deducevano l'eccessiva lievitazione delle pretese della Banca, che aveva portato il costo globale effettivo annuo alla esosa misura percentuale del 606,58% del credito concesso, giusta perizia giurata di parte prodotta nel proprio fascicolo. Alla luce di tale risultato, gli opponenti impugnavano e disconoscevano sia i contratti-base sia tutti gli atti successivi collegati con i primi, eccependone l'invalidità e l'illiceità, per l'evidente contrasto con la normativa del settore.

In particolare contestavano: l'illegittimità della richiesta di interessi ultra legali al tasso del 28,250%; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto convenzione anatocistica e, come tale, in contrasto con l'art. 1283 c.c.; l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e della determinazione delle valute. Concludevano chiedendo, con il favore delle spese di lite distratte: revocarsi l'opposto decreto e dichiarare che la somma dovuta da essi opponenti è inferiore a quella richiesta e concessa con la procedura sommaria; dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto di apertura di credito in conto corrente, della relativa fideiussione e di ogni clausola od obbligazione successiva ed accessoria; determinare con C.T.U. contabile il costo effettivo annuo dell'impugnato rapporto bancario e, in considerazione dell'invalidità delle convenzioni contrattuali, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale alla chiusura del rapporto) determinando, così, l'esatto dare-avere tra le parti.

Si costituiva regolarmente in giudizio la banca opposta, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per la non revocabilità del decreto. Concludeva per il rigetto della domanda perché, comunque, ritenuta infondata e temeraria; introdotta al solo scopo di ritardare il pagamento di quanto dovuto.

Con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese-competenze del giudizio, veniva richiesta la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 648 c.p.c., che veniva concessa dal G.I. con ordinanza riservata del 10/1/97.

Esibita varia documentazione e verificata l'impossibilità dell'obbligatorio tentativo di bonario componimento, ex art 13 L. 276/97, per la mancata comparizione personale delle parti, la causa passava in decisione, con i termini di cui all'art. 190 bis c.p.c..

Con sentenza non definitiva nr. 1297/2002 del 10/5/2002, depositata il 12/6/2002, il G.O.A. accoglieva l'opposizione e per lo effetto revocava l'opposto decreto ingiuntivo. Con contestuale ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio per l'espletamento di necessaria C.T.U. contabile, al fine di accertare l'esatto ammontare delle somme a debito e a credito e quindi del rapporto dare-avere tra gli opponenti Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco e la banca opposta Lezzi & Mega S.p.a. (poi Banca del Salento S.p.a.) relativamente al conto corrente nr. 110101032277/0, in essere presso la filiale di Lecce, tenendo presente che: 1) per gli interessi passivi deve applicarsi il tasso legale; 2) la capitalizzazione degli interessi va effettuata su base annuale; 3) le commissioni di massimo scoperto sono dovute soltanto nella misura in cui risultano essere state espressamente convenute; 4) per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data effettiva in cui la Banca ha perduto o ha acquistato la disponibilità del denaro.

Entrambi i difensori, all'udienza del 21/10/2002 facevano riserva di appello, ex art. 340 c.p.c., avverso la predetta sentenza parziale.

Depositata la relazione del C.T.U. e le osservazioni del C.T. di parte opposta, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe. La causa, quindi, era trattenuta per la decisione, all'udienza di trattazione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vecchio rito) per le conclusionali e le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Compito residuale di questo giudice è quello di determinare se vi sia o meno esposizione debitoria o posizione creditoria degli opponenti nei confronti dell'opposta relativamente al conto corrente richiamato nella narrativa, tenuti presenti i criteri di indagine e di valutazione lì indicati e quindi, provvedere sulle spese-competenze di lite, rimesse al definitivo. Ciò poiché, da entrambe le parti, si è formulata riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva nr. 1297/2002, intervenuta in questo giudizio.

Soccorre, così, l'analitica indagine compiuta dal C.T.U. che il giudice pienamente condivide, in quanto immune da vizi logici, oltre che fondata su riscontri obiettivi, acquisiti con accurata metodologia.

Conclude il C.T.U., verificando un saldo finale creditore in favore della Rondini di € 2.361,82 al 2/4/1994, oltre interessi legali dal 28/4/94 al soddisfo, rappresentando tali somme una posizione creditoria dell'opponente Rondini Deborah nei confronti dell'opposta, che così va dichiarata con la presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate d'ufficio, in assenza di nota specifica, come in dispositivo, vengono poste a carico dell'opposta ed in favore degli opponenti, con distrazione al loro difensore antistatario, che ne ha avanzato richiesta, rendendo la dichiarazione di rito.

P.Q.M.

Il G.O.A. della Prima sezione Civile Stralcio del Tribunale di Lecce, Avv. Luigi Carmine Elia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla lite vertente tra Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco nei confronti della Banca Leuzzi & Mega S.p.a. (incorporata dalla Banca del Salento S.p.a.), ed in particolare sui capi della controversia non decisi dalla precedente sentenza parziale nr. 1294/2002 resa tra le stesse parti in data 10/5/2002, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara che Rondini Deborah è creditrice della banca Leuzzi & Mega S.p.A.. della somma di € 2.361,82 oltre interessi legali dal 28/4/94 al soddisfo.

2. Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese-competenze di lite che liquida e distrae al loro procuratore antistatario avv. Antonio Tanza in € 8.300,00 di cui € 300,00 per spese (oltre quelle della C.T.U.), £ 3.000,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, oltre 10% su competenze ex art, 15 T.F., CAP e IVA come per legge.

Così deciso in Lecce il 28/1/2004

IL G.O.A.

Luigi Carmine Elia

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