Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Richiesta di rinvio a giudizio 2

Anatocismo e Usura > Cosa puoi fare subito! > USURA

Indagati:
GERONZI: rappresentante legale, periodo dal 15.12.1995 al 04.03.2002;
CASELLA: rappresentante legale, periodo dal 04.03.2002 al 01.07.2022;
LIBONATI: rappresentante legale , periodo dal 01.07.2002;
PIRROTTA: direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.1990 al 31.12. 1990;
FALCONE, direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2001;
BONFANTI: direttore e /o preposto, periodo dal 01.01.2002 al settembre 2002;

I) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di GERONZI CESARE, CASELLA MICHELE e LIBONATI BERARDINO, rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e PIRROTTA PAOLO ANTONIO, FALCONE GIUSEPPE e BONFANTI CORRADO, quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal IV trimestre 1998 e fino al II trimestre del 1999 e nel periodo dal II trimestre 2001 fino al III trimestre 2001, nonché dal I al III trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 653253.57, correntista parte offesa DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella I: DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. C/C n. 653253.57:
TRIMJA
NNO SOMME
RICIIIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spew opcraz.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
Ie
imposts/tasse,
spew opcraz. c
senza c.m.s.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min come da
D. M.
.
IV/98 4.849.009 37,88 17,220% 15,80 16,605%
1/99 72.969.183 20,16 15,570% 14,58 14,940%
I1/99 63.457.013 16,65 14,340% 14,09 13,710%
III/99 13.775.440 12,37 13,995% 8,79 13,350%
IV/99 22.377.579 10,66 14,035% 8,64 13,390%
1/00 23.399.751 11,37 14,430% 8,80 13,770%
I1/00 25.102.046 12,09 14,970% 9,29 14,295%
III/00 27.826.264 12,55 15,435% 10,00 14,730%
.1V/00 35.160.742 13,10 15,990% 10,71 15,285%
1/01 26.403.519 15,93 16,365% 11,64 15,630%
I1/01 32.146.328 21,49 16,320% 12,52 15,570%
III/01 24.234.178 16,38 15,990% )11,94 15,225%
IV/01 11.831,55 14,93 15,780% 11,63 15,000%
1/02 8.390,31 14,77 14,925% 11,82 14,130%
11/02 3.567,35 21,62 15,375% 11,78 14,550%
II1/02 1.789,49 59,16 15,495% 12,64 14,670%


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel I/99; II/00; II/01 e III/02, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poiché il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari DM ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Reggio Calabria fino al 30/09/2002.


Indagati:
FABRIZI: rappresentante legale, periodo dall' 11.11.1998;
GRONCHI: direttore, periodo dall' 27.04.2000;
DE BUSTIS FIGAROLA: direttore generale, dal 09.11.2001;
LOSURDO: periodo dal 22.04.1999 al 08.07.2001;

L) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di FABRIZI PIER LUIGI, rappresentante legale della MONTE DEI PASCHI DI SIENA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi), GRONCHI DIVO E DE BUSTIS FIGAROLA VINCENZO, direttori generali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (competenti in materia di fissazione di tassi e condizioni così come demandato dal Consiglio di Amministrazione) e LOSURDO LUIGI, quale direttore della filiale di Gioia Tauro (il quale poteva intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del I trimestre 2000, entrambi responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 800.23, correntista parte offesa DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, FABRIZI, GRONCHI, DE BUSTIS FIGAROLA e LOSURDO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella L: DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. C/C n. 800.23:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/00 1.927.712 15,46 14,430% 8,64 13,770%
II/00 13.626.601 10,93 14,970% 9,16 14,295%
III/00 21.479.692 11,64 15,435% 10,26 14,730%
IV/00 35.592.934 12,59 15,990% 11,22 15,285%
I/01 50.771.027 13,99 16,365% 12,00 15,630%
II/01 63.215.380 15,20 16,320% 12,33 15,570%
III/01 27.654.930 12,86 15,990% 11,26 15,225%
IV/01 13.994,92 13,24 15,780% 10,31 15,000%
I/02 6.690,04 10,11 14,925% 8,59 14,130%
II/02 7.068,72 10,12 15,375% 8,59 14,550%
III/02 8.331,26 11,27 15,495% 9,00 14,670%
IV/02 9.236,49 12,07 15,525% 9,26 14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/03/2000.


Indagati:

FABRIZI: rappresentante legale, periodo dall' 11.11.1998;
GRONCHI: direttore, periodo dall' 27.04.2000;
DE BUSTIS FIGAROLA: direttore generale, dal 09.11.2001;
LOSURDO: periodo dal 22.04.1999 al 08.07.2001;
OLIVA: direttore e/o preposto, periodo dal 23.07.2001;
IZZO: direttore e/o preposto, periodo dal 02.09.2002 al febbraio 2004;


M) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di FABRIZI PIER LUIGI, rappresentante legale della MONTE DEI PASCHI DI SIENA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi), GRONCHI DIVO E DE BUSTIS FIGAROLA VINCENZO, direttori generali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (competenti in materia di fissazione di tassi e condizioni così come demandato dal Consiglio di Amministrazione) e LOSURDO LUIGI, OLIVA GIUSEPPE e IZZO VALERIA, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del II trimestre 2001 e dal III trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/anticipi intrattenuto nella predetta Banca avente numero 1314.14, correntista parte offesa DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, FABRIZI, LOSURDO, OLIVA e IZZO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella M: DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. C/anticipi n. 1314.14:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
Ic
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
c/ant. oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
lc
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
dant. oltre 10
min come da
D. M.
II/01 8.206.647 13,62 12,105% - 12,58 11,355%
III/01 11.532.106 9,25 11,895% 8,25 11,130%
IV/01 5.160,66 9,68 11,670% 8,47 10,890%
1/02 5.645,25 12,93 10,680% 9,71 9,885%
11/02 _ 5.872,23 , 13,31 11,025% 10,00 10,200%,


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 30/09/2002.


Indagati:
FABRIZI: rappresentante legale, periodo dall' 11.11.1998;
GRONCHI: direttore, periodo dall' 27.04.2000;
DE BUSTIS FIGAROLA: direttore generale, dal 09.11.2001;
OLIVA: direttore e/o preposto, periodo dal 23.07.2001;
IZZO: direttore e/o preposto, periodo dal 02.09.2002 al febbraio 2004;



N) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di FABRIZI PIER LUIGI, rappresentante legale della MONTE DEI PASCHI DI SIENA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi), GRONCHI DIVO E DE BUSTIS FIGAROLA VINCENZO, direttori generali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (competenti in materia di fissazione di tassi e condizioni così come demandato dal Consiglio di Amministrazione) e OLIVA GIUSEPPE e IZZO VALERIA, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del III trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 1066.04, correntista parte offesa ZIN.CAL. S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, FABRIZI, GRONCHI, DE BUSTIS FIGAROLA, OLIVA e IZZO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella N: ZIN.CAL. S.r.l. C/C n. 1066.04:

TRIM/A
NNO SOMME
RICIIIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
Ie
impostc/tasse,
spese opcraz.)
t T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con
rilcvazionc
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
impostc/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min conic da
D. M.
IV/00 26.149.056 12,84 15,990% 11,10 15,285%
I/01 90.941.996 9,78 16,365% 9,09 15,630%
II/01 158.189.725 12,37 16,320% 11,74 15,570%
III/01 115.740.702 10,37 15,990% 9,21 15,225%
IV/01 31.163,78 12,84 15,780% 10,19 15,000%
1/02 19.560,02 11,60 14,925% 9,48, 14,130%
I1102 10.933,18 9,49 15,375% 7,98 14,550%
III/02 3.417,56 28,94 15,495% 13,74 14,670%


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 30/09/2002.


Indagati:
FABRIZI: rappresentante legale, periodo dall' 11.11.1998;
GRONCHI: direttore, periodo dall' 27.04.2000;
DE BUSTIS FIGAROLA: direttore generale, dal 09.11.2001;
OLIVA: direttore e/o preposto, periodo dal 23.07.2001;
IZZO: direttore e/o preposto, periodo dal 02.09.2002 al febbraio 2004;




O) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di FABRIZI PIER LUIGI, rappresentante legale della MONTE DEI PASCHI DI SIENA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi), GRONCHI DIVO E DE BUSTIS FIGAROLA VINCENZO, direttori generali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (competenti in materia di fissazione di tassi e condizioni così come demandato dal Consiglio di Amministrazione) e OLIVA GIUSEPPE e IZZO VALERIA, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del III trimestre del 2002, entrambi responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/anticipi intrattenuto nella predetta Banca avente numero 1118.28, correntista parte offesa ZIN.CAL. S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, FABRIZI, GRONCHI, DE BUSTIS FIGAROLA, OLIVA E IZZO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella O: DE MASI ZIN.CAL. C/anticipi n. 1118.28:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
c/ant. oltre 10
min con
rilevazione TAEG (senza
'le7
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
cant. oltre 10
min come da
D. M.
_ c.m.s. + 50%
1/01 7.748.016 7,25 12,150% 7,25 11,415%
I1/01 9.319.777 7,48 12,105% 7,48 11,355%
I11/01 10.518.746 8,34 11,895% 7,35 11,130%
IV/01 5.142,11 7,90 11,670% 6,90 10,890%
1/02 5.563,03 8,73, 10,680% 7,21 9,885%
11/02 5.586,56 8,67 11,025% 7,17 10,200%
111/02 1.934,03 15,81 11,115% 7,89 10,290%




Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 30/09/2002.


Indagati:
ABETE: rappresentante legale, periodo dal 07.08.1998;
DEMARTINO: responsabile del settore 14;
CATALANO: gestore e/o responsabile del settore 14;
GIGLIO: gestore;
BRUNO: direttore e/o preposto e/o gestore, periodo dal 13.07.1998 al 17.12.2000;

P) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di ABETE LUIGI, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e DEMARTINO ALFREDO quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO FULVIO e BRUNO MARTINO quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosario (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del IV trimestre 1999 e del II del 2000, entrambi responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 4255, correntista parte offesa DE MASI AGRCOLUTRA S.p.A. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE, DEMARTINO, ATALANO, GIGLIO e BRUNO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella P: DE MASI AGRICOLTURA S.p.A. C/C n. 4255:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
do oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
dc oltre 10
min come da
D. M.
I1/97 10.036.460 14,73 20,505% 12,48 19,785%
III/97 9.831.227 13,95 20,310% 11,64 19,680%
IV/97 16.023.005 15,62 19,140% 12,08 18,510%
1/98 10.014.929 14,13 19,260% 11,39 18,645%
11/98 8.506.083 12,13 17,895% 9,95 17,280%
III/98 8.351.921 12,05 17,520% 9,59 16,890%
IV/98 12.191.078, 13,26_ 17,220% 10,52 16,605%
1/99 9.882.881 11,11 15,570% 8,37 14,940%
11/99 8.492.858 11,17 14,340% 7,52 13,710%
III/99 8.020.422 ' 10,88 13,995% 7,54 13,350%
I V/99 10.783.504 14,92 14,035% 8,54 13,390%
1/00 9.744.172 1 28 14,430% 8,55 13,770%
11/00 7.855.536 15,22 14,970% 9,80 14,295%
111/00 11.979.313 13,83_ 15,435% 9,93 14,730%
IV/00 9.694.388 13,09 15,990% 10,22 15,285%
110 1 8.190.376 16,09 16,365% 10,12, 15,630%
11/01 5.788.875 10,99 16,320% - 951 15,570%
1I1/0 1 7.058.989 11,62 15,990% 9,97 15,225%
IV/0 1 9.738.723 15,29 15,780% 9,98 15,000%
1/02 3.595,93 13,07 14,925% 10,01 14,130%
11/02 4.103,49 13,42 15,375% 9,83 14,550%
III/02 3.659,13 11,56 15,495% 9,73 14,670% ,

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel I/99; II/00; II/01 e III/02, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poiché il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari DM ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Rosarno fino al 30/06/2000.


Indagati:
ABETE: rappresentante legale, periodo dal 07.08.1998;
DEMARTINO: responsabile del settore 14;
CATALANO: gestore e/o responsabile del settore 14;
GIGLIO: gestore;
BRUNO: direttore e/o preposto e/o gestore, periodo dal 13.07.1998 al 17.12.2000;
GIORDANO: direttore e/o preposto, periodo dal 18.12.200 al 02.09.2001;
TRIPODI: direttore e/o preposto, periodo dal 03.09.2001 a tutt'oggi;




Q) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di ABETE LUIGI, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e DEMARTINO ALFREDO quale responsabile del settore 14 e CATALANO EDOARDO quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO FULVIO e BRUNO MARTINO quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosario, GIORDANO GIOVANNA e TRIPODI GIUSEPPE quali direttori della filiale di Rosarno (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal IV trimestre 1997, del IV del 1998, dal II trimestre del 1999 al IV del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 4598, correntista parte offesa ZIN.CAL S.p.A. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE, DEMARTINO, CATALANO, GIGLIO, BRUNO, GIORDANO e TRIPODI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella Q: DE MASI ZIN.CAL C/C n. 4598:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
dc oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
dc oltre 10
min come da
D. M.
IV/97 1.910.196 33,77 19,140% 17,66 18,510%
1/98 0 19,260% 18,645%
I1/98 0 17,895% 17,280%
III/98 0 17,520% 16,890%
IV/98 297.421 51,25 17,220% 30,19 16,605%
1/99 0 15,570% 14,940%
11/99 1.212.579 22,87 14,340% 14,68 13,710%
III/99 4.953.007 22,67 13,995% 13,76 13,350%
IV/99 5.158.393 3026 14,035% 13,91 13,390%
1/00 4.982.313 24,88 14,430% 13,67 13,770%
11/00 12.316.822 20,83 14,970% 13,72 14,295%
III/00 14.205.708 22,92 15,435% 12,80 14,730%
IV/00 19.080.702 20,98 15,990% 12,26 15,285%
1/01 16.247.519 18,33 16,365% 12,33 15,630%
I1/01 20.185.306 22,38 16,320% 12,33 15,570%
111/01 775.733 16,74 15,990% 13,77 15,225%
IV/01 4.709.128 23,55 15,780% 12,60 15,000%
1/02 560,08 29,30 14,925% 14,29 14,130%
11/02 98,64 25,29 15,375% 22,28 14,550%
111/02 104,93 _
24,79 15,495% 21,82 14,670%
IV/02 114,88 25,31 15,525% _ 22,341 14,700%



Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Rosarno fino al 31/12/2002.

Indagati:
ABETE: rappresentante legale, periodo dal 07.08.1998;
DEMARTINO: responsabile del settore 14;
CATALANO: gestore e/o responsabile del settore 14;
GIGLIO: gestore;
BRUNO: direttore e/o preposto e/o gestore, periodo dal 13.07.1998 al 17.12.2000;
GIORDANO: direttore e/o preposto, periodo dal 18.12.200 al 02.09.2001;
TRIPODI: direttore e/o preposto, periodo dal 03.09.2001 a tutt'oggi;



R) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di ABETE LUIGI, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e DEMARTINO ALFREDO quale responsabile del settore 14 e CATALANO EDUARDO quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO FULVIO e BRUNO MARTINO quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosario, GIORDANO GIOVANNA e TRIPODI GIUSEPPE quali direttori della filiale di Rosarno (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo di tutti i trimestri dal 1999 al 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 6717, correntista parte offesa CHI.DEM. S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE ,DEMARTINO, CATALANO ,GIGLIO, BRUNO, GIORDANO e TRIPODI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella R: DE MASI CHI.DEM. C/C n. 6717:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/99
II/99
III/99
IV/99
I/00
II/00
III/00
IV/00
I/01
II/01
III/01
IV/01
I/02
II/02
III/02
IV/02

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Rosarno fino al 31/12/2002.

Indagati:

ABETE: rappresentante legale, periodo dal 07.08.1998;
DEMARTINO: responsabile del settore 14;
CATALANO: gestore e/o responsabile del settore 14;
GIGLIO: gestore;
BRUNO: direttore e/o preposto e/o gestore, periodo dal 13.07.1998 al 17.12.2000;
GIORDANO: direttore e/o preposto, periodo dal 18.12.200 al 02.09.2001;
TRIPODI: direttore e/o preposto, periodo dal 03.09.2001 a tutt'oggi;

S) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di ABETE LUIGI, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e DEMARTINO ALFREDO quale responsabile del settore 14 e CATALANO EDUARDO quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO FULVIO e BRUNO MARTINO quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosario, GIORDANO GIOVANNA e TRIPODI GIUSEPPE quali direttori della filiale di Rosarno (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo di tutti i trimestri dal IV 1998 al 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 4592, correntista parte offesa DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE, DEMARTINO, CATALANO, GIGLIO, BRUNO, GIORDANO e TRIPODI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella S: DE MASI COSTRUZIONI S.r.l.C/C n. 4592:

TRIM/A
NNO SOMME
RICMESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
Ic
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min come da
D. M.
IV/98 4.598.484 27,14 17,220% 16,08 16,605%
1/99 7.550.478 40,94 15,570% 14,58 14,940%
11/99 5.743.668 33,89 14,340% 13,86 13,710%
III/99 12.698.558 26,12 13,995% 11,93 13,350%
111/99 12.986.156 25,26 14,035% 10,24 13,390%
1/00 10.183.343 20,65 14,430% 11,01 13,770%
I1/00 8.833.718 19,25 14,970% :p '. ' 12,09 14,295%
III/00 4.621.379 25,32 15,435% 12,77 14,730%
IV/00 15.361.040 24,39 15,990% 12,28 15,285%
1/01 17.801.038 21,78 16,365% 12,34 15,630%
11/01 18.555.443 20,16 16,320% 12,33 15,570%
III/01 980.347 16,53 15,990% 13,45 15,225%
IV/01 10.304.375 20,01 15,780% 12,39 15,000%
1/02 3.314,22 22,08 14,925% 12,58 14,130%
I1/02 938,85 16,48 15,375% 13,48 14,550%
IIl/02 1.571,41 27,73 15,495% 13,77 14,670%
111/02 1.475,79 26,32 15,525% 14,17 14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Rosarno fino al 31/12/2002.

Indagati:
SORACE: rappresentante legale, periodo dal 17.06.1993 al 01.03.1999;
BRICCOLA: direttore e/o preposto, periodo dal 01.07.1997 al 30.09.1998;
SARLO: direttore e/o preposto, periodo dal 01.10.1998 al 24.01.1999;

T) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di SORACE GIUSEPPE, rappresentante legale della BANCA REGIONALE CALABRESE (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e BRICCOLA RAFFAELE DIEGO e S. V., quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del I trimestre 1998 e nel periodo dal III al IV trimestre 1998, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 07-00518, correntista parte offesa DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, SORACE BRICCOLA e SARLO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella T: DE MASI COSTRUZIONI S.r.l.C/C n. 07-00518:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
inposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min come da
D. M.
IV/97 77.000_ 19,140% 18,510%
1198 183.296 33,94 19,260% 28,84 18,645%
I1/98 0 17,895% 17,280%
III/98 348.885 25,92 17,520% 20,89 16,890%
IV/98 1.525.242. 22,75 17,220% 18,07 16,605%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/12/1998.

Indagati:
SORACE: rappresentante legale, periodo dal 17.06.1993 al 01.03.1999;
OLIVA: direttore e/o preposto, periodo dal 06.11.1996 al 31.10.1997;
MILITANO: direttore e/o preposto, periodo dal 15.12.1997 al 09.05.1999;


U) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di SORACE GIUSEPPE, rappresentante legale della BANCA REGIONALE CALABRESE (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e OLIVA LUIGI e MILITANO MARIO quale direttore della filiale di Palmi (il quale poteva intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del IV trimestre 1997, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 11-23596, correntista parte offesa DE MASI AGRICOLTURA S.p.A. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, SORACE, OLIVA E MILITANO, - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella U: DE MASI AGRICOLTURA S.p.A. C/C n. 11-23596:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.)
. T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min come da
D. M.
II/97 2.345.443 18 35 20,505% 16,26 19,785%
III/97 2.363.470 18,38 20,310% 16,37 19,680%
IV/97_ 1.830.482 19,48 19,140% 16,60 18,510%
1/98 1.241.448 16,72 19,260% 14,69 18,645%
11/98 1.289.413 16,48 17,895% 14,48 17,280%
II1198 1.346.633 16,34 17,520% 14,36 16,890%
IV/98 1.312.743 15,30 17,220% 13,31 16,605%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Palmi fino al 31/12/1997.

Indagati:
DAL MORO: periodo dal 14.12.1993 al 06.08.1999;
FOTI: periodo dal 07.08.1999 al 31.12. 1999;
MAZZAFERRO: periodo dal 02.01.2000 al 02.04.2003;

V) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di DAL MORO ANGELO, FOTI BASILIO E MAZZAFERRO GIUSEPPINA, quali direttori della filiale di Rizziconi (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del IV trimestre del 1997 al II trimestre del 1999, nel periodo dal IV trimestre del 1999 al II trimestre del 2000, nel periodo del I e IV trimestre del 2001, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 65-51-1234, correntista parte offesa DE MASI AGRICOLTURA S.p.A. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, DAL MORO, FOTI e MAZZAFERRO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella V: DE MASI AGRICOLTURA C/C n. 65-51-1234:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con -
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) - T. S. tipologia
c/c oltre 10
min come da
D. M.
IV/97 1.024.238 31,39 19,140% 17,50 18,510%
1/98 360.656 35,10 19,260% 17,77 18,645%
11/98 344.529 33,72 17,895% 17,38 17,280%
III/98 90.959 37,53 17,520% 21,51 16,890%
IV/98 182.466 32,73 17,220% 17,34 16,605%
1/99 110.540 37,32 15,570% 23,32 14,940%
I1/99 168.782 89,24 14,340% 75,74 13,710%
III/99 0 13,995% 13,350%
IV/99 244.810 103.828,59 14,035% 103.828,59 13,390%
1/00 127.948 166,41 14,430% 152,94 13,770%
11/00 202.986 _ 65,44 , 14,970% 51,48 _ 14,295%

4534.04 R. G.N.R.
III/00 88.550 15,435%
14,730%
IV/00 34.650 15,990% .15,285%
I/01 113.506 1.530,33 16,365% 1.514,95
15,630%
I1/01 25.350 16,320% 15,570%
I11/01 40.850 15,990%
15;225%
IV/01 104.866 1.018,91 15,780% 1.004,17 15 000%
Ad I

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Rizziconi fino al 31/12/2001.

Indagato:
DAL MORO: periodo dal 14.12.1993 al 06.08.1999;

Z) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di DAL MORO ANGELO quale direttore della filiale di Rizziconi (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del II trimestre del 1997, dal IV trimestre del 1997, al II trimestre del 1998, nel periodo del IV trimestre del 1998, responsabile della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 65-52-498, correntista parte offesa CHI.DEM. S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, DAL MORO - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella Z: DE MASI CHI.DEM. S.r.l.C/C n. 65-52-498:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
II/97
III/97
IV/97
I/98
II/98
III/98
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Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Rizziconi fino al 31/12/1998.

Identificata/e la/e persona/e offesa/e:

" De Masi Giuseppe titolare delle aziende mutuatarie,

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
atti procedimentali

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato per il reato sopra indicato.

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione, relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

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richiesta di rinvio a giudizio


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