Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Multa 121

Caso MyWay/ForYou

TITOLI 121, maxi multa ai manager salentini


Maxi multa di oltre 3,3 milioni di euro della Consob per 40 manager e funzionari della ex Banca 121 ( Mps) per i prodotti My way e For you lanciati qualche anno fa dalla banca salentina e investiti da una serie di ricorsi da parte dei consumatori. La decisione è del Tesoro a cui spetta formalmente, tramite decreto, l'applicazione delle sanzioni che sono state proposte dalla Consob che ha svolto l'istruttoria. Si spera che la Magistratura si adegui al giudizio tecnico della Consob evitando di assolvere dei prodotti bidone (cfr. Panorama): non ci si può poi lamentarsi che la fiducia dei cittadini nella Giustizia è in netto calo. Se scandali alla luce del sole vengono coperti, allora è meglio non entrare più in Banca o nei Tribunali: la fiducia si riacquista con la Giustizia e l'esempio! Speriamo che almeno questa volta Consob ed il Ministero abbiano rispettato i termini per l'adozione dei provvedimenti e che Corte d'Appello non sia costretta ad assolvere la Banca (colpevole però nella sostanza) per visi formali (è già successo per San Paolo Imi con i fondi soluzione 6 e 7, per Unicredit ed Intesa per i prodotti Cirio e Argentina). Ecco qui il testo completo del provvedimento:



DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro Direzione IV n. 59326 del 30 maggio 2005


Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della MPS Banca Personale spa ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/98


VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 recante il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera prot. n. 4104555 del 17 dicembre 2004 con cui la Consob ha comunicato che, a seguito degli accertamenti di vigilanza avviati nel 2002 e degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 20 marzo 2003 ed il 28 gennaio 2004, in merito all’operativita` avente ad oggetto piani finanziari e prodotti compositi, presso Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (in relazione a comportamenti della Banca del Salento – Credito Popolare Salentino - Banca 121 S.p.A., fusa poi per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha conferito contestualmente il ramo dell’azienda bancaria incorporata in una nuova societa` denominata «Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A.) che dal 3 gennaio 2005 ha variato la propria denominazione sociale in MPS BANCA PERSONALE S.p.A., sono state individuate irregolarita`

, contestate secondo le formalita` dell’art. 195 del D.Igs. n. 58/98, agli esponenti aziendali, all’epoca dei fatti, di Banca del Salento - Credito Popolare Salentino - Banca 121 S.p.A. e ad entrambe le societa` , Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (cessionaria del ramo d’azienda) e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (societa` cedente il ramo d’azienda) in qualita` di responsabili in solido, sulle quali tutti i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob , valutate le deduzioni presentate non idonee a giustificare le specifiche condotte poste in essere, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:



1. art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, per non essersi, l’intermediario, comportato con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrita` dei mercati;

2. art. 21, comma 1, lettera d) del d.Igs. n. 58 del 1998 e art. 56 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 (adottato si sensi

dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998), per non essersi, l’intermediario, dotato di procure idonee a garantire l’efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio;

3. articolo 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998, per non essersi, l’intermediario, dotato di risorse, anche di controllo interno, idonee alla efficiente prestazione dei servizi di investimento;

4. art, 26, comma 1, lett. e) del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere acquisito, l’intermediario, una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonche´ dei prodotti diversi dai servizi d’investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata ai tipo di prestazione da fornire;

5. art. 28 del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art, 6, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, effettuato o consigliato operazioni se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulla implicazione della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;

6. art. 29 del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non essersi, l’intermediario, astenuto dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate alla clientela per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione;

7. art. 32 del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, eseguito in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse;

8. art. 60, comma 1, del regolamento Consob 1152/11998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6,

comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, rispettato l’obbligo di attestare negli ordini taluni elementi essenziali indicati nel medesimo articolo;

9. art. 69, comma 1, lettera c) del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art.6, comma 2, dei D.Igs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, rispettato l’obbligo di conservare, per almeno un quinquennio dalla data di cessazione dei rapporti con gli investitori, i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al medesimo regolamento;



VISTO che la Consob , in relazione alle violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell’art. 195 del richiamato D.lgs. n. 58/1998, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 190, a carico dei soggetti ritenuti responsabili;

VISTE le deduzioni presentate a seguito dell’accesso ai documenti riguardanti il procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota n. 23546 del 9 marzo 2005, con la quale la scrivente ha chiesto chiarimenti alla Consob in relazione a taluni aspetti della proposta sopra richiamata e in particolare con riferimento alle risultanze dei giudizi civili pendenti;

VISTA la nota n. 5027724 del 22 aprile 2005 con cui la Consob ha fornito le valutazioni richieste;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Consob che comunque restano indipendenti dalle valutazioni effettuate in sede di giudizio civile;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta, la quale tiene conto della gravita` obiettiva di ciascuna infrazione accertata, degli incarichi svolti, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente, della permanenza nella stessa e dell’eventuale ravvedimento operoso;

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualita` per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



GIOVANNI SEMERARO 117.200

LORENZO GORGONI 133.600

DONATO MONTINARI 127.300

VINCENZO PERRONE 107.600

QUIRICO SEMERARO 107.200

ANDREA BENTIVOGLIO 107.600

FRANCESCO FLASCASSOVITTI 103.800

BENEDETTO LEUZZI 100.100

ANGELO MARTINELLI 77.800

MARIO MORONI 123.200

ERNESTO STICCHI DAMIANI 105.400

LEONARDO VENTURA 78.700

MARIO PALUMBO 77.300

SIGILFREDO MONTINARI 78.700

JEAN BERTRAND MARIE LAROCHE 78.400

ENRICA VERDERAMO 94.200

DUNIA PALUMBO 55.800

ALESSANDRO VERCELLI 96.900

ANTONIO SILVANO ANDRIANI 55.000

STEFANO BELLAVEGLIA 72.300

VINCENZO DE BUSTIS 144.300

MAURO GENNARI 73.900

FRANCESCO SAVERIO CARPINELLI 55.000

MARCO MAZZUCCHELLI 41.300

GIUSEPPE CATTURI 73.900

GIAN LUCA BALDASSARRI 50.700

GIORGIO OLIVATO 51.700

GIOVANNI FILIPPO 95.100

VITTORIO CALVANICO 47.900

LUIGI LIACI 78.700

FULVIO D’AGOSTINIS 107.600

CARLO LUIGI TURCHI 74.200

LUCIANA GRANAI 55.100

GIAMPIETRO GENNAIOLI 78.700

GIUSEPPE ROLLO 101.800

VALERIO PACELLI 46.600

EUGENIO ANGUILLA 72.400

NICOLA ONORATI 61.900

COSIMO CUCUGLIATO 46.800

ROSSANA VENNERI 62.300


TOTALE 3.318.000


Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu