Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Decreto ingiuntivo per consegna

Anatocismo e Usura

VOLETE VEDERCI CHIARO NEI VOSTRI INVESTIMENTI FINANZIARI?

LA BANCA NON CONSEGNA I DOCUMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE?

SI PUO’ OTTENERE DAL GIUDICE L’ORDINE DI CONSEGNA.

(degli Avv.ti Massimo MELPIGNANO e Antonio TANZA)



Il Tribunale di Bari, nella persona del dott. Luigi Di LALLA, con provvedimento depositato in data 11 marzo 2003, ha accolto il ricorso presentato da una consumatrice ed ha ordinato ad una Banca (tra i principali istituti di credito italiani) di consegnare i documenti relativi alle operazioni di investimento effettuate.

Segna così un nuovo punto a favore dei consumatori la battaglia di ADUSBEF per ottenere il rispetto delle regole ed una maggiore trasparenza nei rapporti tra banche e clienti.

Grazie a questa innovativa pronuncia, a quanto risulta la prima del genere in Italia, viene premiata l’insistenza di una consumatrice, associata di ADUSBEF Onlus, di ottenere copia dell’intero incartamento sottoscritto in occasione di ben 16 distinte operazioni di investimento.

La consumatrice, assistita dagli legali di ADUSBEF Avv Massimo MELPIGNANO ed Avv. Antonio TANZA (Vicepresidente Adusbef) ha esposto al Giudice di aver più volte richiesto alla banca, da circa un anno, copia dei documenti relativi alle operazioni di investimento effettuate – sulle quali aveva sopportato consistenti perdite di capitale - senza ottenere risposta alcuna e nonostante uno specifico esposto inoltrato agli organi di vigilanza per le attività bancarie e finanziarie.

Gli Avv.ti Melpignano e Tanza hanno evidenziato al Tribunale che la consegna all’investitore di questi documenti è specificamente prevista dalla normativa finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e dal relativo Regolamento di attuazione della Consob del 1998 e che il ritardo o rifiuto di consegna, impedisce all’investitore di poter verificare la legittimità dell’operato della banca nelle singole operazioni di investimento ed eventuali profili di responsabilità risarcitoria..

Il Tribunale di Bari ha accolto la tesi sostenuta dai legali della consumatrice, ritenendo “la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna” dei documenti contrattuali che le banche e le SIM hanno l’obbligo di far sottoscrivere ai clienti per ogni singola operazione di investimento. Per tale motivo ha condannato la banca a consegnare alla investitrice copia dei contratti, del documento sui rischi generali dell’investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni.

La banca è stata inoltre condannata anche al pagamento delle spese processuali.

Questa singolare vicenda, risoltasi positivamente, apre nuovi scenari per i consumatori che, sempre più spesso, a fronte di consistenti perdite del capitale investito, voglio “vederci chiaro” sull’operato di banche, SIM e promotori.

L’estrema ritrosia degli intermediari di consegnare al consumatore quanto è suo diritto ottenere, costituisce un serio ostacolo per la tutela dei diritti degli investitori che, fino a prima della innovativa pronuncia del Tribunale di Bari, erano costretti a promuovere un apposito giudizio ordinario (con gli intuibili costi elevati e tempi lunghi) per ottenere semplicemente copia dei documenti (e a rimandare ad una successiva altra causa una eventuale domanda di risarcimento), oppure a “metterci una pietra sopra”

Il messaggio per banche e SIM e chiaro: maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti con i conSumatori.

Il messaggio per i consumatori e altrettanto chiaro: non arrendersi dinanzi al rifiuto di consegna dei documenti, ma ricorrere al giudice per far valere i propri diritti



Ecco il testo del provvedimento del Tribunale di Bari – dott. Luigi di LALLA – emesso in data 11 marzo 2003.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

II^ Sezione civile


DECRETO INGIUNTIVO


Il Presidente di Sezione,

letto il ricorso che precede;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6) e 7)[1] delle conclusioni in ricorso, dei quali appare certa la esistenza;

ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6) e 7)[2] delle conclusioni in ricorso, dei quali appare certa la esistenza;

visti gli artt. 633 segg. c.p.c.;

INGIUNGE

Alla s.p.a. (omissis), filiale di Bari, in persona del legale rappresentante di consegnare

alla ricorrente (omissis), nel termine di giorni quaranta i documenti specificati nei punti

1), 2), 3), 6) e 7) delle del ricorso; nonché di pagare in favore della stessa le spese della

presente procedura liquidate in euro (omissis) oltre rimborso forf. 10%, CAP ed IVA

AVVERTE

La debitrice che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. nel termine di giorni quaranta e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata

Bari, 11 marzo 2003 Il Presidente di Sezione

Dott. Luigi Di Lalla

Depositato in Cancelleria

Bari, 11 marzo 2003



--------------------------------------------------------------------------------

[1] C.f.r. 1) contratti e documenti tutti sottoscritti in occasione delle operazioni di investimento; 2) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’allegato n° 3 Delibera Consob n° 11522/98 e relativa attestazione dell’avvenuta consegna del documento all’investitore; 3) documento comprovante il rifiuto da parte dell’investitore a fornire alla banca notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob n° 11522/98; 6) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritta dall’investitore; 7) Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni.



[2] C.f.r. 1) contratti e documenti tutti sottoscritti in occasione delle operazioni di investimento; 2) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’allegato n° 3 Delibera Consob n° 11522/98 e relativa attestazione dell’avvenuta consegna del documento all’investitore; 3) documento comprovante il rifiuto da parte dell’investitore a fornire alla banca notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob n° 11522/98; 6) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritta dall’investitore; 7) Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni.


Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu