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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2005

XI

TRIBUNALE DI LECCE
(Dott.ssa Virginia ZUPPETTA)
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c
iscritto al numero di R.G. 3336/2005


promosso da: RINASCITA AGRICOLA S.C.a R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio TANZA e Vito CATALDI

contro: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo LAFORGIA,

la Dr.ssa Virginia ZUPPETTA, ha pronunciato la seguente ordinanza:

Il G. D.


sciogliendo la riserva di cui al precedente verbale di causa, ritenuta l'esperibilità del procedimento d'urgenza al fine di ottenere l'inibitoria della segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi del credito vantato della banca resistente nei confronti della cooperativa debitrice, così come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di merito,
" osserva come nella fattispecie in oggetto sia ravvisabile il fumus della illegittima iscrizione, in quanto dall'esame della documentazione in atti, prodotta da entrambe le parti, emerge come i ritardi nel pagamento dei ratei di mutuo, trattandosi di un prestito assistito da contributo in conto interessi da corrispondere da parte della Regione Puglia ai sensi della normativa di riferimento, sia imputabile in minima parte alla cooperativa mutuataria i cui pagamenti venivano addirittura imputati ai crediti più vecchi con un aggravio degli interessi moratori;
" orbene poiché la solvibilità del cliente va valutata in relazione alla personale capacità del soggetto di far fronte agli impegni assunti, andava piuttosto valorizzata la correttezza della ricorrente a far fronte, comunque, anche alle conseguenze dei ritardi alle stessa non imputabili;
" di facile percezione, nonché opportunamente documentata è, altresì, la sussistenza del requisito del periculum rinveniente dalla impossibilità attuale della ricorrente di far fronte alle correnti necessità finanziarie della propria azienda stante il bloccato accesso al credito bancario, nonché dalla lesione alla propria immagine in termini di competitività sul mercato.
In base alle predette considerazioni il ricorso in oggetto va accolto, con conseguente condanna della resistente alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso in oggetto, ordina alla B.N.L. SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di procedere alla revoca della segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia relativa al credito vantato nei confronti della ricorrente;
condanna la B.N.L. alla rifusione in favore della Cooperativa ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 di cui 150 per spese, oltre IVA, CAP e rimborso forfettizzato come per legge.
Lecce, 30/10/05

Il G. D.
Dr.ssa Virginia Zuppetta

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005

XII

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
SENTENZA n. 2065/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice unico Dott. Sergio DE BARTOLOMEIS ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 2402/2001 del Ruolo Generale promossa

DA

DE MASI ANTONIO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio TANZA e Salvatore De Gaetanis, mandato in atti

-ATTORE-

CONTRO

SAN PAOLO IMI SPA in persona del legate rappresentante pro tempore, con sede in Torino, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Miccolis, mandato in atti

-CONVENUTA-


Alla udienza del 20.05.2005 sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano alle conclusioni in precedenza rassegnate nei propri scritti difensivi a discutono oralmente la causa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c..

IL GI

Pronuncia sentenze dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
- con il presente giudizio Antonio De Masi ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il San Paolo Imi Spa, per ivi sentire, con riferimento al contratto di conto corrente n. 10/6250, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o comunque illegittimità della clausola del contratto di conto corrente relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della applicazione del tasso di interesse ultralegale, accertare gli importi effettivamente versati in esubero, condannare, previa c.t.u., il Sanpaolo alla restituzione in favore dello stesso De Masi, di tutte le somme illegittimamente percepite, condannare altresì il Sanpaolo al risarcimento dei danni patiti dall' attore per la violazione degli obblighi di buona fede stabiliti dagli artt. 1337,1998,1339,1366,1376 c.c.; oltre spese e competenze del giudizio.
-
è infondata l'eccezione sollevata dalla Sanpaolo di soluti retentio, posto che dottrina e giurisprudenza concordano nell' escludere che nell' ipotesi di addebito degli interressi ultralegali, non pattuiti per atto scritto, a norma dell' art. 1284 c.c., sul conto corrente bancario si possa ipotizzare l' adempimento da parte del cliente di un' obbligazione naturale; manca nell'ipotesi in esame, la volontà di pagamento, la spontaneità, nonché il dovere morale o sociale, richiesti dall' art. 2034 c.c.
- nel merito occorre in primo luogo rilevare che la difesa della convenuta ha sostenuto l'infondatezza della domanda non avendo l'attore mai contestato le risultanze degli estratti conto inviatigli sicché sarebbe decorso il termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 8 delle norme sui conti correnti di corrispondenza, clausola che ricalca il contenuto dell'art. 1832 c.c.. Tale assunto non merita condivisione atteso che il correntista può contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto anche in assenza di impugnazione dello stesso nel termine semestrale previsto in quanto la decadenza concerne la contestazione di addebitamenti e accreditamenti unicamente sotto il profilo contabile (v. in tal senso Cass. 5-12-2003 n. 18626; Cass. 26-7-2001 n. 10186; Cass. 25-7-2001 n. 10129; Cass. 11-5-2001 n. 6548; Cass. 14-5-I 98 n. 4846 Cass. 11-9-1997 n. 8989; Cass. 11-3-1996 n. 1978).
In realtà la mancata contestazione dell'estratto conto ne la connessa implicita approvazione di tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, attesa la natura sostanzialmente confessoria delle annotazioni in esso riportate, non comporta infatti l'inammissibilità di censure attinenti alla validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, In quanto in tal caso l'impugnativa, non essendo limitata alla contestazione d accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, non è direttamente collegata all'estratto conto trasmesso dalla banca. Cass., sez. I, 05-12-2003, n. 18626.
- Il De Masi deduce poi
la nullità della clausola di determinazione dall' interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. "uso piazza". Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza e premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, occorre affrontare il problema della validità ditale tipo dì clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92, atteso che il contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio, già in corso alla data di entrata in vigore della precitata legge, per ammissione delle stesse parti prevedeva il rinvio agli usi su piazza. In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all'ad. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono dl stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Casa. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass. 8-5-1998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12458; Casa. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657). In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data d acquisto dell'efficacia della legge stessa, atteso che l'ad. 4 della citata legge, poi trasfuso nell'ari. 117 del D. Lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità dette clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l'innovazione normativa "impinge sulle stesse - caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraendosi nel tempo" (cfr. Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 2-5-2002 n. 6258). Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque: a) quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 (e quindi fino al 8-7-1992); b) quella calcolata ex art. 6 L . n. 154/92 (e poi ex art. 117 L . n. 385/93) dopo l'entrata in vigore ditale legge (nel caso di specie le norme applicabili ratione temporis sono gli artt . 4 e 5 della legge 154/92 in considerazione della protrazione della loro efficacia operata dall'art. 165 del D. Lgs . 385/93 atteso che la delibera del CICR, cui la disposizione fa riferimento, è stata adottata solamente Il 4/3/03, con efficacia dall'1/10103 e, pertanto, solo da quest'ultima data è entrato in vigore l'art. 117 t.u.l.b.); da quel momento infatti la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve ritenersi quella prevista dalle citate norme stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla disciplina generale contenuta dell'art. 1284 c.c.. In conseguenza della ritenuta nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso degli interessi trova applicazione il criterio sostitutivo previsto dall'ari. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall'art. 117 VII co. lett. a del t,u.l.b. avente identico contenuto) e, quindi, il tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto trattandosi di operazione attiva (tale dovendosi qualificare quella di erogazione del credito secondo l'elencazione contenuta nell'allegato richiamato dall'art. 2 della I. 154/92 operante in virtù della disposizione di cui all'art. 161 co. II tu.l.b.). Va precisato che l'adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto (in tal senso vedasi Trib. Roma 27-1-2003 in Giur. Merito, 20031,898; Trib. Monza 4-2-1999 in Foro It. 1999,1 1340) si giustifica alla stregua della considerazione secondo cui la previsione contenuta nell'ari. 5 I. 154/92 e poi nell'ad. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un'unica operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell'ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata caratterizzato da molteplici operazioni poste in essere nella continua variazione dei tassi di interesse a causa delle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con modalità semplificate dagli ari. 6 l. 154/92 e 117 co. V t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell'anno antecedente alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall'istituto di credito durante il corso del rapporto (eventualità che si risolve In certezza ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi di interesse, fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di mutui bancari come si desume dal preambolo al di. 29-12-2000 n. 394): d'altro canto la finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 L. n. 154/92 e l'ari. 117 t.u.l.b. è stata proprio quella di ancorare il tasso sostituivo degli interessi -ad un altro in qualche modo legato all'andamento del mercato dei tassi. Il riferimento temporale al trimestre trova poi la propria ragione nella previsione contrattuale di tale termine (v. art. 7) per la chiusura periodica del conto e la determinazione del sardo. In realtà occorre considerare con Cass., sez. III, 25-03-2003, n. 4380. che I criteri fissati dalla 1. 7 marzo 1996 n 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori a in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (conv., con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001 n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della corte costituzionale.
- In ordine alta questione della
capitalizzazione degli interessi merita condivisione l'orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinio iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8- 2003 n. 12222; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 28-3-2002 n. 1281; Cass. 4-5-2001 n. 6263; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 16-3-1999 n. 2374), indirizzo già da tempo seguito da questo Tribunale.
- Affermata la nullità dalla clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che
non vi è possibilità dl inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1- 2002 n. 64 in; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro lt.,2002,l,1887; cfr. anche Casa. S.U. 17-7-2001 n. 9653 in motivazione): in proposito va specitìcato che non può farsi applicazione né dell'art. 1284 c.c. che prevede l'anno solo come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legati a, dunque, per tutt'altra finalità, senza incidere sulla capitalizzazione degli interessi nè dell'art. 1831 c.c. in quanto non richiamato dall'art. 1857 c.c. laddove il mancato richiamo costituisce una consapevole scelta del legislatore effettuata in considerazione dalla diversa struttura del contratto di conto corrente ordInario rispetto a quella delle operazioni bancarie In conto corrente.
- Con riguardo alla
commissione di massimo scoperto, la stessa non può essere riconosciuta in assenza di esplicita convenzione, come si desume dalla CTU espletata dalla dott.ssa Stefania Mazzotta, che è completa e soddisfacente in riferimento a tutti i quesiti sottoposti.
- Il consulente ha accertato che al 23.11.2001 (data di notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio indifetto di individuazione della effettiva data di estinzione del rapporto di conto corrente) il credito vantato da parte attrice in relazione alla ipotesi sub 3) della relazione (Capitalizzazione semplice con applicazione degli interessi legali e tasso BOT) era pari a Lire 93.460.040, pari ad euro 48.268,08. A tale somma vanno aggiunti gli interessi semplici ulteriormente maturati dal 26.04.2004 al soddisfo.
La domanda va dunque accolta per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato in data 23-21.11.2001 da DE MASI ANTONIO nei confronti del SAN PAOLO 1Ml S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempre, con sede in Torino, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1) condanna il San Paolo Imi S.p.a a pagare ad Antonio De Masi la somma di euro 48.268,08 oltre agli interessi al tasso legale dal 26.04.2004 al saldo definitivo;
2) condanna la predetta banca a rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4000 di cui € 200,00 per spese, € 1200,00 per diritti ed € 2300,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 TP., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A come per legge;
3) pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese della espletata C.T.U.
Lecce, 29.11.2005
Depositato in cancelleria il 29 novembre 2005

Il Giudice
Dott. Sergio DE BARTOLOMEIS


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